Bara

Nell’ordinamento italiano vige il principio, implicito e quindi fondativo, secondo cui tutti i cadaveri sono sempre trasportabili, naturalmente nei modi e tempi stabiliti dalla legge e dall’autorità competente a vigilare sull’azione di polizia mortuaria (l’AUSL secondo il DPR 285/90 il comune, invece,in alcune recenti riforme regionali sui servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

So consigli ala lettura di tre articoli sulla storia del cofano funebre, cliccando STORIA

Estratto dalla circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l’impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l’uso di disporla all’esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

.. omissis .. L’art. 30 del DPR 285/90 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione della bara di legno. Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall’art. 30. .. omissis ..

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta. Con l’art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l’uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

E’ richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 20 mm. se il trasporto al crematorio è inferiore a 100 Km. 25 mm. se il trasporto al crematorio supera i 100 Km.

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

La norma di cui all’art. 30/13 stabilisce l’impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all’art. 30/11 del DPR 285/90. Oltre i 100 km, è d’obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm. Con successivi decreti ministeriali in attuazione dell’art. 31 del DPR 285/90 è stato consentito sostituire la cassa metallica con un involucro interno al cofano, di plastica biodegradabile, con speficiche autorizzate. .. omissis ..

La stessa procedura per trasporti oltre i 100 Km si applica sempre in caso di cadavere portatore di malattia infettivo diffusiva e per i trasporti internazionali da e verso Paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino.

Per i trasporti da e verso Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino le caratteristiche tecniche dei feretri sono dettate dall’articolato stesso della Convenzione.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore, comunque, non inferiore a 25 mm, La norma è pensata in quest’ottica: un trasporto fuori comune, anche se inferiore ai 100 KM, può risultare abbastanza lungo non tanto per la distanza effettiva, quanto per il tempo necessario (si pensi al traffico caotico delle grandi metropoli rispetto alle quali il cimitero si trova pur sempre all’estrema periferia, con la poco simpatica prospettiva, per il corteo funebre, di dover attraversare sia in uscita dal comune di partenza, sia in entrata di quello d’arrivo, interi quartieri).

Una bara più robusta, allora, offre qualche garanzia in più sulla tenuta del feretro.

E’, tuttavia, opportuno che per i cofani destinati all’inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili. I regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero contenere indicazioni più precise e ficcanti a riguardo, magari rese ancor più incisive dalla concreta minaccia di sanzioni amministrative.

Bisogna, però, considerare alcuni elementi di natura meramente operativa:

1) anche nei trasporti sotto ai 100 Km possono verificarsi fenomeni percolativi, che la sola cassa di legno non può trattenere, poichè i cadaveri possono esser interessati dai processi putrefattivi (produzione di gas e liquidi) già dopo poche ore dalla morte e dall’incassamento.

2) i tempi di attesa per la cremazione sono piuttosto lunghi e spesso i feretri debbono sostare anche diversi giorni in camera mortuaria, dove potrebbero formarsi odori nauseabondi o veri e propri rigagnoli di liquame cadaverico assolutamente antigienici.

Conviene sempre, allora, predisporre la cassa con un rivestimento interno (lenzuolino cosparso di polvere assorbente o dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) proprio per neutralizzare eventuali miasmi o rilascio di liquidi.

La cassa di zinco esterna sortirebbe lo stesso risultato, ma con molte più criticità: essa infatti:

1) diventa pericolosa durante la movimentazione perchè di solito è priva di maniglie “portanti” e la lamiera è molto tagliente (il vero “imballo” per consistenza del materiale e spessori con cui trasportare una cadavere è pur sempre la bara lignea, mentre la controcassa metallica deve semplicemente garantire, nel tempo, la tenuta stagna.

2)Quando il feretro è pronto per la cremazione bisognerebbe comunque asportare la cassa di zinco, squarciandone il coperchio, con il rischio per i necrofori di ferirsi o di entrare accidentalmente in contatto con i liquami cadaverici che fuoriescono già dalla cassa di legno o si sono raccolti sul fondo di quella in lamiera.

