CIRCOLARE N. 32/2025
Ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante "revisione delle disposizioni in materia di accise"
Come già evidenziato con la circolare n. 13/2025, il decreto legislativo in oggetto menzionato ha introdotto alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di accisa innovando profondamente la disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica.
Come noto, le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 43/2025 hanno interessato in modo particolare i settori di imposta sopra menzionati:
- intervenendo sulla qualificazione delle aliquote d'accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, attraverso la sostituzione della distinzione tra "usi civili" e "usi industriali" con quella tra "usi domestici" e "usi non domestici";
- dettagliando una specifica disciplina per il gas naturale impiegato per usi di combustione destinato ad un uso promiscuo, intendendo come tale l'impiego del gas naturale fornito presso un unico punto di riconsegna e destinato ad essere contestualmente utilizzato in usi a diversa tassazione (in "usi domestici", in "usi non domestici", in usi esclusi dall'ambito di applicazione dell'accisa, in usi agevolati o esenti);
- rimodulando i termini e le modalità di versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica e prevedendo, per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, la presentazione di due dichiarazioni semestrali in luogo di un'unica dichiarazione annuale di consumo e fornendo precise indicazioni in relazione al passaggio al nuovo sistema impositivo nel settore dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica;
- disciplinando in maniera più dettagliata gli aspetti relativi al versamento e alla gestione della cauzione d'imposta che deve essere prestata dai soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica, prevedendone l'adeguamento periodico sulla base della effettiva operatività di tali soggetti nonché una rideterminazione al verificarsi di specifiche fattispecie espressamente previste;
- rimodulando i termini per l'invio delle comunicazioni mensili dei quantitativi di gas naturale e di energia elettrica fatturati da parte dei soggetti operanti in qualità venditori.
Ciò premesso, facendo seguito alla circolare sopra richiamata, si forniscono alcuni ulteriori e più dettagliati elementi di chiarimento in merito alle tematiche sopra elencate, anche in considerazione degli specifici quesiti formulati dalle Associazioni rappresentative dei soggetti operanti nei settori impositivi in questione.
I. – APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE D'ACCISA PER COMBUSTIONE "PER USI DOMESTICI", "PER USI NON DOMESTICI" E DISCIPLINA DEGLI "USI PROMISCUI"
L'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 43/2025 ha operato una completa riscrittura dell'art. 26 del decreto legislativo n. 504/1995 prevedendo, al comma 1, che il gas naturale destinato alla combustione venga assoggettato ad aliquote d'accisa "per usi domestici" e "per usi non domestici", così sostituendo la distinzione, applicabile sino al 31 dicembre 2025, tra le ipotesi di combustione "per usi civili" e "per usi industriali".
Nel mantenere immutata la misura delle aliquote rispondenti alle voci suddette, il Legislatore, utilizzando la medesima terminologia impiegata per distinguere le differenti aliquote d'accisa applicabili all'energia elettrica, ha inteso esplicitare in maniera più evidente la differenziazione dei livelli di tassazione in questione qualificandoli in modo strettamente correlato al dato oggettivo della destinazione d'impiego del gas naturale.
Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 26 nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, rispettivamente afferenti alle aliquote d'accisa per combustione per "usi civili" e per "usi industriali", sono state riformulate in aderenza al suddetto criterio.
In particolare, l'art. 26, nella versione applicabile dal 1 gennaio 2026, stabilisce:
- al comma 4, che: "È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze". Precisando, inoltre, che:
"Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.";
- al comma 5, che:
"Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche."
I.1 - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA D’ACCISA PER COMBUSTIONE "PER USI DOMESTICI"
Con le modifiche introdotte, fatte salve le specifiche eccezioni espressamente individuate dalla legge, il presupposto applicativo dell'aliquota d'accisa "per usi domestici" viene individuato nella destinazione ad un uso abitativo delle unità immobiliari a cui i consumi di gas naturale sono riferibili.
In tal modo viene tipizzato il criterio sulla base del quale determinare il perimetro applicativo dell'aliquota in questione, in relazione al quale viene individuato in via residuale l'ambito oggettivo di applicazione della differente aliquota "per usi non abitativi".
Il comma 2 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 504/1995, nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre p.v., reca l'elencazione degli impieghi del gas naturale da assoggettare all'aliquota d'accisa "per usi civili", precisando che "sono considerati compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole che sono posti al di fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili".
Il richiamato comma 4 dell'art. 26, come riformulato dal decreto legislativo n. 43/2025, dopo aver affermato il principio per cui "è considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze", elenca alcune specifiche ipotesi in cui deve trovare applicazione l'aliquota d'accisa "per usi domestici".
