Circolare Utilitalia n. 2573 del 18/07/2025
L.R. Piemonte 9/2025: modifiche alla L.R. 15/2011 di disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

Si informano gli associati che la regione Piemonte ha approvato la L.R. 8 luglio 2025 n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per il 2025", contenente agli articoli da 99 a 101 modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)", pubblicata sul BUR n. 28 Suppl. ord. n. 1 del 10/07/25.

Di seguito si riportano le modifiche alla L.R. n. 15/2011 di interesse:
- All'art. 3 (Osservazione e trattamenti sul cadavere) viene integrato il comma 4 allargando il novero delle strutture che possono ricevere la salma a cassa aperta, vale a dire il trasporto fatto dal luogo del decesso in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, alle "case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune". Viene poi inserito il comma 4 bis nel quale si precisa che le residenze sanitarie assistenziali rientrano tra le suddette strutture solo quando la persona defunta ne risulti ospite. Infine, viene integrato il comma 5, relativo all'ipotesi di morte in abitazione inidonea come luogo per l'osservazione della salma o al caso in cui vi sia richiesta degli aventi titolo, prevedendo che il trasporto possa avvenire anche verso "case di riposo o (a) strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture".
- All'art. 9 (Cimiteri) viene inserito il comma 9 bis ai sensi del quale la Regione promuove l'implementazione, da parte dei comuni, di sistemi di identificazione per facilitare l'individuazione da parte dei visitatori dei cimiteri dell'ubicazione del loculo di una persona defunta. Tali sistemi devono garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali.
- All'art. 14 (Piano regionale di coordinamento) viene introdotto il comma 2 bis che interviene sui requisiti per la costruzione di nuovi crematori come definiti dal Piano regionale di coordinamento (comma 2 lett. a) prevedendo:
- un criterio di efficienza di almeno duecento cremazioni all'anno per impianto o per linea;
- un bacino di riferimento che prevede almeno trecento decessi all'anno, equivalenti a una popolazione di circa trentamila abitanti, raggiungibile anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni;
- un criterio di distanza minima di almeno tre chilometri da un altro impianto.
Il nuovo comma 5 bis specifica che le suddette disposizioni si applicano anche nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di coordinamento.

Data l'importanza delle modifiche approvate per gli effetti che potrebbero avere sul corretto sviluppo della cremazione, si ritiene di evidenziare tre considerazioni:
1. le nuove disposizioni inserite nell'art. 14 vanno ad incidere sul piano di coordinamento già esistente scardinando la logica finora applicata. Attualmente, infatti, il Piano regionale di coordinamento dei crematori per la realizzazione di un nuovo impianto prevede i seguenti criteri:
a) L'efficienza: sulla base delle attuali tecnologie deve prevedere almeno 1200/1300 cremazioni/anno per impianto o per linea.
b) Il bacino di riferimento: deve prevedere per il nuovo impianto almeno 5000 decessi anno (equivalente a una popolazione di circa 500.000 abitanti) e che può essere raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc.
c) Una distanza minima di almeno cinquanta chilometri da un altro impianto, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni territorio provinciale. Tale criterio non si applica all'ambito territoriale della città metropolitana.
d) La scelta di installazione di impianti in cimiteri situati in zone metanizzate, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e favorire l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale.
L'opportunità di questi criteri si potrebbe ritenere confermata dai risultati pubblicati dalla regione Piemonte nell'ultima relazione annuale Gli impianti di cremazioni e le autorizzazioni alla cremazione - Relazione 2024 - attività 2023" dalla quale risulta che l'attuale dotazione di impianti di cremazione, realizzata sulla base dei criteri previsti dal Piano di coordinamento, è ampiamente sufficiente a coprire il fabbisogno della regione.
2. il comma 5-bis ai sensi del quale i nuovi criteri "si applicano anche nelle more dell'adeguamento del piano regionale di coordinamento" sembrerebbe contrastare con la legge statale di principio (comma 1 dell'art. 6 della L. 130/2001) che individua nella Regione il soggetto che deve dotare il proprio territorio di un piano di coordinamento dei crematori e nel Comune il soggetto che deve realizzarlo nel rispetto di quel piano. Pertanto, mentre si può ritenere ragionevolmente legittimo che la Regione modifichi i propri criteri per la realizzazione del piano di coordinamento (finché non siano emanate norme statali in merito), non sembrerebbe ugualmente legittimo che ciascun Comune o insieme di comuni decidano di impiantare un crematorio in maniera indipendente dal piano, imponendo di fatto alla Regione delle scelte senza una logica programmatoria.
3. in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, i criteri introdotti dovrebbero valere per la realizzazione di nuovi impianti e pertanto non dovrebbero applicarsi in caso di realizzazione di nuove linee di impianti esistenti.

La presente circolare è disponibile, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Responsabile SEFIT
(Servizi Funerari Italiani)
Valeria Leotta