Affido ceneri

Consiste nell’affidamento a persona ben identificata, a seguito della volontà espressa in tal senso dal defunto o in talune Regioni sulla base della volontà espressa dal defunto e dichiarata dagli aventi titolo a pronunciarsi, dell’urna cineraria contenente le ceneri di un defunto; essa deve essere conservata in un luogo esterno al cimitero che permetta di dare adeguate garanzie sulla non profanazione.
La legge prevede che l’urna debba essere conservata entro un colombario.
La competenza nel rilascio dell’atto di affido e per eventuali controlli del comune (dirigente o funzionario incaricato nei comuni privi di figure dirigenziali) nel cui territorio le ceneri saranno depositate.
Possono essere consegnate all’affidatario anche ceneri precedentemente tumulate o prodotte dalla cremazione di cadaveri prima sepolti o di resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni entrambe ordinarie.
Il colombario da intendersi, nell’accezione più ampia del termine, soprattutto dopo il DPR 24 febbraio 2004, quale luogo confinato nel quale l’urna sia racchiudibile, a vista o meno. L’indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall’esterno, devono essere riportati anche sul colombario. Quest’ultima richiesta, però, diventa particolarmente critica se il colombario è una teca, un piccolo tabernacolo realizzato in un’abitazione privata.
Prevale, quindi il volere sovrano del de cuius non in contrasto con la legge (ad esempio, deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, la sua volontà non ha valore); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d’uno la totalità. In alcune zone, però, è invalsa la procedura aggravata, in vero piuttosto rara ed inutilmente appesantita, di richiedere il consenso non solo del coniuge superstite ma di tutti coloro che a seguire, per via gerarchica, avrebbero potuto esercitare il loro diritto di disposizione sul cadavere del de cuius.
Chi designato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l’urna torna quindi nella disponibilità degli altri aventi titolo per la sepoltura o per l’affidamento familiare); – d’accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe esser designato come affidatario unico anche il nipote.
Una volta identificato il soggetto istituzionale a cui deve essere dichiarata la rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria si apre la problematica del ritorno dell’urna in cimitero.
Applicando l’articolo 50 del D.P.R. 285/90, si giunge alla conclusione che il cimitero in questione non possa che essere ordinariamente quello di decesso o quello di residenza del de cuius.

Possono essere scelti altri cimiteri solo laddove vi sia un preciso diritto di sepoltura dell’urna cineraria (dentro un sepolcro per il quale tale diritto già sussista, o in manufatto concesso per la circostanza). Tale diritto dovrà esser preventivamente verificato. Nel silenzio del de cuius e nell’inerzia dei suoi famigliari qualora non vi sia alcun ulteriore atto di disposizione sulle ceneri quest’ultime saranno naturalmente disperse in cinerario comune.

Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio dell’unità di tempo per la custodia delle ceneri che, racchiuse nell’urna costituiscono un unicum inscindibile. Quindi nello stesso momento l’urna non può trovarsi in due diverse località ed il suo contenuto non può esser frazionato o ripartito in più teche o recipienti.
Alcune regioni consentono anche una rotazione dell’urna attraverso l’affidamento congiunto a più soggetti.
La norma di difficile applicazione tranne nel caso in cui l’affidamento sia a:

a) due o più persone che non siano domiciliate nello stesso luogo, dovendo identificare con chiarezza il posto di conservazione dell’urna cineraria;

b) più persone, in sequenza temporale. Ad es. l’urna viene affidata alla consorte del de cuius e alla sua morte al figlio primogenito. In tal modo si avrebbe una sorta di graduazione sequenziale “a scalata” nell’affidamento, anche se resta il problema della successiva dichiarazione del luogo di conservazione, laddove si volesse procedere in tal senso.

Un’ultima opzione potrebbe esser rappresentata dall’affidamento temporalmente limitato (ad es. 10 anni ad una persona prestabilita dal de cuius) per poi dar luogo a dispersione delle ceneri.
Alcune leggi regionali non intendono dare rilevanza al luogo di conservazione delle ceneri, bensì alla persona affidataria evitando così, in caso di trasloco dell’affidatario (sempre se avviene entro i confini della regione) la necessità di rilasciare di volta in volta una nuova autorizzazione al trasporto ed alla custodia dell’urna.
Diverse legislazioni regionali, in dissonanza con la Legge 130/2001 ragionano in termini di affido personale e non solo famigliare per risolvere così l’impasse rappresentato da convivenze e coppie di fatto con l’atto di disposizione dell’affido consentito anche a persone che con il de cuius intrattenessero solo rapporti di natura morale, affettiva, ma non giuridica e parentale.

