Tar Lombardia, Sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 2908

Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 2908
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2014, proposto da:
Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Tamos, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Piceno, 14/A;
contro
Comune di Cozzo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro e Paolo Re, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cerva, 20;
nei confronti di
For Work Global Service Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Gili e Andrea Carapellucci, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
per l’annullamento
dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara d’appalto di cui al servizio di pulizia e gestione degli edifici e delle proprietà immobiliari (pulizia municipio, manutenzione verde e servizi cimiteriali) e servizio di pulizia strade da svolgere nei Comuni di Cozzo, Langosco e Nicorvo (CIG 5~94883382), unitamente a tutti gli atti antecedenti e conseguenti comunque connessi o presupposti al petitum del presente ricorso, tra cui, in particolare:
– la lettera di invito per la procedura negoziata di cottimo fiduciario;
– il capitolato d’appalto e la correlativa deliberazione di GC n. 35/2013;
– il verbale di gara del 13/03/2014 e i relativi allegati;
– la determinazione n. 120/2013 del Direttore Generale;
– la determinazione n. 41 del 13/0312014, il contratto d’appalto stipulato in data 28/03/2014;
– il provvedimento di rigetto della diffida/istanza inoltrata all’amministrazione ex art. 243 bis D.lgs. 163/2006 il 22/04/2014 (prot. 499/2014);
– le comunicazioni trasmesse dalla PA in data 08/05/2014 Prot. 466/2014 – Prot. 468/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cozzo e di For Work Global Service Società Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la società ricorrente ha proposto il presente ricorso per i dedotti motivi di legittimità;
che, successivamente all’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza n. 885/2014 del 27 giugno 2014, il Comune intimato ha provveduto ad annullare in via di autotutela i provvedimenti impugnati con delibera di G.C. n. 17 del 23 luglio 2014, deliberando, altresì, l’aggiudicazione dell’appalto a parte ricorrente, successivamente formalizzata anche con la stipula del contratto, e affidando alla stessa l’esecuzione immediata del servizio;
che deve essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, dovendo ritenersi del tutto soddisfatta la pretesa di parte ricorrente;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata e la società controinteressata, in via solidale, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di parte ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 3000, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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