ALLEGATO 2
Legge regionale (Toscana) 29 giugno 2009, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)".

La legge regionale modifica la precedente legge regionale di disciplina del trasporto di salme e cadaveri, indicando, nel suo preambolo, la volontà di consentire prassi, precedentemente indebite quando non illegittime, quale il trasporto del cadavere con cassa aperta, non senza dolersi del fatto che vi fossero comuni che, dopo la prevedente L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18, applicassero norme che erano rimaste del tutto vigenti. Se avesse significato una qualche valutazione nel merito, si potrebbe sollevare la questione se la fattispecie attenga effettivamente ad un bisogno della popolazione, oppure se non si tratti di un'induzione a far sorgere nuovi bisogni cui collegare servizi a maggiore valore aggiunto.
Sempre nel preambolo si afferma l'opportunità di introdurre fattispecie di illecito amministrativo, alcune delle quali comunque precedentemente sussistenti, cosa che solleva la questione se le sanzioni amministrative così stabilite vengano a concorrere con quelle pre-esistenti in altra fonte, e non abrogate, oppure se debbano essere considerate in termini di alter natività, aspetto che ne apre altro, quello sulle condizioni per l'applicazione di una tipologia di sanzione o dell'altra.
Infine, sempre nel preambolo, è presente il riferimento all'introduzione di loculi aerati, per altro previsione legislativa in sé priva di effetti, al momento.

Con la sostituzione dell'art. 2 della L. R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 da parte dell'art. 3 della L.R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, con particolare riferimento alla sostituzione dell'art. 2, comma 2, si osserva che se può anche condividersi come la materia penale risulti estranea alla competenza legislativa, si essa concorrente o sia esclusiva, regionale, con le modifiche si espopne alla conseguenza, nell'eventualità, che si auspica sempre remota m,a non esclusi bile a priori, che possa esservi morte dovuta a reato, che vi sia il trasporto della salma, pur in presenza di un sospetto di reato, tanto più che il medico non è chiamato - ai fini del trasporto di salma - ad alcun apprezzamento rispetto a tale ipotesi, mentre rimane comunque soggetto agli obblighi di cui all'art. 365 C.P. con la conseguenza che, astrattamente, sussistendo la fattispecie dovrebbe rilasciare la certificazione medica ai fini del trasporto di salma e segnalare all'Autorità giudiziaria il sospetto della morte come dovuta a reato. Nel frattempo, la salma viene comunque trasportata, il ché potrebbe non essere irrilevante per l'Autorità Giudiziaria destinataria della denuncia da parte del medico. Si potrebbe anche considerare, come in tali situazioni sussiste un potere/dovere in capo all'Ufficiale dello stato civile di disporre affinché il corpo non sia rimosso dal luogo in cui si trova (art. 76 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), se non fosse che, l'Ufficiale dello stato civile è nelle condizioni di esercitare questo proprio potere-dovere solo dopo che abbia accertato la morte a mezzo del certificato redatto dal medico necroscopo, cioè in un momento in cui la rimozione è già avvenuta.
L'articolo 4 modifica l'art. 3 della precedente legge regionale, con la sostituzione del luogo di onoranze con il luogo di veglia funebre, rispetto a cui si può considerare come la veglia funebre possa essere, a certe condizioni, una componente delle onoranze funebri, ma molto più spesso una componente rituale ad esse del tutto precedente, oltre che distinta. Che si tratti di una fase del tutto precedente e, quindi, anche distinta dall'onoranza funebre, si rileva anche dalla previsione del comma 6 del novellato art. 3, laddove la chiusura del feretro è prevista a conclusione della veglia funebre. Seppure una lettura strettamente letterale potrebbe portare a ritenere che il legislatore regionale abbia voluto sostituire alle prime la seconda, si potrebbe concludere come, con la nuova formulazione, non possano aversi onoranze funebri, ma unicamente la veglia funebre che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge regione di modifica, si collocava nell'arco temporale ad esse antecedenti: sembrerebbe proprio difficilmente credibile che il legislatore abbia avuto intenzione di non consentire, nella regione, la prestazione di onoranze funebri, volendo, probabilmente, affrontare altre fattispecie. Tra l'altro, il riferimento alla veglia funebre è presente altresì nell'art. 3, comma 3, testo novellato, per cui se ne potrebbe trarre la conclusione, anche, che non sia più legittimazione a parlare di onoranze funebri (e soggetti esercenti tale attività) nell'ambito della regione stessa. Si preferisce considerare queste modifiche come infortuni redazionali, anche se la questione non è del tutto superficiale, né può essere affrontata con superficialità.
