ALLEGATO 2
Regione del Veneto - D.G.R. n. 1929 del 27 luglio 2010 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 'Norme in materia funeraria'. Linee guida di prima applicazione" (in B.U.R. Veneto n. 65 del 10 agosto 2010)
La Giunta regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1909 del 27 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R. n. 65 del 10 agosto 2010, ha adottato Linee guida di prima applicazione della L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", nelle sue premesse definite "per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale."
Dette "Linee guida di prima applicazione", sono contenute nell'Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010.
Le"Linee guida" sarebbero state emanate per rispondere alle richieste delle Aziende ULSS, Comuni ed associazioni di categoria (sempre che siano state interpellate), in attesta della definizione dei provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 2 legge regionale, che assume il ruolo di normativa di riferimento, superando il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 286 il quale, per altro, rimane pienamente vigente per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legge regionale stessa.
Tra l'altro, nella parte iniziale dell'Allegato A, si affronta pressoché subito il nodo dell'art. 54, comma 1, legge regionale, con l'asserzione secondo la quale le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma la norma richiamata appare più estesa facendo riferimento alle normative vigenti, termine ben più esteso che non il mero, riduttivo, richiamo al solo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ora citato) continuano ad applicarsi fino a che non siano pubblicati di provvedimenti individuati dall'art. 2, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18. Ne consegue che, almeno secondo questo indirizzo interpretativo, le disposizioni della legge regionale che non siano direttamente interessate da tali provvedimenti regionali, sarebbero applicabili fin dall'entrata in vigore della legge regionale. Per inciso, potrebbe ricordarsi, per quanto valga, come un'Azienda ULSS (che, per altro, risulta non essere stata estranea nella fase "redazionale" del testo della legge regionale)), dopo consultazioni tra i vari servizi e dipartimenti, incluso il proprio Servizio affari legali, fosse giunta alla conclusione che la sola norma della legge regionale immediatamente applicabile fosse quella dell'art. 7, comma 2, interpretazione che da un lato appare "debole" (infatti, le disposizioni dell'art. 54, comma 1 legge regionale possono portare o all'interpretazione per cui la "clausola sospensiva" ivi considerata attenga all'intera legge regionale o che operi limitatamente alle parti per le quali occorra la pubblicazione dei provvedimenti regionali enucleati all'art. 2, comma 2, senza grandi possibilità per soluzioni interpretative intermedie), dall'altro segnala le difficoltà interpretative che derivano da un testo legislativo in tal modo redatto (il ché è comprovato, altresì, dalla stessa adozione delle "Linee guida"). Per inciso, sulla portata dell'art. 54, comma 1 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 non è il caso di sostenere a-prioristicamente una o altra linea interpretativa, ben avendo presente che anche l'intenzione del legislatore, seppure in forma subordinata, costituisce uno dei criteri d'interpretazione delle norme, ma proprio in quanto subordinata essa non può far attribuire alle norme senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Le Linee guida considerano alcune aree tematiche.
Autorizzazioni allo svolgimento dell'attività funebre
Allo stato, rientrando l'esercizio dell'attività funebre tra le materie oggetto di provvedimenti regionali di cui all'art. 2, comma 2 legge regionale, viene affermata la (temporanea) non modifica dei titoli di esercizio dell'attività funebre (e per quanto riguarda le autorizzazioni considerate dall'art. 115 t.u.ll.p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., si fa necessario rinvio alla circolare n. 2490/AG del 4 agosto 2010), fermo restando il successivo adeguamento in osservanza dell'art. 54, comma 4 legge regionale. Per altro, sul punto si osserva come la stessa definizione di attività funebre data all'art. 5, comma 1 legge regionale risenta di quei fattori di criticità rilevati con la già citata circolare e con la ed essa precedente circolare n. 2007/AG del 22 giugno 2009.
In materia di incompatibilità, si osserva come la prima delle ipotesi considerate dall'art. 5, comma 4 della legge regionale, le Linee guida ricordano come la legge regionale non preveda disposizioni per i casi di affidamento temporaneo (ogni affidamento di servizi pubblici non potrebbe che essere temporaneo) e/o occasionale di tali servizi, obliterando il fatto che ciò non potrebbe aversi avuto, in quanto gli affidamenti di servizi pubblici locali attengono, ratio materiae, alla competenza dello Stato e dell'Unione europea.
Trasporto funebre
Lascia perplessi l'affermazione per la quale il trasporto del cadavere effettuato durante il periodo di osservazione non costituisca trasporto funebre, con le conseguenze, anche sotto il profilo dell'indivi-duazione delle procedure autorizzatorie, pur comprendendosi come tale impostazione derivi dall'a-nomala scelta di non avvalersi, a differenza di altre norme regionali, della differenziazione tra trasporto di salma e trasporto di cadavere, la quale, debitamente definita, avrebbe evitato equivocità non di poco conto, anche per il fatto dell'inidoneità di un atto amministrativo, quale è la D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010, ad introdurre elementi riconducibili a quella che dovrebbe essere un'interpretazione autentica del testo normativo. È, per altro, ben vero come all'art. 5, comma 1, lett. d) L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, si indichino separatamente sia il trasporto durante il periodo di osservazione, che il trasporto funebre, cosa che per altro non risolve l'equivocità già segnalata, trattandosi pur sempre di un trasporto di cadavere, quale definito - proprio come trasporto funebre - dall'art. 18, il ché esclude che possano darsi definizioni diverse da quelle già date dalla legge regionale stessa, specie se con atti amministrativi d'indirizzo.
