TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 31

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 31

MASSIMA
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 31

Le disposizioni dell’art. 4 D.M. (LL.PP.) 14 giugno 1989, n. 236, in particolare quelle che attengono alla larghezza delle rampe di scale, vanno osservate anche in caso di successiva realizzazione di impianto di ascensore, in modo da assicurare il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale, od, eventualmente, anche di un feretro.

NORME CORRELATE

Art. 4 D.M. (LL.PP.) 14 giugno 1989, n. 236

Pubblicato il 11/02/2019
N. 00031/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2017 REG.RIC.
N. 00336/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2017, proposto da:
Condominio di via I. n. 21 di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Pietro Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D’Annunzio n. 142;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, piazza Italia, 1;
Comune di Pescara – Dipartimento Tecnico – Settore Attività Edilizie e Produttive non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2017, proposto da:
Elvira L., Ercole C., Stefania A., rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Maria Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Maria Di Giovanni in Pescara, via Conte di Ruvo 153;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;
Comune di Pescara – Dipartimento Tecnico -Saep – Sui -Se non costituito in giudizio;
nei confronti
Condominio via I. 21 Pescara, Gianfranco D. non costituiti in giudizio;
Condominio di via I. n. 21 di Pescara, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Pietro Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D’Annunzio n. 142;
quanto al ricorso n. 42 del 2017:
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione/ripristino manufatto abusivo ex art. 33, D.P.R. n. 380/2001, n. 08/2016, prot. n. 155212 del 18.11.2016 con la quale è stata disposta la demolizione delle opere difformi ed il ripristino dello stato originario del vano scala dell’immobile di Via I. n. 21 di Pescara (catastalmente foglio 14 p.lla n. 51) entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), con effetto dalla data di notifica del provvedimento; e di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso, tra cui in particolare l’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 D.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 110902) del 22.08.2016 e la nota dell’11.11.2016 (prot. n. 151789) con la quale è stata comunicata la sospensione dell’efficacia amministrativa della SCIA in sanatoria.
quanto al ricorso n. 336 del 2017:
per l’annullamento, previa provvisoria sospensione dell’esecuzione
a)- del permesso di costruire in sanatoria ed in via ordinaria n. 108/17, rilasciato dal Comune di Pescara in data 2.06.2017 in favore del Condominio Via I. n. 21, del quale i ricorrenti hanno avuto conoscenza in data 30.06.2017;
b)- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento alle relazioni istruttorie del 24.08.2016 e del 17.05.2017, nonché della proposta di assenso al rilascio del provvedimento finale formulata in data 26.05.2017 dal Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento dott. Gaetano Silveri.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e del Condominio di via I. n. 21 di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza prot. n. 110902 del 22.08.2016 il Comune di Pescara ha sospeso ex art. 27 D.P.R. n. 380/2001 i lavori edilizi di cui alla SCIA del 17.06.2016, presentata dal condominio ricorrente per realizzare un ascensore nel vano scala.
Come motivazione di tale provvedimento, il Comune resistente ha rilevato che “l’ingombro del vano ascensore sarà pari a 95 cm e che quindi le rampe potranno assumere la larghezza di 101 cm (gradino 99,5 cm), le stesse risulterebbero comunque non conformi a quanto stabilito dall’art. 69 del REC che stabilisce per la tipologia di fabbricato di che trattasi la larghezza massima delle rampe in 105 cm”.
Il condomino ricorrente ha quindi presentato una istanza di sanatoria ma, prima della scadenza dei termini concessi per rispondere a una richiesta di chiarimenti formulata dalla medesima Amministrazione, quest’ultima ha adottato il provvedimento (n.8 del 2016) di demolizione delle opere realizzate, impugnato con il ricorso n. 42 del 2017, insieme alla succitata ordinanza di sospensione dei lavori.
Nelle more del giudizio, il 19 settembre 2017 il Comune di Pescara ha depositato in atti il permesso di costruire 108 del 2017 con il quale ha concesso la sanatoria per le opere oggetto della menzionata ordinanza di demolizione n.8 del 2016.
Tale permesso di costruire è stato tuttavia impugnato con il ricorso n. 336 del 207 da tre condomini proprietari di appartamenti siti al primo piano del medesimo stabile, Elvira L., Ercole C. e Stefania A., i quali non condividono l’intenzione di realizzare detto ascensore.