I legislatori più accorti e previdenti, muovendo da ipotesi pessimistiche su eventuali distorcimenti ed abusi nell’istituto dell’affido delle ceneri hanno precisato con tutti i crismi di legge come la custodia magari di più urne cinerarie non debba surretiziamente degenerare in una sorta di strisciante cimitero privato con inevitabile fine di lucro, mentre lo stesso atto comunale di custodia delle ceneri presso un domicilio privato non può mai esser interpretato come l’autorizzazione a creare, in regime di concessione, una sorta di piccolo sepolcreto per urne al di fuori del recinto cimiteriale siccome il cimitero (o i cimiteri) comunale l’unico presidio esclusivamente pubblico ed impianto istituzionale preposto ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.

Se l’affidatario ha disposto il collocamento dell’urna anche dopo la morte dell’affidante vi si dovrà dare esecuzione, diversamente l’affidamento avverrà secondo le regole ereditarie patrimoniali oppure le ceneri rientreranno al cimitero.

Se l’urna cineraria di pregiato valore e le ceneri dovranno essere disperse alla morte dell’onerato dal de cuius la stessa cade in successione secondo le regole testamentarie patrimoniali.
Per eventuali infrazioni a quanto dichiarato in sede di adozione del provvedimento di autorizzazione all’affido (generalità dell’affidatario, modalità e luogo di custodia…) si ritiene non si possa elevare la sanzione amministrativa di cui all’Art. 358 Regio Decreto 27 luglio 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) per difetto di applicazione del medesimo Art. 358, se non diversamente disposto in sede di legislazione locale.

Esso, infatti, riguarda le violazioni al dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria che non annovera in alcun modo tra le sue fattispecie autorizzatorie l’affido delle urne cinerarie, reso poi legittimo solo con il DPR 24 febbraio 2004.

Le sanzioni da comminare, allora, saranno quelle dettate:

  • dalla legge o regolamento regionale (meglio se la regione si dotata di proprio ed autonomo sistema di diritto punitivo)
  • dal regolamento comunale di polizia mortuaria (Art. 16 Legge 16 gennaio 2003)
  • dallo stesso atto di affido, così come confermato dal DPR 24 febbraio 2004.

30 thoughts on “Affido ceneri

  1. Buongiorno, scrivo da Campobasso, volevo chiedere se in caso della presenza di due figli, se uno chiede senza l’autorizzazione dell’altro fratello la custodia dell’urna contenenti le ceneri del proprio genitore, tutto ciò e legale o meno? e quali sono i passi da fare per far si che le ceneri vengano tumulate nel cimitero come da autorizzazioni emesse, preciso che tra i due fratelli non ci sono buoni rapporti. Grazie

    1. X Filomeno,

      la norma di riferimento è la legge regionale 12 novembre 2013, n. 19.

      Di particolare criticità l’individuazione del soggetto potenzialmente affidatario fatta all’art. 2, comma 1 (istituto presente anche nelle leggi regionali della Toscana, Campania e Basilicata), che espone ad usi di una tale formulazione i quali potrebbero essere del tutto impropri.

      Oltretutto, anche qui mutuando da approcci presenti anche in altre leggi regionali, non si affronta la questione dell’autorizzazione (o, titolo, comunque denominato) all’affidamento dell’urna cineraria, affrontando solo la tematica della consegna dell’urna cineraria, quasi a lasciar intendere che la dichiarazione del soggetto affidatario (con la conseguenza che la consegna non potrebbe che avvenire nei riguardi del soggetto affidatario e non di soggetti terzi, neppure affrontando ipotesi delle forme di legittimazione, necessariamente scritte, che il soggetto affidatario possa attribuire a questi ultimi) sulla destinazione finale dell’urna cineraria costituisca in sé titolo, mentre costituisce titolo al trasporto, in tal modo superando, in parte, la previsione dell’art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ciò limitatamente ai trasporti di urne cinerarie che originino da impianto di cremazione sito in cimitero di Comune della regione e abbiano destinazione finale all’interno della regione, senza percorrenze eccedenti il territorio regionale (dal momento che le norme regionali non trovano applicazione fuori dal territorio della regione che le ha emanate).
      Va, inoltre, considerato come la norma regionale sulla consegna dell’urna cineraria possa applicarsi unicamente quando la consegna sia effettuata nell’ambito del territorio regionale, cosa che presuppone che l’impianto di cremazione utilizzato sia allocato all’interno di un cimitero di Comune della regione Molise.
      Sempre in tema di affidamento dell’urna cineraria, l’art. 2, commi 4 e 5 considerano l’ipotesi della rinuncia all’affidamento, ipotizzando anche la sussistenza di un affidamento a più soggetti, il ché appare in contrasto con il comma 1 (salva coabitazione dei più soggetti affidatari). La questione, come noto, è presente anche nella legge regionale Toscana. In tema di rinuncia all’affidamento va segnalato come essa debba risultare da dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione, modalità che sembra non tenere conto di come il luogo di decesso possa essere diverso da quello in cui il soggetto affidatario conservi presso di sé l’urna cineraria, ma, anche, che il decesso possa essere avvenuto in altra regione (e qui autorizzata la cremazione, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130), ipotesi nella quale tale disposizione, in quanto regionale, non potrebbe proprio trovare applicazione, così come non potrebbe avere effetto (nell’eventualità di omogeneità dalle normativa regionale vigente nel luogo di decesso con quella molisana), in quanto le norme regionali non esplicano i propri effetti al di fuori della regione che le abbia emanate, a prescindere dalla loro omogeneità o meno con la normativa vigente nel luogo di conservazione dell’urna cineraria da parte del soggetto affidatario, non essendo l’un’eventuale omogeneità delle norme a determinarne l’efficacia nell’ambito territoriale di riferimento.
      Va, infine, ricordato come l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria costituisca null’altro se non il momento “iniziale” di una particolare modalità di conservazione della stessa, in termini di legittimazione alla sua conservazione in sito, rispondente alle prescrizioni dell’art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

