Circolare Utilitalia n. 2528 del 27/03/2025
Garante protezione dati: trattamento dati relativo alla sepoltura dei prodotti abortivi e del concepimento
Si fornisce agli associati una sintesi del provvedimento n. 799 del 19 dicembre 2024 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), a seguito di un'istruttoria d'ufficio, ha condannato il Comune di Brescia ad una sanzione pecuniaria per la violazione della normativa sul trattamento di dati personali1 di interesse per i gestori dei cimiteri.
L'oggetto del procedimento riguardava l'attività di diffusione dei dati riportati sulle sepolture e rinvenibili sul portale dei servizi cimiteriali, relativi ai prodotti abortivi o del concepimento per i quali i parenti non avessero richiesto la sepoltura né avessero indicato i dati da riportare sul cippo, lapide o altro supporto.
Di seguito si riportano i passaggi principali:
- Principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento UE 2016/679): nella sua memoria difensiva il Comune ha dichiarato che la scelta del nome e del cognome per identificare i prodotti abortivi e del concepimento viene effettuata a monte dall'azienda sanitaria e il servizio cimiteri è tenuto a provvedere sulla base dei dati ricevuti. Secondo il Garante, "rientrando le attività dei servizi cimiteriali tra i compiti di interesse pubblico specificamente attribuiti al Comune dalla legge, quest'ultimo riveste il ruolo di titolare in relazione ai trattamenti di dati personali connessi allo svolgimento di tali compiti". Dunque, il Comune "non può ritenersi esonerato dalla necessità di effettuare una propria valutazione in ordine alle modalità di trattamento dei dati che riceve dalle aziende sanitarie".
- Rischio di identificazione (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 e Parere 05/2014 - WP 2162 ): ad avviso del Garante, l'indicazione del cognome della donna o del marito o del compagno, accanto al prenome "XX" unitamente alla data dell'interruzione di gravidanza (riportato come data di nascita e morte coincidente), può consentire, mediante raffronto, incrocio con altre fonti, o informazioni di contesto in possesso di terzi, l'identificazione della donna che ha effettuato l'interruzione di gravidanza.
- Diffusione di dato relativo alla salute (artt. 4, par. 1, n. 15, e 9, nonché considerando 35 del Regolamento UE 2016/679): con riferimento al trattamento dei dati delle donne nel contesto oggetto dell'istruttoria nei confronti del Comune, si evidenzia che l'informazione relativa all'interruzione di gravidanza rientra a pieno titolo tra i dati relativi alla salute.
- Assenza di una base normativa: la finalità perseguita dal Comune con l'indicazione di un nome e un cognome, come espresso nelle sue memorie difensive, è quella di poter identificare i prodotti abortivi e del concepimento. Tuttavia, ad avviso del Garante, gli articoli 523 e 704 del D.P.R. n. 285/1990, richiamati dal Comune a sostegno della propria azione, non costituiscono una valida base giuridica. Tali disposizioni prendono in considerazione esclusivamente i "defunti" e i "nati morti", per i quali l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale di stato civile riporta i dati per come risultanti dai registri di stato civile (artt. 7, comma 15, e 66 del D.P.R. n. 285 del 1990, che rinvia agli artt. 74 e 141 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (abrogato) e pertanto attualmente si deve fare riferimento agli artt. 347 e 748 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Pertanto, per i prodotti abortivi e del concepimento, mancando una specifica disposizione in tal senso, non si ritiene ci sia un obbligo di identificazione con nome e cognome. Inoltre, si evidenzia come l'individuazione del luogo di sepoltura possa essere perseguito con altre modalità (come nei fatti successivamente utilizzate dal Comune).
Vista la complessità e l'attualità della materia, si riporta in Allegato 1 un approfondimento sul tema dei prodotti abortivi e del concepimento dal punto di vista normativo e di alcune difficoltà legate all'uso di una terminologia non univoca in ambito nazionale ed internazionale e alla gestione di tali prodotti.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono disponibili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Vice Direttore Generale
Giulia Chieffo
1 Il garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dal comune di Brescia avvenuto in assenza di una base normativa (artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679; artt. 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 Codice della privacy, come vigenti all'epoca dei fatti), e in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati e di esattezza (art. 5, part. 1, lett. a), b) c) e d) del Regolamento UE 2016/679), nonché in violazione del divieto di diffusione dei dati sulla salute (art. 2-septies, comma 8 del D.Lgs. n. 196/2003 come vigenti all'epoca dei fatti).
2 Il Parere 05/2014 - WP 216 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10 aprile 2014, precisa che la stessa non può considerarsi realizzata attraverso la mera rimozione delle generalità dell'interessato o sostituzione delle stesse con un codice pseudonimo. Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale, infatti, qualora non risulti idoneo ad impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi "ragionevolmente disponibili", possa: 1. isolare una persona in un gruppo (c.d. single-out); 2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability); 3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference).
3 Art. 52 D.P.R. 285/1990
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
4 Art. 70 D.P.R. 285/1990
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
5 Art. 7, co. 1, D.P.R. 285/1990
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
6 Art. 6 D.P.R. 285/1990
1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.
7 Art. 34 D.P.R. 396/2000
1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
8 Art. 74 D.P.R. 396/2000
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.