Il comma 3 del novellato art. 3 rende ammissibile il trasporto del cadavere, quando destinato a vegli funebre da svolgersi in altro comune con l'impiego della sola cassa di legno (anche se, di seguito, sia destinato alla tumulazione ?) o mediante l'utilizzo di "contenitore" in altro materiale, purché autorizzato: questa previsione non affronta minimamente l'obiettivo, esplicitato nel n. 2 del Preambolo alla legge regionale, cioè quello di consentire la c.d. esposizione del defunto, dal momento che l'indicazione dell'impiego della sola cassa di legno importerebbe, comunque, la sua chiusura. Oltretutto, sia questa indicazione che quella sussidiaria dell'ammissibilità del trasporto del cadavere ai fini della veglia funebre, rende, implicitamente, necessario che, successivamente alla veglia funebre, vi sia un trasferimento, se del caso, del corpo dal contenitore o dalla cassa di legno in cassa prescritta per la pratica funeraria richiesta. L'ammissibilità del trasporto ai fini della veglia funebre in c.d. "cassa aperta", emerge ed unicamente in via estensivamente interpretativa, considerando il comma 6 dell'art. 3 novellato, che colloca la fase di confezionamento del cadavere in funzione della sua destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione) in un momento del tutto successivo alla veglia funebre.
Il comma 4 del novellato art. 3 appare eccessivo, nel senso che trattandosi di materia di natura, tipicamente, regolamentare avrebbe dovuto affrontarsi con norme regolamentari, anche se si sta notando come talora vi sia non sufficiente approfondimento su quanto attenga, o meglio richieda, norme di rango primario e quanto rientri nell'alveo delle norme di rango secondario.

L'art. 5 L. R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31 inserisce nella L. R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 l'art. 4.bis sulle sanzioni amministrative, in coerenza con il preambolo. Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 4.bis così inserito, si deve osservare, cosa in parte già preannunciata, come la fattispecie sia altrettanto regolata dall'art. 339, comma 3 del T.U.LL.SS., approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, in cui, sostanzialmente, la differenziazione stia nelle misure della sanzione amministrativa. Ciò porta a dove affrontare la questione, non live né secondaria, se tra le due disposizioni vi sia concorrenza, oppure successione, oppure alternatività (e in tal caso si renderebbe necessario analizzare a quali condizioni si debba fare riferimento all'una o all'altra).
