D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
[Articolo 113-bis
(Gestione dei servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica)
Articolo dichiarato incostituzionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27/07/2004
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. abrogato. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".