I medesimi evidenziano che “con delibera del Consiglio Comunale n. 156 del 19.12.2016 è stato modificato il Regolamento Edilizio Comunale mediante l’introduzione degli artt. 53Bis e 69Bis i quali nel disciplinare le modalità di realizzazione di ascensori ex novo in fabbricati condominiali, per l’abbattimento delle barriere condominiali, consentono di derogare alla misura minima della larghezza delle scale, generalmente fissata in cm. 105, sino ad un minimo di cm 85 a condizione che il taglio delle scale sia l’unica soluzione tecnica possibile e, comunque, che “sia dimostrato graficamente che la larghezza delle rampe e dei pianerottoli consenta il rispetto della condizione di cui al punto 4.1.10 del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (accessibilità della barella) “La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale”), a tal fine, al momento della presentazione del progetto, dovrà essere prodotto specifico elaborato che evidenzi il rispetto delle predette condizioni, anche con riferimento al passaggio di feretri”.
Ciò premesso, i medesimi denunciano che: sarebbero state violate le prescrizioni previste dall’articolo 69 del REC avendo le scale una larghezza inferiore ai 105 cm (“la prima rampa cm. 99,5, la seconda rampa cm. 98,5, la terza rampa cm. 101, la quarta rampa cm. 99, la quinta rampa cm. 100,5, la sesta rampa cm. 101, la settima rampa cm. 99,5, l’ottava rampa cm. 101, la nona rampa cm. 98, la decima rampa cm. 101”); ma anche quelle previste dal successivo articolo 69bis (già ricordato, e secondo cui “la larghezza minima delle scale potrà essere ridotta sino ad un minimo di cm. 85 a condizione che sia dimostrato graficamente che la larghezza delle rampe e dei pianerottoli consenta il rispetto della condizione di cui al punto 4.1.10 del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 1.4 giugno 1989, n. 236”); la domanda di sanatoria deliberata dal condominio, cui è seguito appunto il permesso comunale 108 del 2017, non conterrebbe una corretta rappresentazione della scala grafica della barella in uso ai mezzi di soccorso (“nell’elaborato è stata rappresentata graficamente una barella delle dimensioni di 105,33x 33,27 cm., praticamente al 50% delle dimensioni reali delle barelle in dotazione al servizio nazionale del 118, cioè 200 cm (lunghezza) e 70 cm (larghezza)”), sicché la dimostrazione del suddetto requisito ne risulterebbe falsata; il condominio non avrebbe avuto legittimazione attiva a richiedere il permesso di costruire, in quanto le delibere con le quali sono stati decisi tali lavori sarebbero annullabili, se non addirittura nulle perché i lavori sarebbero stati posti a carico di alcuni condomini soltanto, salva la facoltà degli altri di concorrere alle spese successivamente, e quindi sarebbero da intendere come lavori nell’interesse di alcuni condomini sulle parti comuni, senza la necessaria autorizzazione dell’unanimità degli altri per sottrarre il bene alla destinazione comune.
Il Condominio controinteressato ha esposto di aver fatto svolgere due prove da parte di personale del comitato della Croce Rossa di Penne e di personale di una locale agenzia funebre, consistenti nel trasporto di un feretro e di una barella in uso alle autoambulanze fino al quarto piano dell’edificio in questione, attraverso le scale; e che all’esito di tali prove i responsabili del comitato della Croce Rossa e dell’agenzia funebre hanno rilasciato un’attestazione, entrambe allegate in atti, sulla circostanza che non sarebbe stata riscontrata alcuna difficolta a ragione della dimensione del vano scala.
Sul punto la difesa dei tre condomini ricorrenti ha rilevato che la prova con la barella si sarebbe svolta evitando l’utilizzo di quelle con le maggiori dimensioni possibili, tra quelle in astratto utilizzabili; inoltre ha aggiunto che l’ascensore non rispetterebbe per dimensioni minime e modalità di apertura al piano tutta la normativa vigente.
All’udienza dell’11 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva.
Il ricorso 42 del 2017 è improcedibile, atteso che nelle more è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e quindi, come rilevato anche dall’Amministrazione comunale, sono stati superati i rilievi di abusività delle opere oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione.
Il ricorso 336 del 2017 è infondato.
Il condominio controinteressato ha depositato in giudizio la sentenza 331 del 2018 del Tribunale ordinario di Pescara, con la quale si è rilevato e deciso: che la prima delibera condominiale con la quale si è stabilito di realizzare l’ascensore con il taglio parziale delle scale non è stata impugnata, essendo state impugnate solo le delibere successive attinenti aspetti tecnici e amministrativi consequenziali; che l’innovazione è stata deliberata con la maggioranza prevista dagli articoli 1120 e 1136 codice civile; che, ai sensi dell’articolo 1121 codice civile, nel caso, come quello di specie, in cui una innovazione deliberata comporti una spesa gravosa, la maggioranza che l’ha decisa può stabilire di accollarsene direttamente le spese, salva la facoltà di chi vuole usufruirne di parteciparvi successivamente in misura proporzionale; che non è stato violato l’articolo 1120 codice civile – che vieta le innovazioni che impediscano l’uso delle cose condominiali anche a un solo condomino – perché nel caso di specie, a parte l’eccezionalità della funzione solidaristica dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non si rileva un’apprezzabile compressione dell’uso delle scale comuni, sia per la limitatissima riduzione delle stesse sia perché, proprio in virtù delle prove di cui sopra, tale riduzione non appare avere alcun influenza sulla normale destinazione delle scale stesse, nell’interesse di ciascun condomino.