In particolare, nulla innovando rispetto a quanto previsto dal precitato comma 2, vengono ricompresi tra le fattispecie di impiego riconducibili alla tassazione "per usi domestici" i casi in cui il gas naturale è destinato alla combustione nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva.
Pertanto, in linea con la suddetta impostazione, come peraltro già evidenziato in precedenti atti di prassi, rimangono assorbiti nell'alveo applicativo della tassazione "per usi domestici" i consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati dell'impresa eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche (1).
Per espressa previsione normativa ricadono, inoltre, nell'ambito applicativo dell'aliquota d'accisa "per usi domestici" i consumi di gas naturale degli uffici pubblici, degli studi professionali, degli istituti di credito nonché degli istituti di istruzione, sia pubblici che privati.
Al riguardo, tenuto conto di alcune richieste di chiarimento concernenti la specificazione del complesso degli "uffici pubblici" e degli "istituti di credito", menzionati ai punti 1) e 3) della lett. a) del comma 4 dell'art. 26 riformulato, si precisa che:
a) al fine dell'individuazione degli uffici pubblici si ritiene che possa farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001.
Tale disposizione, infatti, nello stabilire, al comma 1, che il decreto predetto "disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome", al comma 2, stabilisce, altresì, che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Si ritiene, pertanto, che l'aliquota d'accisa "per usi domestici" debba essere applicata ai consumi di gas naturale imputabili agli uffici operanti alle dipendenze degli enti sopra elencati;
b) al fine dell'individuazione della categoria degli istituti di credito deve tenersi conto dell'ampiezza dell'attività svolta da tali istituti, che erogano servizi bancari e finanziari, quali la raccolta di risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito, l'intermediazione nella negoziazione di strumenti finanziari, nonché la consulenza finanziaria e la gestione patrimoniale e previdenziale. Rientrano, quindi, in tale categoria le banche, che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 385/1993, recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", svolgono, con carattere di impresa, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (attività bancaria) nonché gli istituti che svolgono attività finanziarie (ad esempio banche commerciali, banche online, banche popolari, casse di risparmio, banche di credito cooperativo società finanziarie).
Inoltre, alla lett. c) del precitato comma 4 viene prevista l'applicazione dell'aliquota "per usi domestici" al gas naturale utilizzato per il riempimento dei serbatoi degli autoveicoli mediante impianti fissi derivati da rete domestica. In tal modo viene ricompresa nel TUA la previsione contenuta nel comma 6 (abrogato dal 1 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 43/2025) dell'art. 51 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010.
I.2 - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA D'ACCISA PER COMBUSTIONE "PER USI NON DOMESTICI"
Come sopra evidenziato, l'aliquota d'accisa per combustione "per usi non domestici" trova applicazione secondo un criterio di residualità e, conseguentemente, ricadono nell'ambito applicativo della più favorevole aliquota specifica in parola gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
Ne deriva che gli utilizzi del gas naturale espressamente elencati nel comma 3 dell'art. 26 nella sua versione vigente fino al 31 dicembre 2025, attualmente riconosciuti come meritevoli dell'aliquota "per usi industriali", rimangono assorbiti nell'ambito applicativo dell'aliquota "per usi non domestici".
Tale aliquota risulta, quindi, applicabile ai consumi effettuati in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, così come ai consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, espressamente contemplati nel comma 5 del riformulato art. 26.
L'aliquota "per usi non domestici" trova, inoltre, applicazione anche in relazione agli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, oggi contemplate dal comma 3 dell'art. 26, attesa la preminente funzione assistenziale, di ricovero e recupero a cui è rivolta l'attività di tali istituzioni.
Come peraltro evidenziato anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise, in conseguenza della modifica normativa in questione e del criterio guida che in essa ha trovato applicazione, rientrano ora nel perimetro applicativo dell'aliquota "per usi non domestici" diverse fattispecie sino ad oggi escluse dall'applicazione dall'aliquota d'accisa "per usi industriali".
Si tratta in particolare delle ipotesi di impego del gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili, in relazione alle quali, con incidenza sulle fatturazioni effettuate per consumi maturati successivamente al 1 gennaio 2026, potrà trovare applicazione la specifica aliquota d'accisa "per usi non domestici".
In tal senso, con riguardo ai consumi fatturati successivamente al 1 gennaio suddetto, devono intendersi superate le indicazioni (2) (orientate verso l'esclusione dell'applicazione dell'aliquota "per usi industriali") formulate con riferimento ai locali in cui si ha un contestuale svolgimento dell'attività di ristorazione o di somministrazione di bevande e dell'attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Analogamente è a dirsi per quanto concerne i consumi relativi ai poliambulatori per fisioterapia e alle case di cura.
