Circolare SEFIT Utilitalia n. 2034 del 29/03/2022
COVID-19: Cessazione dello stato di emergenza ed effetti per il settore funerario a partire dal 1 aprile 2022

Come noto lo stato di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, proclamato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato (1), cesserà al 31 marzo 2022. In considerazione di ciò, è stato emanato il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (si veda circolare Utilitalia prot.n. 2032 del 25/03/22).

Durante il periodo emergenziale sono stati adottati alcuni provvedimenti di interesse per il nostro settore e di seguito si ritiene utile indicare gli effetti che la cessazione dello stato di emergenza produce su tali atti a partire dal 1 aprile 2022:

  • Circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione" (si veda circolare SEFIT prot. n. 1796 del 12 gennaio 2021): il periodo temporale di applicazione è indicato alla lettera G.
  • Lettera G. "Natura e durata delle indicazioni emergenziali"
    1. Le indicazioni e le cautele stabilite dalla presente circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    2. Le indicazioni contenute in Allegato 1 e 2 della presente circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva.

    Conseguentemente, continuano a trovare applicazione fino al 30 aprile 2022 le indicazioni contenute in:
    Lettera A. "Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti"
    Lettera D. "Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri"

    In particolare si richiama l'attenzione sui punti 5 e 6 che specificano delle modalità operative per le esumazioni ed estumulazioni a seconda che vengano fatte prima o dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G. 1 della circolare (un mese oltre il termine dell'emergenza), e che si riportano di seguito:
    "5. La estumulazione o la esumazione di feretri temporanee aventi la codifica "Y" di cui al punto precedente se eseguite prima del termine di cui al punto 1 della lettera G della presente circolare, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati alla situazione di Covid-19, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla sepoltura. In caso di estumulazione, i loculi liberi risultanti devono essere sanificati.
    6. Dopo il termine del periodo di cui al di cui al punto G. 1 (un mese oltre il termine dell'emergenza), o anche prima di quest'ultimo ma dopo i dieci giorni dalla sepoltura, le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI."


    Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie si ricorda quanto previsto dall'art. 84, lett. b) DPR 285/1990 (2).
    Lettera E. "Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale"
    Lettera F. "Procedure di monitoraggio della mortalità"
    Allegato 1 "Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettiva diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata"
    Allegato 2 "Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento"
    Allegato 3 "Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di cadavere con sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva COVID-19"

    Richiedono alcune considerazioni:
    Lettera B. "Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte"
    La circolare ministeriale richiama le strutture sanitarie, gli uffici comunali e gli operatori funebri all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 e dall'art. 12 (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi) del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
    L'art. 1 dell'OCDPC, rubricato "Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri" ha previsto misure di semplificazione rispetto alle norme ordinarie, che risultano essere state particolarmente funzionali. Tuttavia, poiché sono disposizioni adottate con Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile in relazione alla fase emergenziale, esse cessano di produrre effetti con la cessazione dello stato di emergenza. Quindi, sebbene le altre indicazioni della circolare ministeriale continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2022, queste misure di semplificazione, essendo contenute in altro atto normativo al quale la circolare rinvia, cessano con lo spirare dell'atto in cui sono appunto contenute.
    Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 12, rubricato: "Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi" del DL n. 34/2020 si ricorda che, per effetto del suo comma 4, devono essere adottati uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per definire i dati e le relative modalità tecniche di trasmissione, e che tali decreti tuttora non sono stati adottati.
    Lettera C. "Accesso al cimitero e partecipazione ai riti di commiato" con riferimento alle limitazioni per gli assembramenti, l'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie e di c.d. distanziamento sociale, si deve far riferimento al DL 24 marzo 2022, n. 24, contenente anche le disposizioni riguardanti la graduale "dismissione" dell'utilizzo dei c.d. green pass.

  • OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e l'OCDPC del 25 marzo 2020, n. 655 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", art. 4, comma 2 (3): cessano di produrre effetti con la cessazione dello stato di emergenza.

  • In conclusione, fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi le indicazioni della circolare del Ministero della salute n. 818/2021 e per gli approfondimenti sulle modalità operative da tenere si rinvia alla circolare SEFIT prot. n. 1804 del 19/01/2021. Dopo il 30 aprile, le indicazioni speciali per il settore funerario cessano di essere applicate, e a livello generale si dovrà fare riferimento alle norme del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e alle leggi regionali in tema di malattie infettivo-diffusive. Sempre che nel frattempo non siano adottate altre indicazioni per limitare la diffusione della pandemia.

    Si evidenzia, infatti, che alcune misure di contrasto potranno essere ancora adottate ai sensi dell'art. 1 del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, posto che ad oggi, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. La norma prevede che, entro il termine del 31 dicembre 2022 e con efficacia limitata a tale termine, possano essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti interessati allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea (4).

    La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

    Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

    Il Direttore Generale
    Giordano Colarullo



    (1) D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" convertito, con modificazioni, in L. 18 febbraio 2022, n. 11.
    (2) D.P.R. 285/1990, art. 84
    1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
    a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
    b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

    (3) OCDPC n. 665/2020, art. 4, comma 2
    (omissis)
    2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.
    (4) D.L. 24 marzo 2022, n. 24, art. 1 (Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)
    1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.