Nel secondo periodo, con riferimento alle ipotesi di trasporti che riguardino strutture sanitarie o socio-assistenziali, è presente un'indicazione che sembrerebbe ipotizzare l'ammissibilità di un servizio obitoriale non presente nel medesima struttura fisica di decesso, trascurando il fatto per il quale la presenza di un adeguato servizio obitoriale è condizione per il funzionamento, o per l'accreditamento, di strutture sanitarie e di alcune strutture socio-sanitarie (ad esempio, per le R.S.A., si veda il D.P.C.M. 22 dicembre 1989). È evidente come tale indicazione possa essere, presuntivamente, per le situazioni che vedono enti (forse il riferimento è alle Aziende ULSS) in cui siano presenti una pluralità di strutture sanitarie o socio-assistenziali (tanto che si tratti di padiglioni ospedalieri, quanto di altre strutture gestite sul territorio da alcune Aziende ULSS), in funzione di programmare una quale "concentrazione" di strutture obitoriali (ipotesi che potrebbe anche avere una qualche razionalità per alcune tipologie di strutture, in particolare nel caso di quelle per le quali la disponibilità di un servizio mortuario non costituisca requisito per il funzionamento o l'accreditamento, come, ad esempio, le C.T.P. ed altre), visto che è presente l'ipotesi che quest'ultima si trovi in comune diverso. Per altro, in relazione all'art. 18, comma 2, poiché tali trasferimenti non possono che essere svolti se non da personale della struttura, consegue anche che debbano avvenire con i mezzi prescritti per il trasporto di cadaveri su strada di cui all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (fino a che esso rimanga applicabile) non solo quando vi sia il trasferimento del cadavere in struttura obitoriale dello stesso ente sito in altro comune, ma altresì ogni qual volta il trasferimento abbia una percorrenza sulla viabilità ordinaria, anche se all'interno del medesimo territorio comunale, mezzi dei quali le Aziende ULSS, così come altre strutture sanitarie o socio-assistenziali generalmente non dispongono.
In relazione alla c.d. verifica del feretro viene proposto uno modello di verbale di chiusura del feretro, annesso all'Allegato A contenente le Linee guida. Per altro, appare del tutto superficiale l'affer-mazione secondo cui tale attività non richiederebbe discrezionalità tecnico-professionale, dato che non si tratta di discrezionalità, quanto di verifica sull'osservanza delle prescrizioni da osservare per il singolo confezionamento del feretro, in relazione alla tipologie di trasporto e alla pratica funeraria, al mezzo di trasporto utilizzato ed al tempo, alla percorrenza dello stesso, verifica che, pur se priva di componenti discrezionali, ha comunque un contenuto di valutazione tecnica. Di fatto (ma ciò discende dalla legge regionale, art. 21, comma 3) viene meno ogni controllo da parte di un soggetto terzo, avendosi introdotto una sorta di auto-controllo, che aggrava la posizione dell'addetto al trasporto, il quale risponde penalmente, e quindi personalmente, in caso di infedele, od imprecisa, attestazione.
Nelle Linee guida viene fatto riferimento alla disposizione dell'art. 23, comma 2 legge regionale, che, a parte la non superabile distinzione, oggettiva e soggettiva, tra funzioni proprie dei comuni e funzioni gestite dai comuni in servizi di competenza dello Stato, è formulato non tenendo presente, forse perché neppure noto in sede d'istruttoria della D.G.R., l'orientamento espresso in proposito dalla Giunta Regionale. Direzione Regionale Affari Legislativi, con nota n. 300978/40.03 del 28 maggio 2010 con cui è stato espresso il parere n. 35/10 (si va rinvio alla precedente circolare n. 2426/AG del 18 giugno 2010), segno che non mancano valutazioni diverse, anche contrastanti, anche all'interno della struttura regionale.
Iniezioni conservative
Poiché l'art. 20 comma 3 legge regionale trasla la titolarità all'esecuzione dei trattamenti anti-putrefattivi, quando necessari, in capo a personale dell'impresa funebre appositamente formato e nella fase di adozione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 2, comma 2 legge regionale, viene precisato come, transitoriamente, tali attività continuino ad essere assicurate dalle Aziende ULSS. Si deve, per inciso, osservare come non sia sufficiente la sola pubblicazione dei provvedimenti regionali di riferimento, ma anche la loro messa in attuazione e, per quanto riguarda la formazione, la tenuta e conclusione delle relative attività di formazione e, anche in tal caso, progressivamente per quanto riguarda il personale che risulterà, a mano a mano, avere completato il percorso formativo.
Cremazione
In materia di cremazione, viene precisato come la rimozione di stimolatori cardiaci elettro-alimentati (pace-maker) sia necessaria solo in presenza di stimolatori cardiaci alimentati a radionuclidi. Per altro, pur nella considerazione del loro ormai rarefatto utilizzo, specie negli impianti più recenti, deve considerarsi come sarebbe opportuno un qualche accertamento della presenza del pace-maker e, se sussistente, della verifica della sua tipologia, in quanto altrimenti si esporrebbe il soggetto esercente l'attività funebre nella specie commissionato, nonché i familiari, quando risulti, documentalmente, che siano stati di ciò informati dall'esercente l'attività funebre, a possibili azioni civilistiche (artt. 2043 e 2050 Codice Civile) di indennizzo dai danni che possano prodursi all'impianto di cremazione.
Il paragrafo dedicato alla cremazione considera altresì come la legge regionale non abbia preso in considerazione, disciplinando la fattispecie in un senso od in altro, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, da cui discende che questa disposizione sia operativa, quanto meno dall'entrata in vigore della L.R. (Veneto) 25 settembre 2009, n. 24, oggi abrogata dall'art. 55 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, abrogazione consequenziale al fatto che le norme della prima sono state riprese dalla successiva. Salvo non voler giungere alla conclusione per le quali le leggi statali non operino nella regione.