Sono da intendersi parimenti superate anche le indicazioni (3) con cui è stata esclusa l'applicabilità dell'aliquota "per usi industriali" riguardo ai consumi effettuati per lo svolgimento dell'attività di cremazione dei defunti, rispetto ai quali, ove fatturati riguardo a periodi successivi al 1 gennaio p.v., potrà trovare applicazione l'aliquota d'accisa "per usi non domestici".
Fermo restando quanto espressamente stabilito al punto 2) dell'elencazione di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 26 riformulato, si precisa inoltre che, in linea con quanto sino ad oggi ritenuto al fine dell'applicazione dell'aliquota d'accisa "per usi industriali", oltre ai consumi di gas naturale relativi al complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi, si considerano effettuati "per usi non domestici" anche i consumi relativi alle attività connesse, a condizione che siano svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc., etc.), con la cennata esclusione dei consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche.
Si conferma, in ultimo, l'applicabilità dell'aliquota "per usi non domestici" ai consumi effettuati dagli enti fiera, dalle lavanderie, anche self-service, o negli ospedali.
Tutto ciò premesso, con finalità meramente riepilogative di quanto sin qui evidenziato, si riporta la tabella sottostante, recante la distinta elencazione delle ipotesi di impiego del gas naturale
riconducibili all'aliquota d'accisa "per usi domestici" e per "usi non domestici", con riferimento alla tassazione per "usi civili" e per "usi industriali" vigente fino al 31 dicembre p.v.:
PER COMBUSTIONE "PER USI CIVILI" (D. LGS. N. 504/1994 ART. 26 CO. 2 VIGENTE FINO AL 31/12/2025) | ALIQUOTA D'ACCISA PER COMBUSTIONE "PER USI DOMESTICI" (D. LGS. N. 504/1994 ART. 26 CO. 2 VIGENTE DAL 1/01/2026) | ALIQUOTA D'ACCISA PER COMBUSTIONE "PER USI INDUSTRIALI" (D. LGS. N. 504/1994 ART. 26 CO. 2 VIGENTE FINO AL 31/12/2025) | ALIQUOTA D'ACCISA PER COMBUSTIONE "NON DOMESTICI" (D. LGS. N. 504/1994 ART. 26 CO. 2 VIGENTE DAL 1/01/2026) |
|---|---|---|---|
| - combustione nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole che sono posti al di fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva; - produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili; - riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati dell'impresa eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche; - banche e istituti di credito; - combustione negli studi professionali; - combustione degli istituti d'istruzione; - combustione per cremazione dei defunti; - combustione in cinema, teatri, sale da ballo; - combustione in lavanderie self-service | combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze; - combustione negli uffici pubblici; - combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva - combustione negli studi professionali; - combustione negli istituti di credito; - combustione negli istituti di istruzione; - combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici; - riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione domestica | attività industriali produttive di beni e servizi: - attività artigianali ed agricole; - nel settore alberghiero; - nel settore della distribuzione commerciale; - negli esercizi di ristorazione; - negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; - consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche; - attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti | impieghi del gas naturale diversi da quelli "per usi domestici"; - impieghi in attività industriali produttive di beni e servizi: - impieghi in attività artigianali ed agricole; - impieghi nel settore alberghiero; - impieghi nel settore della distribuzione commerciale; - impieghi negli esercizi di ristorazione; - impieghi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; - consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche; - impieghi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti; - consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva, a condizione che siano svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc., etc.); - impieghi negli ospedali; - impieghi da parte degli enti fiera; - impieghi per la cremazione dei defunti; - impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, poliambulatori per fisioterapia, case di cura; - impieghi in lavanderie, anche self-service |
In ultimo, considerati i quesiti pervenuti, si forniscono alcune ulteriori precisazioni in merito alle modalità per il riconoscimento dell'aliquota "per usi non domestici".
Nel ribadire che l'aliquota in questione non ha natura di aliquota agevolata, trattandosi di un'aliquota specificamente prevista dal Legislatore, al pari di quelle "per usi domestici" e "per autotrazione", che ha inteso riservare un trattamento migliorativo al gas naturale consumato "per usi non domestici", senza tuttavia prevedere una riduzione dell'aliquota ordinaria ("per usi domestici"), si evidenzia che nulla è innovato per quanto concerne le modalità funzionali all'applicazione dell'aliquota in questione da parte dei soggetti obbligati venditori.