3)Esteticamente la cassa di zinco esterna è piuttosto squallida ed in un funerale l’elemento principe è pur sempre la bara; questo aspetto, da non sottovalutare potrebbe inibire fortemente l’accesso alla pratica cremazionista.

4) E’ un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire.

Ai termini di Legge s’intendono sostitutivi della cassa realizzata con nastro metallico, e saldata a fuoco o con equivalenti paste adesive, particolari cassoni di vetroresina o altro materiale facilmente disinfettabile, in cui deporre la bara di solo legno durante la sua movimentazione, essi sono in grado di garantire la perfetta ermeticità durante il trasporto proprio grazie a guarnizioni a tenuta stagna.

Rientra, benchè in senso lato, nel corretto confezionamento del feretro da avviare a cremazione, anche l’eventuale e preventiva rimozione del pace-maker.

Ad oggi non esiste nessun protocollo chiaro ed univoco, ma diversi impianti di cremazione chiedono espressamente l’asportazione dello stimolatore cardiaco, poichè esso, soprattutto se alimentato con batteria a nuclidi radioattivi, a contatto con il forte calore che si sviluppa durante la cremzione, potrebbe provocare improvvisi scoppi particolarmente dannosi per il rivestimento refrattario del forno.

Ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 per gli esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri inconsunti provenienti da almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non occorre necessariamente la bara lignea richiesta per la movimentazione del cadaveri. Basterà anche un semplice contenitore rigido per reggere il peso del resto mortale e munito di coperchio così da celare la vista del suo pietoso contenuto ad eventuali passanti, curiosi o semplici frequentatori del cimitero.

Questi contenitori, come le normali bare, dovranno sempre esser identificabili riportando gli estremi anagrafici del de cuius In Emilia Romagna e Lombardia bastano Nome, Cognome e data di morte, mentre non è più obbligatoria quella di nascita.

Tali recipienti più “leggeri”, rispetto alla classica bara, potranno esser realizzati con materiali, diversi dal legno massello, facilmente combustibili ed ecologici come cellulosa, pasta di legno, cartone…

Anche per i cadaveri si stanno studiando soluzioni simili, il Ministero della Salute, infatti, con proprio Decreto del 14 aprile 2007 ha autorizzato la produzione di cofani in cellulosa con solo i bordi di legno per inumazione o cremazione.

62 thoughts on “Bara

  1. Cremazione

    a) di cadavere
    indice percentuale: 100,0%
    Imponibile: 468,79
    IVA 93,76
    Totale 562,55

    b) di resti mortali
    indice percentuale: 80,0%
    Imponibile: 375,03
    IVA :75,01
    Totale: 450,04

    c) di parti anatomiche riconoscibili
    Indice Percentuale: 75,0%
    Imponibile: 351,59
    IVA: 70,32
    Totale: 421,91

    d) di feti e prodotti del concepimento
    Indice Percentuale 33,3%
    Imponibile: 156,26
    IVA: 31,25
    Totale: 187,51

    Dispersione di ceneri in cimitero
    Indice Percentuale: 100,0%
    Imponibile:189,41
    IVA: 37,88
    Totale: 227,29

    (*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

    I canoni delle concessioni sono determinati dall’Art. 4 comma 2 Lettere a) e B) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002, ma possono variare a livello locale, siccome, in ultima istanza, è il comune a stabilirli.
    Si tratta delle tariffe massime consentite, in quanto ex Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990 (senza dimenticare il paragrafo 14.3 Circ.Min. n.24/1993) l’attività cimiteriale, per la sua intima natura di servizio istituzionale (D.M. 28 maggio 1993) non ha fine di lucro.
    Gli articoli funebri sono invece commercializzati a prezzo di libero mercato, siccome le onoranze funebri sono servizi erogati in regime di concorrenza.
    Solo l’urna (purchè semplice, infrangibile e sigillata) è compresa nella tariffa della cremazione ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lettera e) DEcreto Ministeriale 1 luglio 2002. Per l’utenza il costro degli articoli funebri (cassa, addobbi, necrologia, composizioni floreali) varia notevolmente in base a tradizione, costumi e situazione economica locale daelle famiglie italiane.

