Circolare SEFIT Utilitalia n. 1654 del 08/06/2020
Art. 4-bis legge di conversione del DL 8 aprile 2020, n.23: inserimento dei servizi funerari e cimiteriali tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.


Si informano gli associati che la L. 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 introduce con l'aggiunta degli articoli 29-bis (1) e 4-bis due importanti disposizioni per il nostro settore.

La prima riguarda la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di lavoratori da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro e per le opportune valutazioni si rimanda alla circolare n. 1563/DG del 05/06/20.

La seconda provvede ad ampliare l'elenco delle attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Di seguito si riporta il testo dell'art. 4-bis:

Art. 4-bis (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (2), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, i servizi funerari e cimiteriali risultano adesso inseriti tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose.

Nell'occasione, appare pertinente richiamare il Codice Etico di Utilitalia del 15 luglio 2015.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



(1) Art. 29-bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(2) Art. 1, comma 53 L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
53.Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.