TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 giugno 2017, n. 1632

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 giugno 2017, n. 1632

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 giugno 2017, n. 1632
L’adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto concessioni cimiteriali, nonché la loro eventuale annullamento, revoca od altri atti gestionali rientrano nelle competenze esclusive dei dirigenti, alla luce dell’art. 107 , comma 1 T.U.E.L. e non del sindaco, quale ufficiale del governo ed autorità sanitaria locale.

NORME CORRELATE

Artt. 21 e segg. L. 7 agosto 1990, n. 241

Art. 92 dPR 10 settembre 1990, n. 285

 

SENTENZA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 giugno 2017, n. 1632

Pubblicato il 20/06/2017
N. 01632/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02468/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2016, proposto da:
Giuseppe Sergio A., rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Valenza C.F. VLNGNZ64B05B602P, con domicilio eletto presso Daniela Salerno in Palermo, via Sferacavallo, 89/A;
contro
Comune di Licata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Zarbo C.F. ZRBGRZ60R49E573C, con domicilio eletto presso Rita Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo N.5;
nei confronti di
Angelo F., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lara Damanti C.F. DMNMLR75P58M088F, con domicilio eletto presso Ivano Vecchio in Palermo, via Rutelli N.26;
per l’annullamento
– determina dirigenziale n. 388 del 7 giugno 2016 avente per soggetto “revoca in autotutela della Connessione [leggansi: concessione. N.d.R.] cimiteriale n. 34 del 27 aprile 2015”
— determina dirigenziale n. 104 del 14 febbraio 2014 contenente revoca delle concessioni cimiteriali non movimentate da oltre 50 anni per come previsto dall’art. 92 del d.P.R. 285/90.
— ogni altro atto e/o provvedimento connesso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Licata e di Angelo F.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso cui indicato in epigrafe il sig. A. Giuseppe Sergio censura i provvedimenti gravati per i seguenti motivi:
Incompetenza dell’organo che ha emanato la determina n. 388 del 2016
Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 61 del Regolamento di Polizia mortuaria, modificato con delibera Comunale n. 95 del 20.11.2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 241/90; eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza ed irrazionale motivazione, illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della costituzione; Violazione e falsa applicazione degli artt.. 21 octies e 21 nonies L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990.
Si costituivano il comune di Licata ed il controinteressato per resistere.
All’udienza di discussione, la causa era trattenuta in decisione.
II – Osserva il collegio che il ricorso è infondato.
In primo luogo, non può essere condiviso il primo motivo di ricorso, poiché è chiaro che sia il provvedimento per il rilascio della concessione sia il provvedimento di revoca della stessa sono atti di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. n. 267 dell’8 agosto 2000 e non dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.
Neppure risulta fondato il secondo ordine di censure. Infatti, con il presente gravame, l’istante si duole della revoca in autotutela del rinnovo di concessione cimiteriale. Orbene, nella specie, l’esercizio del potere può essere sussunto nella fattispecie dell’annullamento – in disparte del nomen juris – in quanto motivato con l’originaria mancanza di valutazione della avvenuta decadenza. Orbene, si osserva, dunque, che il provvedimento è stato emanato anteriormente al trascorrere del termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990, come modificato dal d.l. 133/14 convertito dalla l. 164/14 e successivamente modificato dalla l.124/2015 ed è motivato sulla base della considerazione del fatto che per effetto della D.D. n. 104 del 14 febbraio 2014, l’originaria concessione era stata già dichiarata decaduta, come da verbale di consistenza M16, allegato alla D.D. n.104 del 2014 (non tempestivamente impugnata, nonostante la pubblicazione all’albo pretorio come affermato da parte resistente e non smentito), con la quale erano state dichiarate decadute le concessioni d’uso cimiteriali di alcune sepolture all’interno del cimitero Cappuccini (tra queste quella situata nella Sez. denominata “davanti tomba Liotta”).
E’ palese, dunque, che il provvedimento di ‘revoca’ del rinnovo è riconducibile all’esercizio del potere di autotutela e risulta fondato non solo sull’esistenza del vizio di legittimità che inficiava l’atto precedente, avendo evidentemente l’amministrazione omesso originariamente di verificare che la concessione risultava già revocata dalla determina citata, che faceva riferimento specificamente al sepolcro oggetto di controversia, ma anche sulla base della presenza di uno specifico ed attuale pubblico interesse (la scarsità della disponibilità).
Del procedimento di autotutela, peraltro, era dato avviso alla parte, non risultando impedita la partecipazione del ricorrente.
Né la domanda di rinnovo poteva essere ricondotta a quella di nuova concessione per carenza dei requisiti previsti dall’art. 53 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 20 del 1999, come modificato con delibera di C.C. n. 95 del 20 novembre 2013 (atto che non è oggetto neppure in questa sede di impugnazione).
Ne consegue che l’ulteriore concessione al controinteressato non può risultare inficiata dalle censure opposte.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
Nicola Maisano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Solveig Cogliani)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

437 Posts

View All Posts
Follow Me :