  2. nicoletta da gorizia
    ciao, qualcuno mi sa dire dove posso trovare i prezzi per articoli funebri ? come urne, tombe e per la cremazione..
    grazie

  3. Per questioni aperte (anche tariffarie e di imputazione di eventulai oneri) e problemi irrisolti riguardo alla tumulazione si consiglia di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=581 con i relativi approfondimenti sotto forma di quesiti, ai quali ha già risposto, a più riprese, la Redazione.

  4. x la faccenda delle bare scoppiate
    E’ compito del concesisonario del loculo provvedere per il rifascio del feretro, difatti l’inquinamento è causato dall’uso del manufatto (getto pericoloso di cose – art. 674 codice penale).
    L’inclinazione verso l’interno del loculo è previsto dalla normativa di polizia mortuaria proprio perché ogni tanto succede che si rompa una cassa di zinco, per cui non è certo quella la causa della puzza. Semmai potrebbe essere la causa del percolamento esterno.
    Chi deve pagare è quindi il concesisonario del loculo, ma poi questi si può rivalere su chi ha provveduto alle forniture o ai servizi non a regola d’arte.
    In altri termini se l’impresa funebre invece di mettere una cassa di zinco dello spessore di 0,66 mm. ne ha messo una più sottile, o la cassa era stata oggetto di danneggiamenti nel magazzeno e impiegata egualmente, il concessionario si può rivalere su chi ha fatto una fornitura e/o un assemblaggio difettoso (ad es. un chiodo o una vite che va a finire contro la cassa di zinco).
    Ma se chi doveva fornire la bara l’ha confezionata correttamente non ne ha colpa.
    Egualmente se chi doveva fare la chiusura (tamponamento del loculo) ha seguto le regole, non ne ha colpa e quindi alla fine, se non si ritrova chi ha colpa deve sempre pagare il concessionario del loculo.

  5. Per daniela secondo me indipendentemente dalla rottura delle casse io imputerei responsabilità al costruttore del loculo in quanto x legge i piani dappoggio dei feretri devono avere inclinazione interna. Saluti

  6. Vorrei sapere chi è da ritenere responsabile nel caso in cui fuoriesca il liquame cadaverico. E’ successo ad un mio parente. La prima volta il comune ha posto rimedio semplicemente disinfettando e gettando calce fresca per meglio chiudere il colombaro dove è tumulata la salma. Ora è successo di nuovo sempre d’estate. Il comune dà la colpa alla valvola della bara chiusa incorrettamente. Mi sapete consigliare cosa fare? Io che ho pagato so solo che non vorrei trovarmi a dover pagare nuovamente.
    Chi è da ritenersi responsabile se fuoriesce del liquame cadaverico dopo soli 4 anni dalla sepoltura in colombaro e per ben due volte?

    Il comune asserisce che devo pagare io come parente, però pare che la colpa sia della valvola posta sulla bara e chiusa incorrettamente? Io non ne so molto a riguardo ma so che ho pagato avendo fiducia che un episodio del genere non sarebbe mai successo. Ora il Comune vuole che io ponga rimedio, mentre io vorrei che le pompe funebri che all’epoca fecero il lavoro riparino al danno. Posso rivalermi sulle pompe funebri? Come funziona la valvola. Scusate ma sono completamente ignorante in materia.
    Grazie per la risposta.

  7. In Puglia vige ancora pienamente l’Art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 il cui comma 13 esprime questo concetto:

    Per il trasporto da comune a comune (fatto salvo il caso di infetti per i quali è sempre richiesta la doppia cassa) se ovviamente la destinazione del feretro non è la tumulazione stagna e quindi il cadavere sarà inumato o cremato si usa la sola cassa di legno, iol cui spessore, tuttavia, deve essere di 25 mm come prexcisato dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Faccio poi notare come ai sensi dell’Art. 6 comma 3 della legge regionale pugliese in materia funeraria (L.R. 14 dicembre 2008 n. 34) si sposti in capo al comune la vigilanza sui trasporti funebri, mentre rimane all’ASL un ruolo di consulenza per gli aspetti igienico sanitari.

