Circolare Utilitalia n. 2536 del 23/04/2025
Decreto MEF - Sistema Tessera sanitaria per accelerare l'acquisizione delle informazioni sui decessi
Si informano gli associati che sulla G.U. n. 89 del 16/04/2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze "Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria" del 1 aprile 2025.
Il decreto ministeriale è anche in attuazione delle previsioni di cui all'art. 12 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, che al comma 5 prevedeva appunto l'adozione di appositi decreti interministeriali per specificare i dati da trasmettere e le relative modalità (si veda Circolare SEFIT prot. n. 1650 del 04/06/2020).
Si riportano di seguito le disposizioni di interesse per il settore funerario:
Articolo 2
- Comma 1: tra i documenti per i quali vengono definite le modalità tecniche per la dematerializzazione e l'invio telematico al sistema TS indica:
> l'avviso di decesso ex art. 72, co. 3 del D.P.R. 396/2000(1);
> la denuncia di causa di morte ex art. 1 del D.P.R. 285/1990(2);
> il certificato necroscopico ex art. 74, co. 2 del D.P.R. 396/2000(3).
- Comma 2: specifica i soggetti autorizzati alla trasmissione:
> per l'avviso di decesso è il direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo o altro stabilimento;
> per la denuncia delle cause di morte è il medico che ha assistito il deceduto, il medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire le autopsie o per riscontro diagnostico;
> per il certificato necroscopico è il medico necroscopo.
Il sistema TS rende i documenti immediatamente disponibile a ANPR, all'ISTAT e, per la denuncia delle cause di morte, anche all'ASL competente del Comune dove è avvenuto il decesso e, se diversa, all'ASL di residenza del deceduto, con le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 7.
- Comma 3: prevede che per i suddetti documenti l'ANPR genera il numero di ricezione, in corrispondenza del primo documento inviato, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento.
Articolo 3
- Comma 1: prevede, relativamente ai documenti di cui all'art. 2, che i soggetti competenti alla trasmissione siano esonerati dall'invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
- Comma 2: specifica che la sottoscrizione dei documenti informatici da parte dei soggetti autorizzati avviene ai sensi dell'art. 20, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale - CAD)(4), utilizzando le funzioni del Sistema TS.
Articolo 4
Per consentire la consultazione ed eventuali rettifiche da parte dei soggetti autorizzati prevede che il Sistema TS memorizzi temporaneamente i dati per un mese.
Articoli 5 e 6
Prevedono le modalità di trasmissione dei documenti informatici dal sistema TS a ANPR e all'ISTAT.
Articolo 7
Disciplina la trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al sistema TS e l'accelerazione della disponibilità di tali dati ad ISTAT, ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC (Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile) di ANPR e all'ASL competente del Comune dove è avvenuto il decesso e, laddove sia diversa, all'ASL di residenza del deceduto.
Articolo 8
In caso di indisponibilità temporanea del servizio su Sistema TS, rimanda alla documentazione tecnica presente nella sezione dedicata del Sistema TS.
Articolo 9
Prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto in esame sono pubblicate sul sito www.sistemats.it le specifiche tecniche delle funzionalità sopra esaminate.
Articolo 10
Le procedure in esame vengono avviate a partire da sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in GU. Ai commi 2 e 3 si prevedono delle disposizioni transitorie nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR:
- Comma 2: il sistema TS rende immediatamente disponibili ai Comuni i documenti sopra menzionati per il tramite della posta elettronica certificata disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6-ter del CAD(5);
- Comma 3: i Comuni trasmettono la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR, all'ISTAT attraverso l'applicativo e le modalità che saranno messi a disposizione dallo stesso Istituto e alla ASL del territorio di decesso presso il domicilio digitale individuato ai sensi dell'art. 6-ter del CAD o, in alternativa, secondo modalità concordate tra le parti interessate.
- Comma 4: ricorda che, qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della parte B della denuncia della causa di morte alla ASL di residenza.
Si evidenzia, infine, che corredano l'atto in esame i seguenti allegati di nostro interesse:
- Allegato 1 - Scambio con ANPR
- Allegato 2 - Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL
La presente circolare è disponibile per gli associati sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Responsabile SEFIT
(Servizi Funerari Italiani)
Valeria Leotta
(1)
D.P.R. 396/2000, Art. 72 (Dichiarazione di morte) co. 3
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
(2)
D.P.R. 285/1990, Art. 1
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unit&aagrave; sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanit`, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
(3)
D.P.R. 396/2000, Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione) co. 2
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato e annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
(3)
D.Lgs. 82/2005, Art. 20 (Documento informatico) co. 1-bis
1-bis. L'idoneit&frave; del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.
(4)
D.Lgs. 82/2005, Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.