In particolare, al fine del riconoscimento dell'aliquota di accisa per combustione "per usi non domestici":
a) i consumatori finali sono tenuti a fornire al proprio venditore una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 contenente la descrizione dell'attività che svolgono e degli impieghi in cui intendono utilizzare il gas naturale nonché l'indicazione dell'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato;
b) i venditori possono applicare la predetta aliquota sui consumi fatturati ai propri clienti a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto a);
c) per le forniture in essere rispetto alle quali trova applicazione l'aliquota "per usi industriali", si ritiene che possa aver luogo l'applicazione dell'aliquota d'accisa "per usi non domestici", fatto salvo il progressivo svolgimento, da parte dei venditori, delle opportune attività di verifica della pertinenza del riconoscimento di tale trattamento fiscale. Sarà cura dei venditori acquisire le dichiarazioni di cui alla lett. a) per le ipotesi in cui le forniture in essere, attualmente rientranti tra gli "usi civili", rientrino nell'ambito applicativo dell'aliquota "per usi non domestici" per effetto delle modifiche normative intervenute;
d) la presentazione della documentazione di cui al punto a) si rende necessaria anche nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione del soggetto obbligato venditore, che deve essere opportunamente informato dal consumatore finale allo scopo di poter procedere alla corretta tassazione del prodotto rifornito, garantendo, comunque, la continuità del trattamento fiscale a condizione che entro congruo termine riceva la richiesta sopra menzionata.
Con l'occasione, in ragione della riconosciuta distinzione del rapporto tributario (tra amministrazione finanziaria e soggetto obbligato venditore) rispetto al rapporto di natura civilistica (tra soggetto obbligato venditore e consumatori finali), giova ribadire che eventuali interlocuzioni volte a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione delle aliquote d'accisa sin qui menzionate possono aver luogo unicamente tra l’Agenzia e i soggetti obbligati venditori (deputati all'applicazione delle aliquote medesime), anche tramite le Associazioni di categoria, secondo le consuete modalità consentite dalle disposizioni vigenti.
I.3 - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA D'ACCISA PER COMBUSTIONE PER "USI PROMISCUI"
Con il comma 6 dell'art. 26 riformulato con il decreto legislativo n. 43/2025 viene definito, con specifico riferimento all'impiego in uso di combustione, il concetto dell'"uso promiscuo" del gas naturale, intendendo come tale "… l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi".
Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni nelle quali il gas naturale viene consumato, a valle di un medesimo punto di riconsegna, in usi di combustione che prevedono la contestuale applicazione delle aliquote "per usi non domestici" e per "usi domestici" nonché il riconoscimento di agevolazioni o esclusioni dall'applicazione dell'accisa.
In tali circostanze, la discriminazione dei quantitativi di gas naturale da ricondurre ai diversi livelli di tassazione, ad un trattamento agevolato o ad un'esclusione dalla tassazione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi.
Conseguentemente, al fine dell'applicazione del pertinente trattamento tributario al gas naturale utilizzato nei diversi impieghi, il cliente finale è tenuto a presentare una specifica richiesta al proprio fornitore nella quale devono essere precisate le quote percentuali, rispetto al totale rifornito, del gas naturale consumato nei distinti impieghi e deve, inoltre, essere indicata una stima del quantitativo annuale di gas naturale che il consumatore prevede di utilizzare.
Tale richiesta deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il medesimo soggetto attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei differenti trattamenti tributari richiesti, nonché una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente, recante la determinazione delle percentuali suddette e le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d'uso. La richiesta in questione e la relativa documentazione (dichiarazione e relazione tecnica) devono essere trasmesse dai venditori all'Ufficio competente.
La presentazione della documentazione sopra menzionata costituisce presupposto essenziale al fine dell'applicazione, da parte del soggetto obbligato venditore, del trattamento tributario differenziato, con la conseguenza che - in assenza dell’idonea documentazione - l'intera fornitura sarà assoggettata alla tassazione definita nel contratto di somministrazione stipulato tra venditore e cliente finale, applicabile rispetto all'utenza rifornita.
Anche in questo caso, analogamente a quanto precisato alla lettera d) del punto I.2, la presentazione della richiesta deve essere reiterata laddove si verifichi una variazione del soggetto venditore.
II.– TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'ACCISA – DICHIARAZIONI SEMESTRALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Particolarmente rilevanti sono le modifiche apportate in tema di "accertamento, liquidazione e versamento" dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica.
In particolare, la regolamentazione vigente fino al 31 dicembre p.v., contenuta nel comma 13 dell'art. 26 e negli articoli 53 e 56 del decreto legislativo n. 504/1995, è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 43/2025 che ha disciplinato in maniera più ampia e puntuale la materia in parola con l'introduzione dell'art. 26-ter, per quanto concerne il settore del gas naturale, e la riformulazione dell'art. 55 riguardo al settore dell'energia elettrica.
