TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 11 marzo 2019, n. 417

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 11 marzo 2019, n. 417

MASSIMA
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 11 marzo 2019, n. 417

Nel rigettare l’istanza di accesso del privato, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di indicare, ai sensi dell’art. 3 L. 7/8/1990, n.241, i presupposti di fatto e di diritto che si pongono a fondamento del suddetto diniego. Un’eventuale opposizione di controinteressati non è tuttavia circostanza idonea a esaurire l’onere motivazionale che sussiste in capo alla pubblica amministrazione.
Non risulta fondata una doglianza afferente ad un’omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 7/8/1990. n. 241: l990. L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario sul punto ha infatti precisato che: “L’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990 è inapplicabile ai procedimenti diretti ad ottenere l’accesso ad atti, sia in base all’elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase sub procedimentale.” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 gennaio 2012 n. 30; cfr: Sez. I, 17 settembre 2013 n. 8309; TAR Milano, Sez. I, 28 maggio 2010 n. 1707).

NORME CORRELATE

L. 7/8/1990, n. 241

Pubblicato il 11/03/2019
N. 00417/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2018, proposto da
C. Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Grazia Ruggieri e dall’Avv. Silvia Fracasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Grazia Ruggieri in Lecce, Viale Francesco Lo Re n. 38;
contro
Comune di Bagnolo del Salento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
C. Vito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 3335 del 23 ottobre 2018, comunicata a mezzo P.E.C. in pari data, a firma del responsabile del servizio – assetto del territorio del Comune di Bagnolo del Salento, Ing. Daniele Accoto, con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 4 settembre 2018, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti con la suindicata istanza, con conseguente condanna del Comune all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi i difensori della parte ricorrente, Avv. Ruggieri e Avv. Fracasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Antonio C., con propria nota del 4 settembre 2018, chiedeva al Comune di Bagnolo del Salento di prendere visione ed estrarre copia “della concessione dell’area comunale sulla quale è stata edificata la sepoltura privata” dei genitori e della sorella, tutti “tumulati nell’edicola funeraria presente nel cimitero di Bagnolo del Salento con l’intitolazione <>”, “ovvero del titolo edilizio alla costruzione del citato manufatto, dell’istanza presentata e di tutti gli atti facenti parte della pratica edilizia”. La richiesta veniva proposta, precisava il C., “per tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale”.
2. Nel corso dell’istruzione della pratica, il Comune riceveva la nota di opposizione all’accesso del Sig. Vito C., fratello del richiedente, il quale deduceva che “non è dimostrato quale sia l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente da tutelare e collegata ai documenti dei quali è richiesto l’accesso medesimo, non essendo rilevanti in merito i rapporti di parentela del Sig. C. Antonio con i defunti tumulati all’interno dell’edicola”.
Con nota Prot. n. 335 del 23 ottobre 2018 il Comune notiziava Antonio C. dell’atto di opposizione “e per l’effetto” rigettava l’istanza di accesso.
3. Avverso il suddetto diniego Antonio C. proponeva ricorso affidato ai seguenti motivi: 1) “Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 22 della L. n. 241/1990 – Mancato preavviso del provvedimento negativo e violazione delle garanzie partecipative – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa”, con il quale censurava il provvedimento impugnato per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, e per difetto di motivazione. Il ricorrente deduceva inoltre di avere un interesse diretto all’accesso, costituito dalla necessità di tutelare il proprio diritto di entrare fisicamente nel luogo di tumulazione dei propri parenti e di essere sepolto nella cappella, intitolata alla Famiglia C.. Chiedeva dunque il ricorrente una pronuncia di accertamento del proprio diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 e di condanna del Comune all’ostensione dei documenti richiesti.
Il Comune e il controinteressato Vito C., pur ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2018 la causa veniva trattenuta in decisone.
4. Il diniego all’accesso adottato dal Comune di Bagnolo del Salento è illegittimo, per le ragioni che seguono.
4.1. Nel rigettare l’istanza di accesso del privato, la p.a. ha l’obbligo di indicare, ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990, i presupposti di fatto e di diritto che si pongono a fondamento del suddetto diniego. Nel caso di specie, il Comune di limitava a dare comunicazione ad Antonio C. che il di lui fratello si era opposto all’istanza formulata. L’intervenuta opposizione del controinteressato non è tuttavia circostanza idonea a esaurire l’onere motivazionale che sussiste in capo alla p.a.. Il provvedimento è dunque carente di motivazione e adottato in violazione del citato art. 3, con conseguente fondatezza delle censure rilevate in tal senso dal ricorrente.
4.2. Non risulta fondata, invece, la doglianza afferente all’omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 241/1990. L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in termini condivisi dal Collegio, sul punto ha infatti precisato che: “L’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990 è inapplicabile ai procedimenti diretti ad ottenere l’accesso ad atti, sia in base all’elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase sub procedimentale.” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 gennaio 2012 n. 30; cfr: Sez. I, 17 settembre 2013 n. 8309; TAR Milano, Sez. I, 28 maggio 2010 n. 1707).
4.3. Per quanto espresso al punto 4.1, il ricorso è fondato e merita accoglimento, e per l’effetto deve annullarsi il diniego all’accesso impugnato nel presente giudizio.
5. Sussiste, in capo al C., il diritto di accedere alla documentazione richiesta. La disponibilità degli atti è infatti per esso necessaria al fine di tutelare in giudizio il reclamato diritto di fare visita al sepolcro degli strettissimi congiunti deceduti –alla traslazione della cui salma nella cappella de qua lo stesso ricorrente aveva manifestato il proprio consenso–, oltre che per l’accertamento giudiziale del diritto di entrare nel manufatto cimiteriale e di fruire dello stesso – manufatto che il ricorrente afferma essere stato realizzato anche con proprie risorse e all’interno del quale vorrebbe in futuro essere tumulato,il cui godimento è disciplinato in virtù degli atti Comunali oggetto dell’istanza di accesso, che ne autorizzavano altresì la realizzazione – . La titolarità di tali diritti, alla valutazione della cui sussistenza e alla tutela dei quali sono infatti strumentali ed essenziali gli atti richiesti, viene reclamata dal ricorrente e, per quanto consta, contestata dal fratello che, stando a quanto dedotto in ricorso, ne impedisce l’effettivo esercizio ad Antonio C..
6. Accertata la sussistenza del diritto d’acceso in capo al ricorrente, nonché l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione interpellata, ritiene il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l’annullamento del rigetto impugnato e ordinarsi alla p.a. di provvedere all’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza ostensiva formulata da Antonio C., con facoltà per il ricorrente di estrarre copia di quelli di ritenuta utilità.
7. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Comune di Bagnolo del Salento. Ritiene il Collegio che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese con riferimento a Vito C., controinteressato non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego all’accesso adottato dal Comune di Bagnolo del Salento in data 23 ottobre 2018 e ordina all’Amministrazione comunale intimata di esibire – entro quindici giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza – i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti avanzata dal ricorrente il 4 settembre 2018, con facoltà per quest’ultimo di estrarne copia.
Condanna il Comune di Bagnolo del Salento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (Mille/00) oltre accessori di legge, maggiorata delle somme versate a titolo di contributo unificato. Spese compensate nei confronti di Vito C..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Katiuscia Papi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Katiuscia Papi Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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