TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 5 agosto 2020, n. 3524

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 5 agosto 2020, n. 3524

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 5 agosto 2020, n. 3524

Pur tenendosi conto delle modalità, in sede locale, di rilascio delle concessioni di suoli cimiteriali, avvenuto con un elenco nominativo allegato alle deliberazioni della giunta comunale, senza indicazione dei dati anagrafici e della residenza dei numerosi concessionari, l’avvio del procedimento di decadenza era stato reso noto agli interessati con avviso reso pubblico mediante suo inserimento nell’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nonché mediante affissioni all’ingresso del cimitero comunale e apposizione di appositi cartelli sui singoli lotti oggetto delle concessioni, modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza ritenute pienamente legittime ai sensi dell’art. 8, comma 3 L. 7/8/1990, n. 241, trattandosi di destinatari numerosi e non facilmente individuabili, in quanto le concessioni erano state rilasciate mediante semplice elenco nominativo dei concessionari allegato a delibere molto risalenti nel tempo, senza alcuna indicazione di dati anagrafici. Ciò non ostante, avrebbe dovuto provvedersi ad effettuare la comunicazione individuale all’interessato, e non procedersi con la sola pubblicazione nell’albo pretorio, non potendo essere condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato legittimo comunicare l’avvio del procedimento di decadenza con un avviso pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché affisso all’ingresso del cimitero comunale e apposto, su appositi cartelli, sui singoli lotti oggetto di concessioni, trattandosi di destinatari numerosi e non facilmente individuabili, tanto più quando vi fossero state elezioni di domicilio, sicché non si vede come possa sostenersi che i destinatari del provvedimento, non fossero facilmente individuabili.

