TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737
MASSIMA
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737
Qualora le norme regolamentari locali prevedano canoni periodici a titolo di manutenzione dei sepolcri, anche distinguendo per tipologie di sepolcri, non sussiste risulta vizio di indeterminatezza, quando tali norme mirino a disciplinare gli oneri generali di manutenzione e gestione cimiteriale, stabilendo un contributo a carico di coloro che abbiano in concessione una tomba di famiglia all’interno del cimitero, che, pertanto, si pone come disciplina specifica e derogatoria rispetto a precedenti disposizioni regolamentari, le quali trovano applicazione alle restanti sepolture. Considerate le specifiche caratteristiche delle tombe di famiglia rispetto alle altre sepolture cimiteriali, non può ritenersi integrato un vizio di disparità di trattamento, configurabile unicamente nell’ipotesi in cui sia riservato un trattamento diversificato a fattispecie identiche. Non sussiste duplicazione di costi già sostenuti, se sia stato evidenziato che le concessioni perpetue di tombe di famiglia non comprendono costi di manutenzione, mentre le concessioni novantanovennali prevedono comunque espressamente l’obbligo per i concessionari di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e alle sue successive modifiche, osservandosi – per quest’ultima categoria di concessioni – che la circostanza dell’avvenuto assolvimento, già all’atto di acquisto della concessione, dell’onere di sostenere parte dei costi di manutenzione e gestione cimiteriale avrebbe potuto essere stata eventualmente fatta valere dagli interessati censurando un singolo invito a pagare e con riferimento al contratto di concessione sottoscritto e alle somme già versate, anziché a vizi della disciplina di applicazione generale
NORME CORRELATE
Pubblicato il 09/08/2019
N. 00737/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2017, proposto da Luigi B., Aldo Bi., Luigi f., Franco G., Maltini D., Marita T., Piera T., rappresentati e difesi dall’avvocato Ilaria Castagnoli, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;
contro
Comune di Solferino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C;
per l’annullamento
– dell’articolo 56, comma 5 del Nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Solferino, approvato con delibera del Consiglio comunale n.14 del 7 aprile 2016, con il quale è stato regolamentato il costo di manutenzione delle tombe di famiglia;
– della delibera della Giunta comunale n. 30 del 13 aprile 2016, avente ad oggetto l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali per l’anno 2016;
– della delibera del Consiglio comunale n. 34 del 21 giugno 2016, che ha approvato il bilancio di previsione, nella parte in cui richiama la delibera di Giunta n. 30/2016, avente ad oggetto l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali – anno 2016;
– della delibera del Consiglio comunale n. 51 del 22 settembre 2016, che ha approvato l’interpretazione autentica dell’espressione contenuta nell’articolo 83, comma 4 del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Solferino;
nonché di tutti gli atti conseguenti e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Solferino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti sono titolari di concessioni amministrative per l’uso di aree e manufatti cimiteriali nel cimitero comunale del Comune di Solferino (MN).
2. Con il ricorso in epigrafe essi instano per l’annullamento delle disposizioni regolamentari e degli atti amministrativi attuativi che hanno previsto l’addebito dei costi di manutenzione e gestione cimiteriale ai concessionari di tombe di famiglia, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, calcolate in ragione del numero di posti in concessione.
3. Lamentano i ricorrenti che sulla base di tali atti tra il 17 e il 18 dicembre 2016 essi hanno ricevuto dal Comune di Solferino l’invito a provvedere al pagamento delle tariffe per l’anno 2016.
4. Denunciano quindi l’illegittimità degli atti avversati, per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo della indeterminatezza, della illogicità, della disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta della regolamentazione contenuta nell’art. 56 comma 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Solferino;
II. Violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo della indeterminatezza, della illogicità e contraddittorietà, della disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta della delibera G.C. n. 30 del 13.04.16 avente ad oggetto l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali del Comune di Solferino, nonché violazione e vizi del procedimento; incompetenza dell’organo emanante;
III. Violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della ingiustizia manifesta, della contraddittorietà e della irragionevolezza della motivazione contenuta nella delibera C.C. n. 51 del 22.09.16 con la quale viene fornita interpretazione autentica dell’art. 83 comma 4 in relazione al termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 56 Reg.