    Se, ovviamente, il trasporto avviene dopo il periodo d’osservazione (cioè a cassa chiusa) è d’obbligo da parte degli incaricati del trasporto stesso l’apposizione dei sigilli (anche se si impiega la sola cassa di legno) e la bara non può esser più riaperta senza autorizzazione dell’ASL o dell’Autorità Giudiziaria, ma va subito avviata verso la sua destinazione ultima.

    Ai sensi dell’Art. 10 comma 6 della sullodata legge regionale l’autorizzazione al trasporto è adottata con un unico provvedimento del comune ed il trasferimento del cadavere deve avvenire attraverso l’uso di mezzi idonei (casse in primis, ma anche autofunebri).

  8. Il nostro dirigente sanitario provinciale ci obbliga a sigillare la cassa da un comune ad un’altro comune (della Puglia) anche se la distanza e di 5 km., noi abbiamo problemi con le famiglie, in quanto arrivano salme nel nostro territorio da distanza di 70-80 kilomentri, aperte, e si chiedono come mai?
    se la distanza e la stessa?

  9. Vorrei sapere se c’e’ una garanzia minima per legge sulla tenuta stagna delle bare per la non fuoriuscita di liquidi .Se qualcuno puo’ rispondere a questo quesito ne sarei molto grato

    1. La garanzia non è legata alla tenuta della cassa di zinco dentro il loculo, ma solo che la cassa di zinco sia corrispondente a quello che la legge prevede (art.30 DPR 285/90) e cioé “Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.”.
      I prodotti sono garantiti da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i ventiquattro mesi dalla data di consegna al consumatore (non tra fabbricane e impresa funebre, che ha ordinariamente la garanzia stabilita nel contrato di acquisto, oppure 12 mesi se non previsto all’acquisto).
      In base al nuovo articolo 1519-ter del codice civile, il fornitore finale ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto previsto dal contratto di vendita.
      Il legislatore precisa che i beni devono essere conformi alla descrizione fatta e possedere le qualità del bene eventualmente presentato come campione o modello.
      I beni, in ogni caso, devono presentare le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte da produttore o fornitore in pubblicità o sulle etichette. Qualora il consumatore scelga il bene per soddisfare un uso “particolare” e porti a conoscenza del fornitore tale volontà di utilizzo, il bene dovrà soddisfare detto uso “particolare” salvo che il fornitore non dimostri di non aver mai accettato la destinazione d’uso “particolare” richiesta dal consumatore.
      Si veda per maggiori informazioni: sito GdF
      Difatti sono troppe le variabili in gioco che incidono sulla possibile rottura dello zinco:
      ad es. l’esposizione del loculo e l’alternanza di caldo e freddo, la temperatura esterna massima, i medicinali con cui è stato trattato il defunto, la tipologia della morte (ad es. gli annegati hanno una produzione copiosa di liquidi cadaverici), la non corrispondenza dello spessore minimo (stabilito dala legge) della cassa d zinco, un confezionamento della bara non corretto (ad es. a vite o il chiodo con cui si monta un piedino della bara può essere tropo lungo e “passare” lo spessore del legno, la tipologia del legno (ad es. i castagno ha una forte componente di tannini che favoriscono la passivazione dello zinco), il tempo intercorso (lo zinco passiva naturalmente, la consumazione dello zinco per effetto della “pila” che si crea tra armatura in ferro del loculo e lo zinco stesso, in presenza di ambienti umudi, ecc.
      Si aggiunge che una rottura dello zonco può essere stata determinata da una saldatura del coperchio non corretta, o ancora per un accatastamento in magazzeno non corretto.
      Di tute queste cose è ben consapevole il legislatore che all’art. 76 del DPR 285/90 ha previsto:
      I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.

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