Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. salve!!!
    avrei bisogno di informazioni importanti e urgenti.
    il fratello di mia madre è morto stanotte nella repubblica domenicana dove era domiciliato.
    volevo sapere cosa devo e dove devo informarmi riguardo al trasporto in italia!
    grazie attendo risposta in breve tempo possiblie.
    grazie ancora

  2. Tutti i trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata…) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un ente morale). Il trasporto delle ceneri è disciplinato dal combinato disposto tra gli Artt. 24, 27, 28, 29 ed 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, siccome detto trasporto interessa più regioni, laddove vi siano rapporti di extraterritorialità, vale e si applica unicamente la normativa sui trasporti funebri dettata dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato, appunto, con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Debbono, quindi esser preventivamente definiti nel decreto di trasporto:

    1) Oggetto del trasporto (salma, cadavere, ossa, resti mortali, ceneri, parti anatomiche riconoscibili)
    2) Addetto al trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. MIn. n.24/1993. (ossia, in questo frangente, chi prende in custodia l’urna? Chi la porta materialmente, Con quale mezzo o veicolo?) Chiunque egli sia è da intendersi come incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale.
    3) Luogo (di partenza, di arrivo, di sosta intermedia ex Art. 24 comma 3 DPR n.285/1990).

    Per il trasporto delle ceneri bastano:

    1) Urna infrangibile e sigillata (D.M. 1 luglio 2002 e paragrafo 41 punto 1 lettera d) Circ.Min. n.24/1993) recante gli estremi nanagrafici del defunto.
    2) Autorizzazione al trasporto stesso compilata con tutti i dati amministrativi (Artt. 36, 80 comma 5 DPR n.285/1990 e, induttivamente, paragrafo 8 Circ. MIn. n.24/1993).

  3. Salve,
    devo trasferire l’urna delle ceneri di mio zio da Bari a Roma. Esiste secondo voi la possibilità di trasportarla con un corriere o farsela spedire dal cimitero stesso? (con tutte le cautele)? Grazie, io arriverei direttamente dal Belgio a Roma in aereo e cio’ mi eviterebbe di andare a Bari.
    Grazie e saluti

  4. SE si è già perfezionato il titolo di accoglimento delle ceneri in un cimitero italiano, titolo assolutamente necessario, per altro, al fine di autorizzare l’introduzione dell’urna nel territorio nazionale italiano, come mi pare sia già avvenuto attraverso la concessione di una nicchia ossario, si procede in questo modo:

    L’Austria aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino, siglata il 10 febbraio del 1937, e recepita nell’ordinamento italiano con R.D. 1/7/37 n. 1379.

    L’accordo di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri, come esplicitamente previsto dall’art. 11 dello stesso accordo, e questo perché non vi sono rischi sanitari. Occorre, in via generale, autorizzazione dell’Autorità Locale Austriaca in lingua ufficiale dello Stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte, di cremazione, la destinazione delle ceneri (= titolo di accoglimento di cui sopra).

    E’ necessario, invece, verificare che sia sigillata l’urna per evitare la profanazione della stessa (lettera d) del comma 2 del par. 14.1 del circ. Min. Sanità n. 24/93).

    Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero.

  5. Domanda: Quali documenti ho bisognio per portare una urna di un cittadino austriaco dall AUSTRIA Tirolo all ITALIA a Caravaggio (BG),Il consolato austriaco mi dice che fanno tutto le imprese funebri, (come si fanno a capire con la lingua?) La impresa funebre Austriaca mi da un certificato di morte internazionale e uno a me per l’ affidamento del urna. L’ urna la spediscono per posta al impresa funebre italiana o la consegnano a me! In italia sia comune che impresa vogliono certificato di morte INTERNAZIONALE piu un Passaporto mortuario.
    N:B: Ho il permesso dal comune Italiano e sono gia in posseso di un ossario a nome di questa persona.Spero vivamente in un vostro AIUTO
    MILLE GRAZIE

  6. Gentile Rodrigo,

    così con queste scarne e lacunose informazioni non riesco proprio ad aiutarLa: potrebbe esser più preciso?. Perchè il Comune nega l’estumulazione? C’è, a tal proposito una specifica norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria? In questo caso bisognerebbe impugnare dinnanzi al Giudice Amministrativo il provvedimento di rifiuto ed il relativo regolamento comunale di polizia mortuaria.

