ALLEGATO 1

Articolo ...
(Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli a-venti diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad inter-venti di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.