      Quindi, dopo questo necessario excursus non è ancora chiaro se vi possa esser un affidamento unico cioè ad una sola e determinata persona fisica o una consegna dell’urna a rotazione.

      Posto questo problema di fondo ancora insoluto dovrebbe esser il regolamento municiplae di polizia mortuaria a dirimere la controversia con disposizioni più stingenti e puntuali anche per disciplinare potenziali contenziosi o conflitti tra aventi diritto.

      La semplice detenzione dell’urna cineraria senza un titolo formale di legittimazione integra la fattispecie di un illecito punibile o ai sensi dell’art. 340 Testo Unico Leggi Sanitarie o secondo il meccanismo sanzionatorio ex art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000.

      L’urna deve necessariamente depositata in cimitero, in caso di prolungato disaccordo o inerzia ingiustificata le ceneri verranno disperse in cinerario comune.

  2. Buongiorno,
    sono addetto ai servizi cimiteriali di un comune ligure.
    Leggendo i commenti precedenti mi sono chiesto come dovrei procedere nel caso in cui un coniuge, (moglie in questo caso) affidatario delle ceneri dell’altro, decede. Viene cremata a sua volta e la figlia ne chiede e ottiene l’affidamento.
    Devo verbalizzare o autorizzare in qualche modo il subentro del primo affido o, visto che la figlia risiede nella stessa abitazione, come erede è automaticamente affidataria anche della urna affidata alla madre?
    Grazie

    1. La Regione Liguria a più riprese è intervenuta sull’istituto dell’affido ceneri (con la Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24, successivamente riformata ed integrata, ma qui queste novelle introdotte ratione materiae, non rilevano più di tanto) e soprattutto con il Regolamento attuativo 11 marzo 2008 n. 1.

      Nel caso di recesso dell’affidamento (con l’avvertenza che è considerato il caso in cui ad agire possano essere gli eredi dell’affidatario unico) l’affidatario, od i suoi eredi, hanno facoltà di richiedere la collocazione dell’urna in loculo cinerario od in interramento oppure provvedere alla dispersione. Tale previsione pone alcuni problemi che meritano di essere affrontati: a) nel caso in cui si sia in presenza di eredi dell’affidatario questi potrebbero essere persone diverse da quelle che hanno titolo a disporre delle spoglie del defunto (nel caso, dell’urna cineraria), alla luce dell’art. 3, comma 2 legge regionale oppure, anche, che gli eredi non si trovino nella condizione di essere parenti nel grado più prossimo (a differenza del proprio dante causa), per la presenza di altri familiari nel grado più prossimo in relazione al defunto.

      L’affidamento dell’urna cineraria, sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell’avvenuta cremazione, può essere autorizzato nei confronti del familiare o dei familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo), e richiede l’annotazione in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l’identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

      Poche Regioni si sono poste la reale questione assai critica del decesso dell’affidatario unico, in questo frangente si ritiene si debba provvedere ad un nuovo atto d’affido (quello relativo all’affidatario ormai deceduto ha esaurito la sua funzione essendo, per sua intima natura nominativo e personalissimo e quindi non trasferibile automaticamente a soggetti terzi) con relativa modifica delle registrazioni agli atti del Comune.

