Circolare SEFIT Utilitalia n. 2502 del 11/02/2025
L.R. Toscana: disposizioni per la cremazione dei resti mortali

Si informano gli associati che la regione Toscana ha adottato la L.R. 20 novembre 2024, n. 52 "Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla L.R. n. 29/2004", pubblicata sul BUR n. 64 del 29 novembre 2024, con la quale ha sostituito l'art. 4 bis della L.R. 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

L'attuale disposizione, rubricata "Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati" introduce, rispetto al precedente art. 4 bis, i commi 2 e 3 che rispettivamente prevedono:
- l'applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. g) L. n. 130/2001 (1) e dell'art. 83 co. 1 D.P.R. 285/1990 all'ipotesi della cremazione di resti mortali a seguito del completamento del turno ordinario di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie;
- le esumazioni o le estumulazioni straordinarie sono oggetto di comunicazione da parte del comune in via preventiva all'USL competente, la quale invia proprio personale medico qualora, durante le operazioni, riscontri problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere.

Il comma 1 resta invariato rispetto al precedente e prevede che per la cremazione dei resti mortali di cui all'art. 3, co. 1, lett. g) L. n. 130/2001 non è necessario acquisire il certificato del medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3, co. 1, lett. a) della L. n. 130/2001).

La presente circolare è disponibile, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menu Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Vice Direttore Generale
Giulia Chieffo



(1) Articolo 3 L. 130/2001
"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
(omissis)
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;"
(2) Art. 83, co. 1 DPR 285/1990
"1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle."
(3) Articolo 3 L. 130/2001
"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;".