A tal proposito, nel far rinvio al dettato normativo nonché alle indicazioni fornite con la ripetuta circolare n. 13/2025, si rammenta che per entrambi i settori di imposta considerati il termine per il versamento dell'accisa dovuta è stato fissato alla fine di ciascun mese e che per i soggetti obbligati è stata prevista la presentazione di due dichiarazioni semestrali, da effettuare entro i mesi di settembre (per il semestre gennaio-giugno) e marzo (per il semestre luglio-dicembre), in luogo dell'unica dichiarazione annuale.
Ciò premesso, considerato che alcuni adempimenti afferenti al sistema impositivo vigente fino al 31 dicembre p.v. si sovrappongono a quelli connessi al passaggio al nuovo sistema declinato dalle disposizioni di modifica del TUA, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 43/2025, con il quale sono state dettate disposizioni transitorie relative alla fase di passaggio da un sistema all'altro.
Nello specifico, l'articolo sopra richiamato disciplina, per un verso, l'avvio del nuovo sistema riferito all'anno d'imposta 2026 e, per l'altro, lo svolgimento dell'adempimento dichiarativo afferente all'anno d'imposta 2025.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi all'anno d'imposta 2026, il ripetuto art. 6, al comma 1, stabilisce che la rata d'acconto relativa al mese di gennaio deve essere versata, con le modalità prescritte dall'art. 26-ter e dall'art. 55 in misura uguale a quella della rata di acconto versata nel mese di dicembre 2025, salvo successivo conguaglio da effettuarsi in sede di dichiarazione relativa al primo semestre 2026, laddove l'importo versato risulti superiore al debito d'imposta maturato in ragione dei quantitativi di gas naturale o energia elettrica forniti nel mese di dicembre 2025.
Per quanto concerne, invece, la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2025, il ripetuto art. 6, ai commi 2 e 4, precisa che la dichiarazione annuale deve essere presentata, nella sua formulazione vigente per il 2025, entro la fine del mese di marzo dell'anno 2026 e che entro lo stesso termine deve essere effettuato l'eventuale versamento di conguaglio, ove dovuto.
Conseguentemente, con specifico riguardo al settore dell'energia elettrica, in virtù della disposizione richiamata, per l'anno d'imposta 2025 il versamento della rata di conguaglio potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2026, piuttosto che entro il giorno 16 come di consueto.
Particolare rilevanza assumono le disposizioni contenute nell'articolo in questione, nella parte in cui viene testualmente disposto, al secondo capoverso dei commi 2 e 4, che le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 26-ter e dell'art. 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dal decreto legislativo n. 43/2025, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.
Con la previsione sopra riportata, nel caso in cui dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2025 emerga un conguaglio a credito derivante dal versamento di somme eccedenti rispetto al dovuto nel medesimo anno, viene consentito al soggetto obbligato creditore di optare per l'utilizzo di tali importi per il pagamento delle successive rate in scadenza o per la richiesta di rimborso dei medesimi, da presentarsi entro il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del TUA.
Analogamente, le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 26-ter e nel comma 4 dell'art. 55, come formulati dal decreto legislativo n. 43/2025, prevedono che le eventuali somme versate in eccedenza rispetto al dovuto per ogni singolo semestre, possono essere detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.
In tal senso, nel ridefinire l'assetto impositivo dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica e nel disciplinare coerentemente la fase di passaggio dal previgente sistema impositivo a quello vigente a partire dal 1 gennaio p.v., il Legislatore ha inteso salvaguardare la facoltà del soggetto obbligato di richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso, fermo restando, in ogni caso, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del TUA.
L'importo dell'eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione per l'anno 2025, escluso ogni effetto di rigenerazione del credito esposto, ove non richiesto a rimborso, potrà essere utilizzato per il pagamento delle rate mensili in scadenza successivamente alla presentazione della dichiarazione.
A tal riguardo, giova evidenziare l'opportunità di una celere, per quanto possibile, presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2025, al fine dell'aggiornamento delle posizioni creditorie utilizzabili nel senso predetto da parte dei soggetti obbligati che ne sono titolari.
Tanto detto, si evidenzia che l'Agenzia ha già reso disponibili i tracciati relativi alla dichiarazione per l'anno 2025 e la correlata possibilità di impiego del cosiddetto "ambiente di validazione" per l'esecuzione di prove di trasmissione.
Per quanto concerne la dichiarazione relativa al primo semestre 2026, i cui lavori sono anch'essi in stato avanzato, l'Agenzia provvederà a rendere i relativi tracciati disponibili in tempo utile a consentire agli operatori del settore lo svolgimento delle opportune attività di sperimentazione.
II.1 – CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO
Con l'occasione, nel far riserva di ulteriori e più dettagliate indicazioni riguardo ai nuovi modelli per le dichiarazioni semestrali, si evidenzia che, coerentemente con le modifiche sopra sintetizzate, è stata rivista integralmente la struttura delle destinazioni d'uso da riportare nei modelli delle dichiarazioni semestrali e delle comunicazioni mensili per il gas naturale e per l'energia elettrica.
