all’affido familiare di ceneri

Autorizzazione all’affido familiare di ceneri

(si veda anche https://www.funerali.org/series/affido-urna-cineraria)

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 DPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

  • modalità di espressione delle volontà del defunto;

  • obbligo di sigillare l’urna;

  • apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

  • modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

  • garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri; egli, infatti:

  1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

  2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoltura nel terreno);

  3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

  4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

194 thoughts on “all’affido familiare di ceneri

  1. Buongiorno, abito in un paese in provincia di Reggio Emilia e avrei bisogno di avere alcune informazioni. Mio marito è deceduto a febbraio 2010,è stato cremato e la custodia delle ceneri è stata affidata a me con il nulla osta dei miei suoceri.A gennaio 2011 ho cambiato la mia residenza, facendo regolare denuncia al comune di Reggio Emilia e a quello di Vezzano sul Crostolo, dove tuttora risiedo. Entro fine anno dovrò effettuare un altro cambio di residenza, in quanto ho acquistato un appartamento a Reggio Emilia, abitato da mio fratello.Io continuo ad abitare nel comune di Vezzano, chiedo se è possibile conservare le ceneri di mio marito a Vezzano, ove ho intenzione di continuare ad abitare, scrivendo una dichiarazione dove informo che nonostante la mia residenza sia variata nel comune di Reggio Emilia, le ceneri di mio marito continuano ad essere conservate e disponibili per eventuali accertamenti nel comune di Vezzano. All’epoca del decesso i miei suoceri hanno lasciato a me la custodia delle ceneri; ora che i rapporti tra me e loro sono completamente deteriorati, hanno la facoltà di revocarmi la custodia delle ceneri di mio marito?

  2. Ehh….già: bella domanda.

    A livello nazionale (D.M. 1 luglio 2002 adottato ex Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001) sono determinate le tariffe per:

    a) cremazione (Art. 3),

    b) dispersione delle ceneri in cimitero (Art. 4 comma 1)

    ed i canoni di concessione per la conservazione delle urne sempre in cimitero (Art. 4 comma 2).

    Il comune così come accade per le autorizzazioni al trasporto funebre, può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’affifo delle ceneri al versamento, da parte del cittadino di un diritto fisso, istituito con deliberazione del consiglio comunale e la cui entità è stabilita da ciascun comune in piena autonomia.

    IL diritto fisso in questione, di natura amministrativa, serve in parte per coprire i costri della fase istruttoria prodromica al perfezionamento dell’autorizzazione, in parte per compensare i mancati introiti cimiteriali dovuti alla “fuoriuscita” delle ceneri dal circuito cimiteriale.

  3. emilia romagna

    scusate, ho letto con interesse ma non ho trovato ciò che cercavo; la mia domanda consiste in: possibile che si debbano pagare 25 + 250 euro per la conservazione in propria abitazione di ceneri funerarie?, anche se in modo temporaneo…( 6 anni)…? e, se si,è un regolamento comunale che varia da comune a comune o da un decreto legge nazionale?.

  4. Per divenire affidatari dell’urna cineraria bisogna aver raggiunto la maggior età, perchè sottoscrivendo l’atto di affido si diviene titolare di diritti (pochi, in verità) e di molti doveri (tra i quali, principalmente si annoverano l’obbligo di sottostafre ad eventuali controlli da parte dell’Autorità Amministrativa, di comunicare variazioni di residenza e quello di permettere ai parenti, anche quando non particolarmente simpatici, l’esercizio del diritto secondario di sepolcro.

    La possibilità di espressione del tutore (o meglio di chi ha la patria potestà) è già prevista esplicitamente per la cremazione dal punto 4) del paragrafo 14.2 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993. per analogia è possibile applicare lo stesso criterio al caso in esame.
    Chi esercita, quindi, la patria potestà sul minore diventa temporaneamente custode delle ceneri sino al compimento della maggiore età del minore stesso.