  7. regione calabria provincia di cosenza.
    Vorrei chiedere a chi mi posso rivolgere nel caso in cui il comune neghi l’estumulazione delle ossa di mio padre morto nel 1951. Dato che dovrei ricostruire i loculi ormai datati. grazie

  8. Grazie della risposta. No, la sottrazione di urna in senso stretto non c’è stata. Dopo averla ritirata (l’impianto di cremazione si trova a 100 chilometri dal comune ove risiedeva mia madre, e in un’altra provincia), la zia l’urna se l’è portata a casa, poi ha chiamato l’impresa funebre (che gestisce anche i cimiteri della nostra zona) e ha preso accordi per la tumulazione. Dal momento della consegna al momento in cui l’urna è effettivamente arrivata nelle mani dell’impresa funebre per essere deposta sono passate forse 18 ore. Vi ringrazio per le utili informazioni. Buon lavoro

  9. Gentile Paola,

    dinnanzi a tanta scelleratezza c’è solo una parola nè offensiva nè blasfema per definire tanto scempio di ciabattoneria, pressapochismo e superficialità pacchiana: gli addetti dell’impianto di cremazione sono stati degli emeriti… “CIALTRONI”!!! (e dico ciò senza nessuna intenzione d’ingiuria gratuita, appalesando solo un mio stato d’animo afflitto da profondo sconforto per come si sta riducendo la mia amata polizia mortuaria in Regione Lombardia).

    Vabbè, all’orrore non v’è mai fine, dunque facciamoci coraggio, SURSUM CORDA, quindi in alto i cuori ed addentriamoci in “medias res”:

    1) in relazione all’Art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244);senza considerare la D.G.R. lombarda 8/4642 del 4 maggio 2007,a proposito degli impianti di cremazione, ogni crematorio, come avviene, per esempio nell’esperienza torinese, dovrebbe dotarsi di una carta dei servizi, così da instaurare un rapporto improntato alla massima trasparenza e correttezza con gli utenti dei servizi funerari.

    2) La violazione, sempre che sussista la fattispecie in questione (= affidamento illegittimo, cioè “sine titulo”), in questo caso, è senz’altro di tipo amministrativo, interessando sia l’allegato 6 della Delibera n.20278/2005 sia il Regolamento REgionale n.6/2004 cos’ come modificato dal REg. Reg. n.1/2007) Il caso di specie è sanzionato, se il fatto non costituisce reato ( come, ad esempio sottrazione di urna cineraria agli aventi diritto) in via amministrativa dall’Art. 77 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo Unico Leggi Regionali Regione Lombardia.

  10. Salve, Vi scrivo dalla Lombardia. Mi rifaccio ad un caso analogo a quello di Claudia del giugno 2010, ossia il fatto che una sorella di mia madre (che è morta due mesi fa), senza alcuna autorizzazione in mano, ha ricevuto le ceneri di mia madre dall’Impianto di cremazione in base solo della sua parola sul vincolo di parentela con la defunta. Come è possibile che siano stati così superficiali? A chi devo denunciare questo fatto? Al Comune, che ha stilato il decreto di trasporto dell’urna a nome dell’impresa funebre? O devo sporgere regolare denuncia ai carabinieri? Oppure, trattandosi di un reato punito amministrativamente, alla guardia di finanza/ufficio delle entrate? Grazie per la risposta

    1. x Paola
      Ogni trasporto di urna cineraria deve essere autorizzato dal comune (o con il decreto che autorizza la cremazione e il successivo trasporto delle ceneri, o con la sola autorizzazione al trasporto dell’urna da un posto ad un altro).
      PER IL TRASPORTO VALGONO LE NORME STATALI (COSì DICE L’ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6/2004). E quindi articolo 26 del DPR 285/90.
      Se la destinazione delle ceneri è la dispersione o l’affidamento vi è un medello specifico approvato dalla Regione. negli ialtri casi è una autorizzazione comunale.
      Se si ha violazione di una norma statale, si applica il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 107 del DPR 285/90.
      Se invece la violazione concerne specifivhe normme regionali si applicano le sanzioni stabilite dalla norma regionale.
      Circa la segnalazione, per l’irrogazione dell’eventuale sanzione, è da fare al comune da cui è partita l’urna cineraria priva di autorizzazione al trasporto (che è poi quello sede del crematorio (normalmente) .
      Il gestore di crematorio, essendo incaricato di pubblico servizio, è tenuto a verificare la presenza dei titoli autorizzatori.
      Circa la rilevanza penale, si tratta di vedere se vi è stata o meno sopttrazione di urna cineraria, ma ci pare improbabile, alla luce di quanto da lei esposto.
      L’urna dove è andata? in quale cimitero?

Rispondi a necroforo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.