Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 - "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" coordinato con la Legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147
(in G.U. 07/10/2025, n. 233)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi";
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;
Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
"19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.";
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.";
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.";
4) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.";
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Abbandono di rifiuti non pericolosi";
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
"Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.";
d) all'articolo 256:
1) al comma 1, le parole da: "è punito:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.";
3) il comma 2 è abrogato;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.";
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.";
6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)"
7) al comma 5, le parole: "di cui al comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro";
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.";
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.";
4) al comma 4, le parole: "il fatto di cui al comma 1 è commesso" sono sostituite dalle seguenti: "i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi";
5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: "da duemila a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da quattromila a ventimila euro";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.";
3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni";
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.";
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.";
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spedizione illegale di rifiuti";
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
"Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.".
Art. 1-bis
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11: 1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente";
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "ovvero presso altri luoghi," sono inserite le seguenti: "in entrambi i casi";
b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà"
Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) à aggiunto il seguente:
"4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 452-sexies:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.";
2) il terzo comma è abrogato;
c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.".
Art. 2-bis
Misure urgenti in materia di pene accessorie
1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonch´ il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
Art. 3
Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale
1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: "353-bis," sono inserite le seguenti : "452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies," e le parole: "nonché ai delitti previsti dal testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico".
Art. 5
Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.
Art. 6
Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: "duecentocinquanta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento";
2) alla lettera b), le parole: "da quattrocento a ottocento quote" sono sostituite dalle seguenti: "da seicento a novecento quote";
3) alla lettera d), le parole: "da trecento" sono sostituite dalle seguenti: "da quattrocentocinquanta";
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;";
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;";
b) al comma 1-bis, le parole: "al comma 1, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)" e le parole: ", per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)" sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;";
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;";
4) alla lettera e), le parole: "da centocinquanta a duecentocinquanta quote" sono sostituite dalle seguenti: "da trecento a quattrocentocinquanta quote";
5) la lettera f) è abrogata;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto".
Art. 7
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;";
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
"f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;";
b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.".
Art. 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi anche dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Art. 9
Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario unico di cui al comma 1 sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.
Art. 9-bis
Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato "Dipartimento per il Sud", da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine èèautorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il Dipartimento per il Sud può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.
7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310 annui a decorrere dall'anno 2026.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.
10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;
b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi
1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito ,con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto contributo per la ricostruzione".
1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma".
Art. 11
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "17 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.
1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unit&grae; immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.
1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:
a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.
1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.
1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia,
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Crosetto, Ministro della difesa
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio