Circolare Utilitalia n. 2552 del 28/05/2025
Art. 7, L.R. Calabria 48/2019: illegittimità costituzionale del divieto per le imprese funebri di erogare il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per il trasporto non urgente

Si fornisce agli associati una sintesi della sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2025 pubblicata in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 18 del 30-4-2025 di interesse per il settore funerario.

Il giudizio di legittimità riguarda l'art. 7, comma 4 della L.R. Calabria n. 48/2019 "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria", come integralmente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. n. 38/2023, che ha previsto per le imprese funebri il divieto di "esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile".
La censura è stata sollevata con ordinanza n. 175/2024 del TAR Calabria, adito da un operatore nel settore dei servizi funebri avverso la nota del Comune di Reggio Calabria che, in applicazione della disposizione censurata, aveva negato il rilascio di una nuova autorizzazione al noleggio con conducente (NCC) ad uso ambulanza. Secondo il giudice rimettente, la disposizione regionale ostacolerebbe la concorrenza, ponendo limiti d'accesso al mercato che potrebbero essere previsti solo dal legislatore statale nell'ambito della sua competenza ex art. 117, lett. e) Cost.; comprometterebbe irragionevolmente la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., e comporterebbe una disparità di trattamento tra operatori in violazione dell'art. 3 Cost.

Prima di entrare nel merito del giudizio, è importante evidenziare che la Consulta, operando una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo dell'ordinanza di rimessione del TAR e fornendo essa stessa un'interpretazione della disposizione censurata, individua il reale oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel solo divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza con NCC per il trasporto di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. Le ipotesi di svolgimento degli altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla disposizione censurata, non rientrano quindi nel giudizio di legittimità richiesto.

Passando al merito, la questione di legittimità viene ritenuta fondata.
Premesso che la promozione della concorrenza ha una portata trasversale e quindi ben può accadere che interventi regionali nelle materie di potestà concorrenti o residuali possano avere effetti sulla concorrenza, i giudici, ai fini del giudizio di legittimità, ritengono di dover valutare la portata di tali effetti e di individuare la materia alla quale afferisce la disposizione censurata considerando finalità e contenuti.

Nella disposizione sono individuabili due divieti imposti alle imprese funebri: quello di esercitare il trasporto di soccorso e quello di esercitare servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti.
Nel primo caso, la ratio del divieto è quella di proteggere il benessere psicologico dei soggetti trasportati (e anche dei loro accompagnatori) che, necessitando di cure urgenti, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. La restrizione trova quindi il suo fondamento nella tutela della salute.
Nel secondo caso, il trasporto non ha il carattere dell'urgenza visto che gli utenti del servizio non si trovano in condizione di particolare vulnerabilità. La limitazione imposta dal legislatore regionale, non avendo la finalità di proteggere la salute o altro interesse pubblico affidato alla competenza regionale, va così ad incidere sulla libertà imprenditoriale e sulla concorrenza in violazione della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza.

La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4 L.R. 48/2019:
- nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;
- e, in via consequenziale, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.

La presente circolare è disponibile, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Responsabile SEFIT
(Servizi Funerari Italiani)
Valeria Leotta