      In via generale, il potere di disporre delle “spoglie mortali” (tra cui rientra inequivocabilmente anche l’urna cineraria) spetta ai soggetti individuati all’art. 79 dPR 10/9/1990, n. 285 (che non si cita a caso, dato che il criterio, abbastanza “prossimo”, dell’art. 3, 1, lett. b), n. 3) L. 30/3/2001, n. 130 trova applicazione solo per la cremazione di cadavere, cioe’ nell’mmediato post mortem; veniva di dire: “a caldo”, aspetto che potrebbe essere considerata poco elegante parlandosi di cremazione …). Si tratta di un principio del tutto generale, frutto della “sintesi” (anche qui si rischiava di parlare di “scheletrizzazione” …) di costante, consolidata ed uniforme giurisprudenza.

  3. Salve vorrei fare una domanda…
    Scrivo dalla regione Piemonte. . Mia mamma ha in affidamento le ceneri di mia nonna materna…nel momento in cui mia mamma verrà a mancare, io in qualità di unico nipote potrò ereditare le ceneri di mia nonna? Dove potrei trovare un articolo di legge che mi potrebbe garantire questo diritto? Purtroppo il comune ove sono poste le ceneri ribadisce sul fatto che devono essere obbligatoriamente tumulte al cimitero…grazie della disponibilità

    1. X Fabio: ai sensi dell’art. 3 comma 6 Legge REgionale (Piemonte) n. 20/2007 In caso didecesso dell’affidatario,chiunque rinvenga un’urna inundomicilio privato,è tenuto a consegnarla al cimitero comunale,il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

      Le urne cinerarie, pertanto, non sono successibili (ovvero non si ereditano automaticamente) nulla vieta, però, che gli aventi diritto superstiti, i quali, comunque, in subordine rispetto al primo affidatario, esercitano pur sempre un potere di disposizione sulle stesse, possano richiedere un nuovo affidamento, invece di conferire definitivamente l’urna in cimitero o per una sua tumulazione in loco o per la loro dispersione in cinerario comune, quando non richieste per una sistemazione privata e dedicata intra o extra moenia coemiterialia.
      Le procedure burocratiche di dettaglio sono dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  4. Buongiorno,il mio problema è il seguente : non ho alcun interesse nel ritirare le ceneri di mio padre. Quindi non ho alcuna intenzione di essere affidatario delle ceneri . Come mai oltre alle mie 3 sorelle dovrei firmare anche io per il ritiro in comune dell’urna ? Sono obbligato o mi posso astenere visto che non ho preso accordi con nessuno ne scritti ne verbali??

    1. X Arthur:

      1) Regione di appartenenza? Le norme sull’affido famigliare delle ceneri, infatti, sono molto confuse e variano terribilmente in base alla disciplina regionale.

      Ad ogni modo, per la cremazione è giusto si pronuncino tutti gli aventi diritto (ma in alcuni contesti territoriali si applica il criterio semplificativo della maggioranza assoluta, mentre per il conferimento dell’urna di solito sottoscrive l’atto di affido chi materialmente custodirà le ceneri presso il proprio domicilio. La procedura seguita dal Suo comune mi pare una cautela comprensibilissima per tutelare la pubblica amministrazione da eventuali controversie e dissidi, magari ingenerati da poco idilliaci rapporti famigliari.

      Voi 4, fratello e sorelle, in caso di silenzio del de cuius (se il defunto avesse designato l’affidatario unico quando era ancora in vita il problema non si porrebbe!) siete posti su un livello di pari ordinazione/legittimazione sulla titolarità ad ottenere la consegna dell’urna per la sua conservazione presso un domicilio privato, pertanto dovete decidere tra di voi, lasciando il Comune estraneo ad ogni eventuale contenzioso. Ecco – FORSE – perché sia richiesta la firma di tutti i potenzialmente aventi titolo, per il mero ritiro dell’urna, ma questa è una mia personalissima interpretazione, magari pure azzardata e molto basata sull’intuizione analogica, se non conoscerò, di preciso, da quale Regione Lei scriva e quale modulistica si segua.

      1. La mia regione di appartenenza è l’Emilia Romagna. Mi sembra di capire che allora sarebbe bastato decidere chi tra noi 4 avrebbe conservato le ceneri ( senza obbligare gli altri a firmare per il ritiro dell’urna ) visto che mio padre aveva scelto la cremazione ma senza un affidatario preciso . Grazie per la risposta e l’ottimo servizio reso. Molto utile.

