Circolare Utilitalia n. 2593 del 10/09/2025
Consiglio di Stato, parere 855/2025 su affidamento e dispersione delle ceneri a seguito della cremazione di defunti esumati ed estumulati

Si fornisce agli associati una sintesi del parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 855 del 5 agosto 2025 (in Allegato 1) avente ad oggetto due quesiti, posti dalla regione Piemonte, in materia di affidamento e dispersione delle ceneri.

Nel dettaglio i quesiti sono i seguenti:
1. Se possono essere affidate ai familiari o disperse le ceneri di defunti tumulati o inumati precedentemente l'entrata in vigore della L. 130/2001, e cremati a seguito di estumulazione o esumazione.
In caso di risposta affermativa, se la volontà del defunto possa essere comprovata con le stesse modalit%agrave; previste per la cremazione delle salme nell'immediatezza del decesso ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della L. 130/2001.
2. Se le dichiarazioni espresse all'atto del decesso con le quali i parenti, in mancanza di volontà scritte del defunto, abbiano disposto della destinazione delle ceneri debbano considerarsi irretrattabili.

Quanto al primo quesito, i giudici affrontano sostanzialmente tre questioni:
a) Affidamento ai familiari delle ceneri derivanti dalla cremazione, a seguito di estumulazione o esumazione, di defunti tumulati o inumati prima dell'entrata in vigore della L. 130/2001. La risposta data è affermativa, in primo luogo, perché l'affidamento delle ceneri a privati è ammesso da norma anteriore (1) alla citata legge e quest'ultima non presenta portata innovativa. In secondo luogo, perché la previsione normativa che consente la cremazione di resti mortali di salme esumate (dopo 10 anni) o estumulate (dopo 20 anni) con l'assenso del coniuge o del parente più prossimo (lett. g art. 3 L. 130/2001) ha come ambito di applicazione la cremazione delle salme esumate o estumulate dopo il periodo prescritto di tempo e dopo l'entrata in vigore della legge, a prescindere dal momento del decesso e della sepoltura.
b) Modalità per comprovare la volontà del defunto. Nel quesito posto, la Regione presuppone che la volontà da comprovare sia quella del defunto. Diversamente i giudici ritengono che un tale presupposto non sia coerente con l'interpretazione della normativa statale vigente. Secondo l'orientamento costante della Cassazione chiamata ad esprimersi in casi relativi alla destinazione del defunto nell'immediatezza del decesso(2), il diritto di scegliere il luogo di sepoltura (c.d. ius eligendi sepulchrum), compete in primo luogo al defunto che può manifestare la sua volontà in qualunque modo; in mancanza, spetta ai parenti più prossimi esprimere la propria volontà. Detto principio si ritiene confermato nella disposizione di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) L. 130/2001 per cui l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le ivi prescritte modalità, i quali esprimono la propria volontà in relazione ad un diritto proprio (lo ius eligendum sepulchrum) e non manifestano una volontà del defunto. Muovendo da queste coordinate interpretative, anche l'assenso del coniuge o dei parenti più stretti alla cremazione delle spoglie mortali a seguito di esumazione ed estumulazione previsto dalla lett. g) dell'art. 3 L. 130/2001 va inteso come esercizio di un loro proprio diritto in assenza della volontà del defunto. E, relativamente alla possibilità di affidamento delle ceneri non direttamente disciplinata dalla lett. g), i giudici ritengono che, se sia consentita la cremazione dei resti sulla base del suddetto assenso, a fortiori debba ritenersi possibile l'affidamento delle relative ceneri ai familiari anche in assenza di una volontà espressa dal defunto in tal senso. Pertanto, in risposta al quesito, se il defunto non abbia espresso la sua volontà di destinazione delle ceneri nei modi indicati dall'art. 3 lett. b) L. 130/2001, la decisione spetterà ai parenti più prossimi nell'esercizio del proprio ius eligendi sepulchrum sempre nel rispetto delle modalità di cui al citato art. 3.
c) Dispersione delle ceneri: i giudici specificano che l'ammissibilità è subordinata all'espressa indicazione in tal senso da parte del defunto in quanto l'art. 411 del Codice penale, come modificato dalla L. 130/2001, prevede che la dispersione possa avvenire solo a seguito dell'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile che la rilascia sulla base dell'espressa volontà del defunto.

Quanto al secondo quesito, la Sezione specifica che:
- la dichiarazione in ordine alla destinazione delle ceneri espressa, in assenza della volontà del defunto, dai soggetti legittimati è da questi modificabile in quanto si tratta sempre dell'esercizio di un proprio diritto consistente nell'esprimere una propria volontà;
- diversamente, quando la dichiarazione fatta dai soggetti legittimati esprime non la propria volontà, ma attesta quella del defunto, allora è immodificabile;
- resta fermo il divieto della dispersione delle ceneri, per la quale occorre l'espressa volontà del defunto.

In conclusione, i giudici:
- ribadiscono il presupposto imprescindibile dell'espressa volontà del defunto per la dispersione delle ceneri;
- ammettono l'affidamento delle ceneri a seguito di cremazione dei defunti esumati ed estumulati, sepolti prima dell'entrata in vigore della L. 130/2001, sulla base della dichiarazione dei parenti più prossimi, in quanto titolari del diritto di esprimere la propria volontà in ordine alla destinazione delle ceneri quando il defunto non abbia dato indicazioni; e specificano che le modalità per manifestare la loro volontà sono quelle di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) L. 130/2001;
- ritengono modificabili nel tempo le dichiarazioni in ordine alla destinazione delle ceneri rese dai parenti più prossimi nell'esercizio del proprio ius eligendi sepulchrum.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono disponibili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Responsabile SEFIT
(Servizi Funerari Italiani)
Valeria Leotta



(1) Art. 343 del R.D. n. 1265/1934
"La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
"
(2) Cfr. Cass. 2034/1990 e Cass. 22180/2022.