Tutto ciò premesso, sebbene in linea generale le statuizioni in diritto (con eccezione ovviamente degli effetti costitutivi) del Giudice civile non siano vincolanti nel giudizio amministrativo, e viceversa, nel caso di specie il Collegio ritiene di conformarsi a quanto stabilito dal Tribunale ordinario di Pescara, anche perché la validità delle delibere condominiali esulano dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sicché quest’ultimo potrebbe decidere in materia solo in via incidentale ai sensi dell’articolo 8 del cpa (potendone avere cognizione trattandosi di questioni risolvibili sulla base del contenuto oggettivo degli atti, cfr. Consiglio di Stato sentenza 1769 del 2009).
E in ogni caso si tratta di statuizioni che vengono pienamente condivise, atteso che – in disparte ogni considerazione sull’onere di impugnare anche la delibera condominiale che per prima ha manifestato la volontà di realizzare l’opera in questione, ove non ritenuta nulla ma solo annullabile – i ricorrenti evidenziano comunque che la delibera del 4.09.2015 è stata approvata dall’assemblea con 583,18 millesimi ed il voto di 12 condomini su 22 totali.
Ne consegue che essa risulta conforme al combinato disposto degli articoli 1136 comma e 1120 comma 2 n.2), essendo stata approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, e riguardando l’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi opere che possono essere ritenute delle innovazioni suscettibili di utilizzazione effettiva da parte di tutto il condominio e non solo di alcuni condomini.
Ciò anche se – comportando l’istallazione di un ascensore una spesa molto gravosa e potendo il medesimo essere suscettibile di utilizzazione separata – correttamente nelle medesime delibere si è poi previsto che, ai sensi dell’articolo 1121 codice civile, i condomini che, solo per loro volontà, non intendessero trarne immediato vantaggio sarebbero stati esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
La circostanza fondamentale, e che permette di collocare le opere in questione tra le innovazioni consentite su opere comuni, risiede appunto nel fatto che non è stato quindi escluso nessun condomino dalla possibilità di acquisire successivamente l’uso dell’ascensore (e, secondo la giurisprudenza, anche la proprietà, che non potrebbe essere separata dall’uso: “l’ascensore quando non sia installato originariamente nell’edificio all’atto della sua costruzione e vi venga installato successivamente per iniziativa di parte dei condomini, non costituisce proprietà comune di tutti i condomini, bensì si appartiene in proprietà a quei condomini che l’hanno impiantato a loro spese, salvo la facoltà degli altri condomini, prevista dall’art. 1121 di partecipare successivamente alla innovazione. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione dei proprietari dell’ascensore, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi ai sensi del terzo comma dell’art. 1121 c.c.”, Cassazione sentenza 8746 del 1993; 20713 del 2017).
Infine, la oggettiva ed eccezionale irrilevanza (dell’ordine di pochissimi centimetri) delle modiche apportate alle scale appare tale da non limitare affatto l’uso delle medesime solo a servizio dei condomini che hanno deciso di modificarle per realizzare l’ascensore e quindi non si ricade nelle innovazioni vietate a mente dell’articolo 1120 comma 2 codice civile (cfr. Cassazione, sentenza 1898 del 2017).
E ciò senza contare che i ricorrenti sono proprietari di appartamenti situati al primo piano dell’edificio.
Le censure – relative alle maggioranze necessarie e quindi alla legittimazione dei condomini a richiedere il permesso di costruire (ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del d.p.r. n. 380 del 2001) per realizzare un’innovazione, a potenziale servizio di tutto il condomino, – sono per tali ragioni infondate.
Non ha poi rilievo nel presente giudizio la dedotta circostanza che la sentenza del Tribunale ordinario sia stata oggetto di impugnazione in appello, atteso che non v’è stato provvedimento di sospensione degli effetti della sentenza gravata, e comunque, per quanto osservato, questo Giudice è giunto pur sempre alle medesime conclusioni in via incidentale.
Quanto infine al denunciato mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 69 bis del REC, è appena il caso di osservare che le prove, effettuate dal condominio tramite personale della Croce Rossa e di un’agenzia funebre, sono state contestate dai ricorrenti solo con una perizia del tutto astratta e non con una prova analoga in concreto.
Inoltre, la disciplina richiamata non richiede l’uso di barelle speciali nell’accertamento della possibilità del transito dei soccorsi; né vi sono elementi univoci per escludere che queste ultime potrebbero recare problemi di trasporto anche in altri luoghi.
Appare infine alquanto emulativa (e quindi carente di interesse) oltre che contraddittoria la censura, peraltro genericamente esposta, relativa alle ridotte dimensioni del medesimo ascensore, atteso che i ricorrenti agiscono per la rimozione dello stesso e non ne sono proprietari (sicché non ne fanno uso e non ne sono responsabili, almeno fin quando non decideranno di avvalersi dell’opzione di acquisirlo in condominio).
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità e opinabilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
previa loro riunione, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso n. 42 del 2017 e respinge il ricorso n. 336 del 2017.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Tramaglini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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