ART. 106
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.