5. Si è costituito in giudizio l’intimato comune di Solferino, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività, considerato che l’atto introduttivo è stato notificato all’amministrazione solamente in data 14 febbraio 2017, a distanza di mesi dalla pubblicazione degli atti gravati, pur essendo gli stessi immediatamente lesivi per i ricorrenti. Nel merito l’amministrazione civica denuncia l’infondatezza dei motivi di impugnazione, chiedendo la reiezione del gravame.
6. Gli esponenti sostengono, per contro, la tempestività dell’impugnativa, evidenziando che il regolamento e gli altri atti attuativi di carattere generale impugnati, pur essendo i destinatari interessati nominativamente individuabili, non sono stati ad essi notificati o comunicati personalmente, essendosi l’amministrazione comunale limitata a pubblicarli all’albo pretorio; individuano quindi il dies a quo del termine di impugnazione nel momento della piena conoscenza della portata dispositiva e della lesività giuridica degli atti avversati e quindi nella data di notifica degli “inviti a pagare”.
7. All’udienza pubblica del 10 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere innanzitutto esaminata la preliminare eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente amministrazione, ad avviso della quale il <i>dies a quo</i> per la proposizione del gravame andrebbe individuato nella data di pubblicazione all’albo pretorio degli atti avversati e, quindi, sarebbe abbondantemente decorso il termine di 60 giorni di impugnazione ex articolo 29 c.p.a., avendo i ricorrenti notificato il ricorso al Comune solo in data 14 febbraio 2017.
2. L’eccezione è fondata nei termini di seguito esposti.
3. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.”
4. In virtù dell’articolo 21 bis della legge 241 del 1990 la comunicazione o notificazione individuale è prevista, come condizione di efficacia dell’atto, solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, che costituiscono atti recettizi. Prevede, infatti, detta disposizione che: “1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
5. Avendo l’odierno gravame ad oggetto atti a carattere generale che non richiedevano la comunicazione individuale, il dies a quo per la loro impugnazione va individuato nella scadenza del termine di pubblicazione, che ne determina la presunzione legale di conoscenza (Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 1178; Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22).
6. Va evidenziato, inoltre, che l’onere di immediata impugnazione non può essere contestato in ragione della asserita mancanza di immediata lesività degli atti in questione, atteso che, ancorché il regolamento si limitasse a prevede genericamente ed astrattamente il principio del riparto dei costi di manutenzione cimiteriale rinviandone la quantificazione ad atto di giunta, la delibera della Giunta comunale n. 30 del 13 aprile 2016 ha stabilito l’entità della tariffa annuale e la delibera del consiglio comunale n. 51 del 22 settembre 2016 ha sancito la decorrenza di tale obbligo già dall’anno 2016, di talché non può essere negato il carattere direttamente lesivo di tali atti. Conseguentemente fin dalla loro pubblicazione sussisteva, per gli esponenti, un interesse concreto ed attuale a chiederne l’annullamento.
7. Il ricorso è quindi tardivo.
8. Tanto premesso il gravame è anche infondato nel merito.
9. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano il contrasto del comma 5 dell’articolo 56 del nuovo regolamento di polizia mortuaria con i principi di imparzialità, di trasparenza e di ragionevolezza che devono informare l’azione amministrativa. La disposizione in questione si presterebbe -secondo gli esponenti- ad una pluralità di interpretazioni tutte illogiche, contraddittorie ed irragionevoli.
10. La norma di cui è questione, che si colloca al comma 5 dell’articolo rubricato “Manutenzione, canone annuo”, dopo la previsione (recata dal comma 4) secondo la quale “La manutenzione ordinaria e straordinaria dei porticati, delle aree di pertinenza e delle aree comuni del Cimitero sono a carico del Comune. Il costo di manutenzione e gestione cimiteriale a carico di ogni singolo loculo, ossario, nicchia per singole urne cinerarie è già compreso nel costo dello stesso all’atto della concessione”, prevede che: “Per quanto riguarda invece le tombe di famiglia, il costo di manutenzione sarà addebitato annualmente in ragione del numero dei posti in concessione, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.”.
11. Secondo i ricorrenti la disposizione non chiarirebbe la tipologia di costi di manutenzione da addebitare ai titolari di tombe di famiglia, considerato il fatto che tali costi sono in parte già compresi negli oneri di acquisto della concessione; determinerebbe inoltre una disparità di trattamento rispetto ai titolari di altre tipologie di tomba.