Si evidenzia, in particolare, rispetto alle vigenti destinazioni d'uso applicabili fino al 31 dicembre 2025 e presenti nella dichiarazione annuale di consumo per il corrente anno, che dal prossimo anno i quantitativi di gas naturale e di energia elettrica forniti a clienti UE o extra-UE saranno inseriti in sezioni distinte da quelle riguardanti la liquidazione dell'accisa, stante la non applicabilità dell'imposta a tali cessioni.
Si riportano negli allegati (all. 1 e 2) le nuove destinazioni d'uso da applicare a partire dal 1 gennaio 2026, con l'indicazione delle precedenti codifiche delle stesse per comodità di lettura e confronto.
Ferma restando la necessità di riportare nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai consumi fatturati a partire dal 1 gennaio 2026 le nuove destinazioni d'uso, si ritiene che, nelle more del'’adeguamento dei sistemi di emissione delle bollette e delle fatture, i venditori possano indicare in tali documenti le codifiche vigenti fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di comunicare all'Ufficio dell'Agenzia competente per ambito l'applicazione delle precedenti codifiche, nonché di notiziarlo dell'avvenuto adeguamento delle fatture e delle bollette.
III – PRESTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CAUZIONE SUL PAGAMENTO DELL'ACCISA
Nella predisposizione del corpo delle disposizioni di modifica del TUA riguardanti il settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica è stata prestata particolare attenzione ai profili concernenti la prestazione della cauzione sul pagamento dell'accisa che, come noto, è presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 26-bis, co. 2, e 53-bis, co. 2, lett. a), e della licenza di cui all'art. 53-bis, co. 2, lett. b), nonché per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti obbligati.
Ciò premesso, nel richiamare quanto evidenziato nella più volte menzionata circolare n. 13/2025, si ritiene opportuno sottolineare il mutato approccio al tema da parte del Legislatore che, imponendo agli Uffici dell'Agenzia uno specifico onere di vigilanza sull'operato dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, trasferisce (4) su questi ultimi l'onere relativo allo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'adeguatezza della cauzione prestata.
Tali soggetti vengono, infatti, chiamati ad un costante monitoraggio dell'entità della cauzione versata al fine di dar corso alle necessarie attività di aggiornamento della medesima, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalle disposizioni di riferimento, in modo correlato ai riflessi dell'evoluzione della propria operatività (id est incremento dei volumi fatturati) che si traducono sul debito d'imposta loro facente capo.
In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 43/2025, è stata incrementata la misura della cauzione da versare all'atto della denuncia di attività, che, a partire dal 1 gennaio 2026, deve essere prestata in misura pari al 15% dell'accisa annua, calcolata sulla base dei dati da essi comunicati nella denuncia e di quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia (artt. 26-bis, co. 1 e 53-bis, co. 1).
Al fine di accrescere il livello di tutela della pretesa erariale adeguando l'entità della cauzione prestata a quello del debito d'imposta gravante sul soggetto obbligato, le nuove disposizioni stabiliscono che l'importo versato a titolo di cauzione venga adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento) in modo da essere "non inferiore" alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti.
Dell'avvenuto adeguamento deve essere informato l'Ufficio competente per ambito affinché possa valutare l'idoneità della cauzione prestata e procedere, eventualmente, a rideterminarla ove la ritenga non idonea.
Tutto ciò premesso, fermo restando che a norma dell'art. 64, co. 3, del TUA, come modificato dal decreto legislativo n. 43/2025, non occorre alcun adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata, si richiama l'attenzione sulla rilevanza delle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento nei termini di legge della cauzione medesima che, ai sensi del comma 2 del art. 64 predetto, comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza rilasciate.
Si rappresenta, pertanto, la necessità che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale o sull'energia elettrica svolgano una costante attività di monitoraggio sull'idoneità della cauzione prestata, al fine del tempestivo adeguamento della medesima.
Va da sè che al fine di garantire una concreta tutela della pretesa erariale, un'analoga e capillare attività di monitoraggio dovrà essere svolta dagli Uffici territoriali di questa Agenzia al fine dell'eventuale, tempestivo, intervento utile a rideterminare nella congrua misura gli importi delle garanzie dovute.
IV - COMUNICAZIONI MENSILI
Come noto, l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 124/2019 (convertito con modifiche nella legge n. 157/2019) stabilisce che i soggetti che svolgono attività di vettoriamento e distribuzione di gas naturale o energia elettrica devono comunicare, per ogni mese, i quantitativi di prodotto trasportati per i singoli soggetti obbligati venditori [lett. a)] e che tali soggetti obbligati venditori comunichino per ogni mese i quantitativi di prodotto fatturati [lett. b)].
Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento, come previsto dalla Determinazioni Direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22 dicembre 2020.
Con specifico riguardo alle comunicazioni trasmesse dai venditori, l'art. 26-ter, co. 11 e l'art. 55, co. 13, come formulati dal decreto legislativo n. 43/2025, stabiliscono, invece, che dette comunicazioni, a partire dal 1 gennaio p.v., devono essere trasmesse entro la fine del mese solare successivo a quello a cui fanno riferimento.
Ne deriva che, rispetto alla trasmissione delle comunicazioni dei soggetti venditori relative ai mesi di novembre e dicembre 2025 (da effettuarsi rispettivamente entro il 1 febbraio e il 1 marzo 2026), disciplinate dalle determinazioni predette, si verifica una sovrapposizione temporale con gli adempimenti derivanti da quanto disposto dai richiamati artt. 26-ter e 55, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio (da effettuarsi rispettivamente entro il 28 febbraio e il 31 marzo 2026), al riguardo si fa riserva di specifici chiarimenti al fine di snellire l'esecuzione di tali adempimenti.
Nulla è invece innovato per quanto concerne le comunicazioni da rendere ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a), che rimane pienamente vigente, che anche successivamente al 1 gennaio 2026 dovranno continuare ad essere effettuate dai distributori entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello cui si riferiscono.
V – ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE E IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'ACCISA
Sulla base dei quesiti formulati si forniscono, inoltre, alcune precisazioni in merito agli effetti delle modifiche introdotte nel TUA riguardo all'addizionale regionale sul gas naturale e all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa.
A norma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 398/1990, istitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva sulle utenze esenti, tale imposizione regionale trova applicazione sui consumi di gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario "come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane".
Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 nella sua versione vigente fino al 31 dicembre 2025, i consumi di gas naturale effettuati dalle imprese industriali ed artigiane vengono assoggettati all'aliquota d'accisa per combustione "per usi industriali", conseguentemente, nel contesto normativo applicabile fino alla data suddetta, l'imposizione regionale in questione trova applicazione sui consumi di gas naturale impiegato in usi di combustione "per usi civili".
Pertanto, tenuto conto dell'evoluzione della norma di cui all'art. 26 predetto, le cui disposizioni con il menzionato decreto legislativo n. 43/2025 sono state riformulate e riprodotte, in modo più ampio e dettagliato, in distinti articoli ad esso strettamente collegati, si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2026:
- devono intendersi assoggettati all'imposizione regionale di che trattasi i consumi di gas naturale per combustione rispetto ai quali trova applicazione l'aliquota d'accisa "per usi domestici";
- nulla è innovato per quanto concerne l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva sulle utenze esenti;
- con riferimento alla presentazione della dichiarazione afferente all'anno d'imposta 2025, nonché per quanto concerne il versamento della rata relativa al mese di gennaio 2026 trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 43/2025;
- le modalità dichiarative definite all'art. 26-ter (due dichiarazioni semestrali da presentare entro i mesi di settembre 2026, per il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 2026, e marzo 2027, per il semestre dal 1 luglio al 31 dicembre 2026) trovano applicazione anche per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo richiesto in relazione all'imposizione regionale in parola, fermo restando l'obbligo di trasmettere la dichiarazione alla regione competente, specificamente previsto dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 398/1990. Al riguardo si fa presente che nei tracciati e nei modelli di dichiarazione in corso di predisposizione è stata inserita una specifica sezione utile all'inserimento dei dati relativi all'addizionale e all'imposta sostitutiva di che trattasi;
- analogamente, trovano applicazione all'imposizione in questione le disposizioni relative ai termini e alle modalità di versamento contenute nel richiamato art. 26-ter.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente
(1)
Cfr. Telex prot. n. 3273/IV del 27 novembre 1998
(2)
Cfr. nota prot. n. 4941/V del 12 marzo 2008
(3)
Cfr. Circolare 24/2023 del 24 novembre 2023
(4)
Si rammenta che il comma 10 dell'art.26 del D. Lgs. n. 504/1995, nella sua formulazione vigente fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che i soggetti obbligati "… sono tenuti … ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione…"
ALLEGATI: 2
ALLEGATO 1
| ARTICOLO 52 COMMA 2 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| lettera c) | Energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa | - | J1 |
| lettera e) | Energia elettrica utilizzata per la riduzione chimica | J1 | J2 |
| lettera e) | Energia elettrica utilizzata nei processi elettrolitici | J1 | J3 |
| lettera e) | Energia elettrica utilizzata nei processi metallurgici | J1 | J4 |
| lettera f) | Energia elettrica utilizzata nei processi mineralogici | J2 | J5 |
| lettera g) | Energia elettrica impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento | J3 | J6 |
