ALLEGATO 2
Legge regionale (Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 – Articolo 4 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri) - COMMENTO
L’art. 4 L.R. (Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 risulta del tutto non pertinente alle altre disposizioni oggetto della legge regionale, che hanno riguardo alla composizione degli organi collegiali dei comuni, alla razionalizzazione delle loro competenze, incluso il ricorso all’istituto della centrale di committenza, segno che vi è stata l’intenzione di utilizzarla come veicolo per inserire anche disposizioni in questo ambito, rispetto a cui, forse, andrebbe osservato come la stessa rubricazione appaia impropria parlandosi di “materia funeraria”, per altro inesistente, pur se richiami la formulazione della L.R. (Friuli-Veenzia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, in particolare quando l’intero art. 4 è, sostanzialmente, dedicato alla cremazione e quanto ne consegua in termini di destinazione delle ceneri.
La legge regionale è in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S., avvenuta il 25 febbraio 2012.
Inizialmente, si assume un approccio formalmente transitorio (…. nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria ….), come aveva fatto a suo tempo la regione Lazio con l’art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, per poi giungere a fornire indicazioni attuative, sotto il profilo sostanziale, della L. 30 marzo 2001, n. 130, ricorrendo ad una formulazione che richiama quella cui ha fatto ricorso l’art. 11, comma 1 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif..
In materia di dispersione delle ceneri, si richiamano, per non dire che si riproducano, le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, così come per la sua esecuzione quelle dell’art. 3, comma 1, lett. d) stessa legge.
Nell’ipotesi in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
In materia di affidamento dell’urna cineraria a un familiare, è previsto l’affidamento unico, cioè a un unico familiare, individuato, in vita, dal defunto, prevedendo una correlata annotazione in un apposito registro tenuto dal comune, individuabile nel comune in cui l’urna cineraria venga conservata, dal momento che l’affidamento altro non costituisce se non la legittimazione alla conservazione dell’urna cineraria in luogo diverso dal cimitero e, conseguentemente, le relative “annotazioni” non possono che riferirsi se non ché al comune in cui questa conservazione avvenga. La previsione circa il fatto che l’affidatario sia individuato, in vita. dal defunto (presente anche all’art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4) costituisce una limitazione alla possibilità di fare ricorso all’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria.
In tale ipotesi, la consegna dell’urna ha luogo sulla base di un documento in cui l’affidatario (unico) dichiara la destinazione finale dell’urna cineraria, che non sarebbe, a stretto rigore, un atto a carattere autorizzatorio, quanto di materiale consegna e “titolo” per il trasporto dell’urna cineraria dall’impianto di cremazione al luogo di destinazione finale dell’urna cineraria, con ciò facendo venire meno la necessità dell’autorizzazione comunale per il trasporto, per questa tratta, derogando, per la tratta successiva alla cremazione, dalle disposizioni dell’art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cosa che vale anche qualora l’urna sia destinata alla tumulazione o all’interramento, oppure alla dispersione, nei diversi luoghi in cui possa essere effettuata.
Tra l’altro, mentre nell’ipotesi della tumulazione dell’urna cineraria si è evidentemente in presenza di una modalità di conservazione dell’urna cineraria, nell’ipotesi di interramento tale natura non è del tutto esplicita, ma lasciandosi aperte, in astratto, ipotesi che l’interramento possa costituire una peculiare modalità di dispersione in apposite aree cimiteriali, ipotesi cui osta proprio il fatto che l’interramento è ipotesi cui si può fare ricorso qualora il defunto non avesse manifestato la propria volontà alla dispersione delle ceneri, con il ché discende che anche l’interramento sia una modalità di conservazione dell’urna, ovviamente da effettuare in aree avute in concessione, non essendo suscettibile l’interramento nelle aree ad inumazione di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Per quanto riguarda il trasporto delle urne cinerarie, esso non è soggetto a misure precauzionali, riprendendo la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 marzo 2001, n. 130.
Per altro, si rinvia a regolamento comunale la determinazione di:
a) dimensioni delle urne cinerarie,
b) caratteristiche dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie in caso di affidamento,
c) modalità di rinuncia all’affidamento,
d) modalità di consegna al cimitero dell’urna cineraria in caso di decesso dell’affidatario, ma anche di rinvenimento di urna cineraria da parte di terzi.
Quest’ultima previsione dovrebbe aversi nel caso di rinvenimento a seguito del decesso dell’affidatario, presso il domicilio di questi, ipotesi che richiama quanto regolato dall’art. 3, comma 6 L.R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 e succ. modif. Il rinvio alla fonte del regolamento comunale per alcuni degli aspetti, alcuni anche di un certo rilievo, come quello sulle modalità di rinuncia all’affidamento delle urne cinerarie, potrebbe comportare, per alcuni istituti, un certo quale ritardo nell’effettiva attuabilità della norma regionale.
Infine, è ammessa la possibilità che le ceneri già custodite al momento dell’entrata in vigore della norma, possano essere oggetto di dispersione, oppure di affidamento secondo le modalità così stabilite.