12. La censura è priva di pregio. La norma avversata non risulta inficiata dal lamentato vizio di indeterminatezza, atteso che essa mira a disciplinare gli oneri generali di manutenzione e gestione cimiteriale, stabilendo un contributo a carico di coloro che abbiano in concessione una tomba di famiglia all’interno del cimitero. Essa si pone pertanto come disciplina specifica e derogatoria rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari, che trovano applicazione alle restanti sepolture. Ulteriormente, considerate le specifiche caratteristiche delle tombe di famiglia rispetto alle altre sepolture cimiteriali, non può ritenersi integrato il rilevato vizio di disparità di trattamento, configurabile unicamente nell’ipotesi in cui sia riservato un trattamento diversificato a fattispecie identiche, circostanza che nella specie non ricorre.
13. Sotto il profilo della denunciata duplicazione di costi già sostenuti, l’amministrazione ha evidenziato che le concessioni perpetue di tombe di famiglia non comprendono costi di manutenzione, mentre le concessioni novantanovennali prevedono comunque espressamente l’obbligo per i concessionari di uniformarsi alle disposizioni del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e alle sue successive modifiche; va rilevato ulteriormente -per quest’ultima categoria di concessioni- che la circostanza dell’avvenuto assolvimento, già all’atto di acquisto della concessione, dell’onere di sostenere parte dei costi di manutenzione e gestione cimiteriale doveva eventualmente essere fatta valere dagli interessati censurando il singolo invito a pagare e facendo riferimento al contratto di concessione sottoscritto e alle somme già versate piuttosto che a vizi della disciplina di applicazione generale.
14. Con il secondo motivo viene censurata l’illegittimità della approvazione delle tariffe per l’anno 2016 per violazione dell’art. 42 comma 1 lett. f) del T.U.E.L., che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote di tributi già istituiti, e quindi le decisioni attinenti non all’an, ma al quantum del prelievo. La delibera sarebbe inoltre viziata per carenza di motivazione, non essendo chiarito l’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione è pervenuta alla determinazione delle tariffe.
15. Il rilievo di difetto di incompetenza non risulta di immediata comprensione, atteso che nel caso di specie -nel rispetto del riparto di competenze richiamato dai ricorrenti- l’introduzione della nuova tariffa (ovvero la determinazione sull’an del tributo) è stata effettuata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7/04/2016 di approvazione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale (e, successivamente, con la delibera “interpretativa” della norma transitoria), mentre la Giunta Comunale, in forza del disposto dell’art. 88 del regolamento, con delibera n. 30 del 13 aprile 2016 ha provveduto unicamente ad aggiornare e determinare le tariffe cimiteriali (stabilendo quindi il quantum del tributo). Inoltre, con riferimento all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, va evidenziato che per gli atti di carattere generale ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 e dell’articolo 13 della legge 241/90 la motivazione non è dovuta.
16. Con il terzo motivo gli esponenti lamentano che illegittimamente i nuovi oneri hanno trovato applicazione già dall’anno di entrata in vigore della nuova disposizione regolamentare, in virtù dell’interpretazione autentica fornita dal Consiglio Comunale con delibera n. 51, di data 3 ottobre 2016. Tale deliberazione dichiara che la disposizione transitoria, secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 56 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento” (articolo 83 comma 4), è il frutto di un refuso e che va quindi correttamente intesa nel senso che “Le disposizioni di cui all’art. 56 hanno decorrenza a partire dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento”. Gli esponenti denunciano che detta delibera sarebbe illegittima per violazione dell’articolo 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, in quanto la lettura della norma transitoria non è riconducibile né ad un’interpretazione letterale né ad una teleologica dell’originaria disposizione, come dichiarato nell’atto, ma recherebbe in realtà una evidente riformulazione della norma; detta modifica sarebbe illegittima perché l’organo deliberante non avrebbe i poteri per incidere, modificandola, sulla originaria norma regolamentare.
17. Ancorché risulti condivisibile il rilievo secondo cui la disposizione introdotta dalla delibera del Consiglio comunale n. 51 del 22 settembre 2016 non possa essere pacificamente qualificata come di mera “interpretazione autentica” della norma transitoria recata dal regolamento comunale, costituendo piuttosto una modifica della stessa, va evidenziato come detta disposizione sia stata introdotta dal Consiglio comunale, quindi dall’organo competente ad approvare e a modificare il regolamento, risultando conseguentemente legittima.
18. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
19. Attesa la peculiarità della controversia si ritengono peraltro sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Elena Garbari, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Elena Garbari)
IL PRESIDENTE (Roberto Politi)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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