  5. Regione Piemonte

    C’è un limite di età per ottenere l’affido delle ceneri?
    Può sembrare una domanda idiota, ma potrebbe succedere che un parente minorenne sia prescelto come affidatario, ad esempio se il Socio della Società per la Cremazione ha scritto il suo nome nel modulo per l’affido e il decesso è avvenuto in poco tempo.
    Se non è possibile, chi diviene l’affidatario? Oppure il Cimitero accoglie l’urna cineraria provvisoriamente fino a quando l’affidatario non raggiunge la maggiore età?

  6. Per come è posta la questione si propenderebbe per una risposta negativa.

    Occorrono alcune precisazioni, giusto per non ingenerare facili entusiasmi…o sonore “incavolature”.

    Ai sensi dell’Art. 2 comma 5 Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 la volontà di procedere all’affido delle ceneri (o alla loro dispersione) deve esser presentata alternativamente al comune di residenza o a quello di decesso. (l’uno esclude l’altro)

    Nel Nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria vige un principio fondativo, e, quindi, implicito rispetto alle norme di diritto formale: ogni attività soggetta ad autorizzazione deve esser autorizzata dall’Autorità Territoriale del luogo ove essa avverrà o dovrà consumarsi, per questa ragione (Art. 2 comma 10 Legge REgionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20) se l’affido avverrà materialmente in un comune diverso da quello che autorizza è richiesta una comunicazione, con relativo nulla osta al comune geograficamente competente e l’affidatario dovrà rispettare il regolamento per la conservazione delle ceneri a domicilio dettate dal comune sotto la cui giurisdizione amministrativa le ceneri saranno conservate.

    I comuni possono imporre delle “tariffe” o meglio dei diritti fissi e di segreteria (= spese amministrative) per coprire ex Art. 117 DEcreto Legislativo n.267/2000 i costi relativi al procedimento istruttorio, la cui istanza di parte è sempre soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo.

    Abbiamo, quindi, queste fattispecie:

    1) Il comune di decesso o di residenza (purchè insista fisicamente entro i confini della Regione Piemonte) subordina il rilascio dell’autorizzazione all’affido al versamento di un diritto fisso all’uopo istituito dal Consiglio Comunale. In difetto valgono i cosidetti diritti di segreteria di cui:

    a) Art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché la somma di denaro da versare all’erario comunale prevista dal comma 12-ter del citato articolo 10.

    b) Art. 2 comma 15 Legge 15 maggio 1997, n. 127

    c) legge 8 giugno 1962, n° 604 (tabella d)

    2) Il comune di affido può richiedere la corresponsione di un nuovo diritto fisso per il rilascio del proprio nulla osta e per coprire le spese di vigilanza e polizia mortuaria (controlli e verifiche sulla corretta conservazione dell’urna).

    Questi diritti fissi, ovviamente, non sono sovrapponibili: solo il comune che perfeziona l’atto di affido può esigere un diritto fisso per il rilascio di detta autorizzazione, non quello di affido, il quale, invece, potrà richiedere il versamento di un “quid” per la diversa attività di verifica (nulla osta compreso).

    Non è normale pagare 2 volte lo stesso diritto fisso per la medesima prestazione amministrativa erogata.

  7. Piemonte,
    Mio papà è deceduto presso un ospedale di Torino ed è stato cremato presso il cimetero monumentale.
    Risulta residente in un comune limitrofo ed è stata attivata la procedura per l’affido delle ceneri in casa.
    La mia domanda è la seguente è corretto che io paghi le spese amministrative per affidamento/dispersione extra cimitero sia nel comune di Torino che nel comune di Residenza?
    Grazie

  8. Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’affido delle ceneri è soggetto, come qualunque atto autorizzativo dell’amministrazione comunale alla corresponsione dei cosidetti “diritti fissi” (che il comune può istituire) e dei diritti di segreteria.