| ARTICOLO 52 COMMA 2 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| lettera a) | Energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità | L5 | L1 |
| lettera b) | Energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni | L6 | L2 |
| lettera c) | Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri | L7 | L3 |
| lettera d) | Impieghi per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano | L8 | L4 |
| lettera e) | Consumi per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh | L9 | L5 |
| ARTICOLO 17 COMMA 1 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
| lettera a) | Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari | L1 | L6 |
| lettera b) | Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | L2 | L7 |
| lettera c) | Forniture alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti | L3 | L8 |
| lettera d) | Energia elettrica destinata ad essere consumata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto | L4 | L9 |
| Abitazioni | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| Di residenza anagrafica | M1 | M1 | |
| Seconde case | M2 | M2 | |
| Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95 | M3 | M3 |
| Locali e luoghi diversi dalle abitazioni | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| Consumi fino a 1,200,000 kWh nel mese | Per i primi 200,000 kWh/mese | M9 | M4 |
| Consumi fino a 1,200,000 kWh nel mese | Per gli ulteriori consumi mensili | M10 | M5 |
| Consumi superiori a 1,200,000 kWh nel mese | Per i primi 200,000 kWh/mese | M11 | M6 |
| Consumi superiori a 1,200,000 kWh nel mese | Per gli ulteriori consumi mensili | M12 | M7 |
| Fornitura di energia elettrica | erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto | M13 | M8 |
| Recupero per frodi | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| Abitazioni | Di residenza anagrafica | M5 | M9 |
| Seconde case | M6 | M10 | |
| Recupero di imposta articolo 52 comma 3 lettera "e" D.Lgs. 504/95 | M7 | M11 | |
| Locali e luoghi | diversi dalle abitazioni | M8 | M12 |
| USI PROMISCUI/th> | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| usi promiscui | - | M13 |
ALLEGATO 2
| ARTICOLO 21 COMMA 13 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| Prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica | E11 | D1 | |
| Prodotti energetici utilizzati nei processi elettrolitici | E12 | D2 | |
| Prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici | E13 | D3 | |
| Prodotti energetici utilizzati nei processi mineralogici | E14 | D4 |
| ARTICOLO 26 COMMA 3 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| miscele gassose, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce | - | D5 |
| TABELLA "A" | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| Punto 1 | Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento | E6 | E1 |
| Punto 2 | Navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto | - | E2 |
| Punto 3 | Impieghi come carburanti da navigazione | E3 | E3 |
| Punto 6 | Prosciugamento e sistemazione terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | E1 | E4 |
| Punto 7 | Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati | E2 | E5 |
| Punto 16 | Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | E4 | E6 |
| ARTICOLO 22 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| Impieghi negli stabilimenti di produzione | E7 | E7 |
| ARTICOLO 17, COMMA 1 | D.LGS. 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| lettera a) | Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari | E5 | E8 |
| lettera b) | Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | E5 | E9 |
| lettera c) | Forniture alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti | E5 | E10 |
| lettera d) | Gas naturale destinato a essere consumato nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto | E5 | E11 |
| Usi non domestici | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) | G1 | G1 | |
| consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) | G2 | G2 |
| Utenze del Centro-Nord | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| Usi domestici per consumi fino a 120 mc/anno | G3 | G3 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno | G4 | G4 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno | G5 | G5 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 1560 mc/anno | G6 | G6 |
| Utenze del Mezzogiorno | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| Usi domestici per consumi fino a 120 mc/anno | G7 | G7 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno | G8 | G8 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno | G9 | G9 | |
| Usi domestici per consumi superiori a 1560 mc/anno | G10 | G10 |
| PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| art. 21, co. 9 D. Lgs. n. 504/1995 | Produzione di energia elettrica | G11 | G11 |
| AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | Codice attuale | Nuovi Codici | |
| art. 21, co. 9-bis D.Lgs. n.504/1995 | Autoproduzione di energia elettrica | G12 | G12 |
| Tab. A | D.LGS 504/G5 | Codice attuale | Nuovi Codici |
|---|---|---|---|
| P.to 8 | PROVE SPERIMENTALI, COLLAUDO MOTORI AVIAZIONE E MARINA | G16 | G13 |
| P.to 10 | USI DI CANTIERE, MOT. FISSI E OP. DI CAMPO PER COLTIV.IDROCAR. | G14 | G14 |
| P.to 16-bis | FORNITURE ALLE FORZE ARMATE NAZIONALI | G15 | G15 |
| Usi promiscui | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| usi promiscui | - | G16 |
| Autotrazione | Codice attuale | Nuovi Codici | |
|---|---|---|---|
| autotrazione | G13 | I1 |