TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 2885

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 2885
MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo , Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 2885
Non è illegittima la disposizione regolamentare che disciplina la revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni anche alle concessioni perpetue ma “L’art. 842 [rectius: 824. N.d.R.], 3° comma del cod.civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico. Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, richiamata nella sentenza di primo grado, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa.” (Consiglio di Stato n. 2884/2001)

NORME CORRELATE
Pubblicato il 13/12/2019
N. 02885/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2015, proposto da
ANNA MARIA D. D., GIOVANNA De., ROSA De., MARIA LUISA De., GIULIA De., ADRIANA De., GIANGAETANO De., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Algozini e Giorgio Algozini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Algozini in Palermo, via Duca della Verdura n. 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco <i>pro tempore</I, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso gli uffici in Palermo, piazza Marina n. 39;
nei confronti
Ufficio Impianti Cimiteriali del Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di revoca della tumulazione di salma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base del consolidato orientamento del Tribunale nella specifica materia (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, n. 1255/2019; e, tra le altre, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. II, n. 70/2012) per le seguenti considerazioni:
– il provvedimento sindacale ha natura di atto di indirizzo nei confronti del dirigente, unico organo competente ad avviare il procedimento di revoca, previo accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti – necessari e sufficienti – di cui all’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, norma che si riferisce anche alle concessioni perpetue (nel senso dell’assimilabilità delle concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 maggio 2011, n. 2458; T.A.R. Palermo, II, 3 maggio 2011, n. 812; 13 marzo 2007, n. 794; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 6 maggio 2009, n. 3628) -, ossia che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero;
– il provvedimento sindacale non ha prodotto alcun effetto immediatamente e autonomamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente (cfr., da ultimo, nei termini, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. II, n. 2133/2011);
– il predetto effetto si è, tuttavia, prodotto con la nota dirigenziale impugnata del 2015 con la quale si è sostanzialmente dato atto della ricorrenza dei presupposti per l’operatività del provvedimento sindacale ivi richiamato;
– la censurata omissione di comunicazione non potrebbe comunque incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, atteso che, anche laddove la partecipazione vi fosse stata, parte ricorrente non avrebbe potuto rappresentare alcuna situazione utile a scongiurare l’adozione della revoca, essendo incontestata la mancanza di nuove sepolture per oltre cinquanta anni (condizione cui il regolamento cimiteriale subordina la revoca della concessione e per ciò stesso da presumersi conosciuta dai ricorrenti) e fatto notorio la grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune che non risulta nemmeno essa contestata nel ricorso stesso;
– con l’ulteriore doglianza parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’estensione della disposizione regolamentare che disciplina la revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni anche alle concessioni perpetue ma “L’art. 842, 3° comma del cod.civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico. Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, richiamata nella sentenza di primo grado, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa.” (Consiglio di Stato n. 2884/2001); ne discende che anche nel caso di specie, quindi, il Comune ha legittimamente esteso la disciplina espressamente prevista per la revoca delle concessioni di durata superiore a 99 anni anche alle concessioni perpetue, rispondendo tale modus operandi alla ratio stessa della norma, la quale tende a far discendere la decadenza della concessione dal non uso della stessa che sottende la presunzione di carenza di interesse alla sua conservazione;
– la richiesta di voltura dell’intestazione della sepoltura da parte del dante causa degli odierni ricorrenti, anche volendo ammettere la formazione di un silenzio assenso sulla predetta istanza, non determina la decorrenza di un nuovo periodo concessorio di analoga durata;
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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