    Si vedano, nell’ordine:

    a) Art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché la somma di denaro da versare all’erario comunale prevista dal comma 12-ter del citato articolo 10.

    b) Art. 2 comma 15 Legge 15 maggio 1997, n. 127

    c) legge 8 giugno 1962, n° 604 (tabella d)

  9. La questione è stata affrontata e risolta in diversi modi. La soluzione ideale sarebbe una profonda revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria da presentare al Ministero per l’omologazione ex Art. 345 Regio DEcreto n.1265/1934, in cui inserire l’istituto dell’affido ceneri, ma nelle more di una regolamentazione organica della materia si può procedere nei seguenti modi:

    1) Ordinanza del sindaco, contingibile ed urgente, ex Art. 54 comma 2 Decreto Legislativo n.267/2000 per consentire subito l’affido famigliare delle urne, in attesa di una norma regionale (ai puristi del diritto questo stratagemma “ponte” per governare la transizione verso un nuovo assetto della polizia mortuaria comunale non piace, perchè da parte del sindaco si configurerebbe un eccesso di potere, o peggio ancora un abuso in atti d’ufficio penalmente perseguibile, con rischio di decadenza della giunta comunale. Seconso altri giuristi questo provvedimento eccezionale, per compensare l’inerzia del legislatore statale e regionale non determinerebbe particolari riflessi, in quanto l’ordinanza, per un periodo limitato di tempo, consente di operare nel Comune con una “legge speciale” per quei luoghi determinati dalla eccezionalità del momento e per garantire la sanità pubblica.
    2) Ai sensi del DPR 24 febbraio 2004 (emanato in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 2957/3 del 29 ottobre 2003) l’istituto dell’affido familiare è già pienamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/2001 ed il comune ha facoltà (e non obbligo) di autorizzare l’affido delle urne con la procedura di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR n.285/1990, adottando un atto di affido con valore normativo, in cui recepire le regole di dettaglio per la conservazione delle urne, cui l’affidatario dovrà attenersi.

    LO Stato Civile (DPR n.396/2000) è ambito di esclusiva competenza statale (Art. 117 comma 2 lettera i) Cost, così come novellato dlla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, tuttavia con il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ex Art. 48 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000 la Giunta potrebbe conferire al funzionario addetto allo Stato Civile l’incarico di perfezionare e firmare le autorizzazioni di polizia mortuaria, comprese quelle inerenti all’affido delle urne.
    Sarebbe opportuno che questi, quando appone la firma, specificasse in quale veste egli agisca (se di generico dipendente comunale o Ufficiale di Stato Civile). Si rammenta che il Sindaco è Ufficiale di Governo ed Ufficiale di Stato Civile (Art. 54 DEcreto LEgislativo n.267/2000).

    Per evitare pericolosi conflitti di attribuzione e legittimità sarebbe opportuno accorpare le autorizzazioni di polizia mortuaria, non strettamente compito dello Stato Civile (Art. 74 DPR n.396/2000) nella figura del dirigente responsabile del servizio ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000, il quale, in quanto “apicale” è preposto ad adottare tutti gli atti di gestione, polizia mortuaria compresa.

    L’autorizzazione all’affido attiene, in ogni caso alla potestà autorizzativa del comune.

  10. A me il caso sta capitando in questi giorni: residente nel mio Comune, deceduto e cremato nel Comune capoluogo. La famiglia chiede l’affidamento dell’urna cineraria. Presenta regolare istanza e noi rilasciamo ricevuta della avvenuta presentazione.
    La Regione Sardegna non ha legiferato espressamente in materia nè il mio Comune ha ancora adottato un regolamento di Polizia mortuaria.
    Stavo pensando, nelle more di avere tale regolamento, di predisporre un atto della Giunta di recepimento della normativa di cui alla L. 130/2001, di affidamento delle procedure all’ufficio di stato civile e di indicazione della procedura da seguire.
    E’ corretto oprrare in questo modo?
    E’ possibile prevedere dei costi per il rilascio del decreto di affidamento?

Rispondi a Angela Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.