        1. X Arthur,

          Regione Emilia-Romagna? Benissimo: io sono di Modena e, quindi, c’intendiamo alla perfezione; allora: D.G.R. 10 gennaio 2005 n. 10 così come integrata dalla successiva D.G.R. n.1622/2008 in applicazione dei commi 3 e 4 Art. 11 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, tanto per inquadrare la fattispecie, oggetto di questo mio breve scrutinio in base alla normativa locale di riferimento.
          La procedura di verbalizzazione e consegna dell’urna è dettata ancora dal vecchio Art. 81 del vigente Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. In buona sostanza, sottoscrive l’atto di ritiro, in triplice copia, chi materialmente prende in custodia l’urna dopo esser stato autorizzato nominativamente, dal competente ufficio territoriale della polizia mortuaria, a detenere le ceneri presso il proprio domicilio. Questo titolo, quale condicio sine qua non, è presupposto necessario e sufficiente all’affido famigliare o personale dell’urna, altre soluzioni fantasiose configurerebbero un inutile aggravio procedurale vietato espressamente dalla Legge n. 241/1990.
          Di conseguenza prima s’individua l’affidatario, con atto autorizzativo comunale, e solo dopo costui (o costei) a tal fine legittimati potranno ricevere le ceneri, debitamente confezionate in apposita urna sigillata, dal gestore dell’impianto di cremazione, per la sua destinazione ultima.

  5. X Gualtiero,

    Aggiungo solo alcune considerazioni: in alcune regioni sono state emanate recentemente anche delle Leggi Regionali, molte delle quali presentano aspetti di criticità (molto forti!) nella loro applicabilità, rendendo la difficile la loro esecuzione e complesso lo scenario, sotto il profilo giuridico

    Una riflessione sorge spontanea: si è in presenza di diritti “intimi” che riguardano la sfera del lutto e degli affetti, senz’altro qualificabili in termini di diritti civili e sociali che debbano essere garantiti a tutti, ma la situazione – attuale – è solo quella della confusione, di scelte condizionate da diversi fattori, affrontate in modo assolutamente disomogeneo e, qui o là, volontaristico o velleitario. Ciò contraddice con la natura stessa del problema. E’ assurdo.

    Operativamente, senta il comune direttamente interessato…sperando, siccome a livello nazionale né il DPR n. 285/1990, cioè il regolamento nazionale di polizia mortuaria, né la Legge n. 130/2001 stabiliscono un tempo massimo entro cui procedere alla consegna delle ceneri, si tratta, infatti, di normazione di dettaglio, propria, per fonte e competenza, del regolamento comunale di polizia mortuaria.

  6. Entro quanto tempo l’impresa funebre è tenuta obbligatoriamente alla restituzione dell’urna cineraria? Grazie

  7. X Giacomo,

    Ove il de cuius abbia genericamente disposto l’affidamento dell’urna cineraria ai famigliari (per volontà propria scritta o fedelmente riportata dai congiunti più prossimi) codesta andrà consegnata al famigliare affettivamente più vicino e legato al defunto, partendo, secondo il noto principio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990, dal coniuge superstite, alla cui morte subentreranno i discendenti del de cuius e così all’infinito, facendo ricorso al criterio della deliberazione della maggioranza assoluta nel caso di pluralità di parenti dello stesso grado di cui al Art. 3 Lettera b) n. 3 della Legge n. 130/2001.

  8. La ringrazio.
    In effetti si pone il problema – in assenza di disposizione del de cuius circa il familiare cui affidare le proprie ceneri – di un eventuale conflitto tra congiunti, alcuni dei quali potrebbero volere la tumulazione per potere esercitare “in santa pace” il jus sepulchri senza dovere accedere alla abitazione dell’affidatario.

  9. Giusta l’Art. 3 lettera e) della Legge n. 130/2001 il de cuius potrà manifestare la volontà non già di far dispedere le proprie ceneri, bensì, alternativamente, di dar loro una sepoltura più convenzionale, mediante tumulazione, interro (laddove possibile in forza di appostita norma regionale) o affidamento ai famigliari dell’urna che le contiene.

    La più significativa novità della norma richiamata risiede nella possibilità di disporre che l’urna cineraria sia conferita ai famigliari del defunto; invero il disponente potrà liberamente indursi alla designazione degli affidatari dell’urna cineraria, siccome sovrano, anche in quest’ipotesi, è il rispetto della volontà espressa dal de cuius.

    Nel silenzio del de cuius la questione è, effettivamente, controversa. Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la forma scritta di chi la esprime direttamente ed in prima persona (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius. Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del solo de cuius rafforzata,er altro, per l’affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale.

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