Fermo restando che il regime sanzionatorio sconta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., non si può trascurare di considerare come l'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. sanzionasse tale contravvenzione con l'ammenda, cioè con una sanzione penale per le contravvenzioni (art. 17, comma 2 C.P.), che è stata sostituita da una sanzione amministrativa dipendente da reato per effetto della L. 24 dicembre 1975, n. 706, anche se, per effetto dell'art. 1 di questa legge, non vi è la soggezione all'iscrizione nel casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al testo unico approvato con d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo A) e succ. modif. Ciò non dimeno la fattispecie, in quanto regolata dall'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., in quanto penale (al di là delle modifiche intervenute nel sistema sanzionatorio) attiene a competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), con la conseguenza che non può sostenersi una successione dell'art. 4.bis L.R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 4 quale inserito dall'art. 5 L. R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, dovendosi concludere per la persistenza della vigenza di tale disposizione, che viene così a concorrere con quella dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. Va esclusa anche l'alternatività, proprio per il fatto che l'una delle disposizioni sanzionatorie ha natura penale e l'altra natura amministrativa. Qualora si potesse considerare, accademicamente, l'ipotesi di alter natività, facendo riferimento all'art. 2, comma 2 L. 24 novembre 1981, n. 689, conseguirebbe che andrebbe applicata la norma penale, anziché quella amministrativa, con la conseguenza che la novella legislativa risulterebbe essere stata inutiliter data. Volendo, si potrebbe anche argomentare come la fattispecie dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. abbia perso la propria natura penale, magari argomentandolo sulla base dell'art. 1 citata L. 24 dicembre 1975, n. 706, caso nel quale, in relazione all'art. 2 C.P., in particolare ed anche in relazione al comma 3, dovrebbe concludersi per l'applicazione della disposizione più favorevole, con l'effetto che si applicherebbe la disposizione dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., in quanto proprio più favorevole, cosa che renderebbe, nuovamente, inutiliter data l'anzidetta modifica legislativa regionale. Alla luce di quanto in precedenza considerato, può giungersi a due possibili conclusioni, cioè o che vi sia concorrenza, cioè che debbano applicarsi tanto l'una che l'altra delle due disposizioni, oppure che sia applicabile unicamente quella dell'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS., il ché porta a dovere riconsiderare l'effettiva portata dell'art. 1 L. 24 dicembre 1975, n. 706, il quale non ha solo sostituito la multa o l'ammenda (in questo caso) con una sostituzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma ha affermato che le fattispecie considerate non costituiscono reato il ché porta a giungere alla conclusione che, per il già ricordato principio del c.d. favor rei (art. 2, comma 3 C.P.) non possa che applicarsi se non l'art. 339, comma 3 T.U.LL.SS. Con la conseguenza che le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 4.bis L. R. (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18, quali inserire dall'art. 5 L. R. (Toscana) 23 giugno 2009, n. 31, risultano state del tutto inutilmente inserite.

Con gli artt. 6 e 7 si inseriscono un capo e l'art. 4.ter alla L. R. 4 aprile 2007, n. 18 il quale rinvia ad un regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, avente la finalità di definire i requisiti dei loculi aerati. Si tratta evidentemente di materia regolamentare, anche se andrebbe considerato - fatte salve, ovviamente, eventuali espresse previsioni dello Statuto regionale - come non risulti strettamente necessario che all'emanazione di tale regolamento la vigenza di legge regionale che lo preveda. Si deve considerare come qui si tratti null'altro se non di definire dei requisiti tecnico-costruttivi, magari anche definendo distintamente quelli propri dei loculi stagni e quelli propri dei loculi aerati. Trattandosi di definire caratteristiche tecnico-costruttive si potrebbe anche ipotizzare che un regolamento regionale (non una legge regionale, salvo non pervenire ad uno "spreco" delle fonti del diritto per eccesso di graduazione) possa prevedere non tali caratteristiche, ma il rinvio della loro definizione ad atti amministrativi, ad esempio atti di dirigenti di strutture tecniche della regione o simili. Si osserva (e si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso) come vi sia una abbastanza forte residenza all'uso del (solo) strumento regolamentare, anche nelle materie in cui sussista, chiaramente, una competenza regionale, preferendosi spesso contare su norma di rango primario (legge) che "autorizzi" l'emanazione di norme di rango secondario (regolamenti). Sempre facendo salve possibili espresse previsioni dello Statuto regionale, non mancano situazioni nelle quali l'adozione di norme regolamentari può avvenire indipendentemente, quando si tratti di materie che, per loro natura, non possono che essere regolate da norme di rango secondario o - spesso - da atti privi di valore normativo.