NORME CORRELATE

L. 7/8/1990, n. 241

Pubblicato il 05/08/2020
N. 03524/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02235/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2235 del 2019, proposto da
Giuseppa L., rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Marocco e dall’avv. Giuseppe Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso detti difensori in Napoli, alla piazza Bovio, 8;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la Segreteria Generale del TAR Campania-sede di Napoli;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
della comunicazione di annullamento dell’autorizzazione n. 1 del 8.1.2019, notificata il 20.3.2019, con la quale il Comune di Afragola ha rilasciato l’autorizzazione edilizia per l’edificazione di una cappella gentilizia di tipo G, contraddistinta al lotto n. VD12/09, nonché della deliberazione n. 746 del 30.7.2015 e di tutti gli atti presupposti o ad essi consequenziali, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 1° luglio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 70/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
<strong>FATTO</strong>
Con ricorso iscritto al n. 2235 dell’anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
– di aver ricevuto, in data 20.3.2019, comunicazione di annullamento della “<i>autorizzazione n. 1 del 8.1.2019</i>” per l’esecuzione di una cappella gentilizia di tipo G, lotto contraddistinto al VD12/09, all’’interno del suolo cimiteriale del comune di Afragola;
– che la suindicata nota di revoca dell’autorizzazione in questione risultava fondata sulla Determina dirigenziale n. 746 del 30.07.2015, mai notificatale, né comunicatale, ed anch’essa dunque impugnata;
– che la Determina dirigenziale n. 746 era viziata perché l’allora concessionario, Salvatore G., dante causa di essa ricorrente, aveva presentato rituale richiesta di edificazione, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 150 del Regolamento comunale di polizia mortuaria;
– che il G. Salvatore, dante causa della ricorrente, unitamente a Giovanni G., quali concessionari di un lotto identificato al n. VD12/09 all’interno del cimitero di Afragola, in forza di contratto di cessione di suolo del 09.10.1995 (rep. 1494), così come deliberato dalla G.M. (delib. G.M. 915/1985 e 1164/1985), avevano presentato, per ben due volte, rituale richiesta di concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una cappella gentilizia: la prima volta, con domanda del 15.5.1996 (prot. n. 8832), sulla quale la P.A. non si è mai pronunziata;
– che in data 16 ottobre 2014 (prot. n. 29948) il de cuius aveva provveduto a presentare per la seconda volta la richiesta di licenza edilizia, allegando il relativo progetto, redatto dal tecnico ing. Troiano, e pagando i relativi oneri;
– che, con documento depositato presso il Comune di Afragola il 22.5.2014 (prot. n. 15913), il de cuius Salvatore G. aveva comunicato, tra l’altro, di eleggere domicilio, per qualsiasi comunicazione relativa alla richiesta di concessione edilizia in parola, presso lo Studio dell’avv. Giovanni G. in Casoria, alla Via Nazario Sauro, 98, indicando, altresì, recapiti di telefonia mobile, fissa, di mail e pec;
– che, infatti, con comunicazione a Salvatore G. notificata proprio presso il suddetto studio dell’avv. Giovanni G., il Comune di Afragola erroneamente aveva rilevato che il concessionario non si trovava nelle condizioni di al comma 2 dell’art. 150 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del quale «Trascorso il termine di mesi sei senza che i concessionari abbiano presentato ai sensi dell’art. 90 il progetto dell’opera da realizzare, è dichiarata la decadenza della concessione dell’area ai sensi dell’art. 114 del Regolamento». Tuttavia, in riscontro alla detta nota, con comunicazione del 12 agosto 2014, Salvatore G. aveva evidenziato l’erroneità della posizione dell’Ente Comunale, per aver pienamente ottemperato al disposto di cui al primo comma dell’art. 150 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del quale «I concessionari di aree nel locale cimitero che non hanno presentato ancora la richiesta di edificazione con il relativo progetto dell’opera da realizzare, […] possono presentare, entro il termine perentorio di mesi sei dall’entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta ai sensi dell’articolo 90 dello stesso». Difatti, evidenziava nella richiamata nota il G., la domanda per ottenere concessione per eseguire i lavori edili era stata presentata – senza alcun successivo riscontro – già il 15 maggio 1996 (prot. n. 8832);
– che, con autorizzazione n. 1 del 8.1.2019, il Dirigente del Comune di Afragola, vista – tra le altre – la richiesta pervenuta al Protocollo Generale il 16 ottobre 2014, al n. 29948 presentata da G. Salvatore, visto che in data 15.5.1996 – prot. 8832 il richiedente aveva già fatto richiesta per la realizzazione di una cappella gentilizia nel locale cimitero, rilasciava a L. Giuseppa, coniuge ed erede di G. Salvatore, nelle more deceduto in data 28.06.2016, il permesso di costruire la suddetta cappella gentilizia di tipo G sul sopra richiamato lotto di terreno sito all’interno del cimitero di Afragola, secondo il progetto all’uopo presentato già da parte del de cuius;
– che in data 10.01.2019, tuttavia, l’amministrazione municipale provvedeva a notificare alla L. una comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della prefata autorizzazione per l’esecuzione della cappella gentilizia di tipo G all’interno del cimitero comunale di Afragola, posto che “<i>a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti presso gli archivi cartacei e telematici dell’ufficio cimitero del comune di Afragola si apprendeva che con determinazione dirigenziale n. 746 del 30.07.2015 il dirigente pro tempore del settore servizi alla città determinava la decadenza, ai sensi dell’art. 150 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, della concessione del suolo cimiteriale rilasciata per il lotto VD12/09 al sig. G. Salvatore, nato ad Afragola il 06.01.1926, liberando da ogni vincolo il predetto suolo</i>”.
La ricorrente instava, quindi, per l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 26.06.2019, con ordinanza n. 1021/2019, l’istanza cautelare veniva accolta, con adozione di un provvedimento propulsivo.
All’udienza del 1° luglio 2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. 18/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 70/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) il provvedimento di annullamento è illegittimo, in quanto viziato risulta il presupposto provvedimento di revoca decadenziale della concessione di suolo cimiteriale rilasciata in favore del <i>de cuius</i> G. Salvatore in forza di delibere di G.M. 915/1985 e 1164/1985, poiché giammai pervenuto a conoscenza del de cuius concessionario; infatti, la p.a. aveva proceduto con comunicazione pubblicata all’albo pretorio, stante l’affermata irreperibilità del concessionario interessato e la risalenza nel tempo degli atti; ma tale assunto era palesemente erroneo, perché il G. aveva esattamente indicato la propria residenza, mai cambiata, e soprattutto aveva eletto domicilio, per qualsiasi comunicazione relativa alla richiesta di concessione edilizia in parola, presso lo Studio dell’avv. Giovanni G., in Casoria, alla Via Nazario Sauro, 98, indicando, altresì, recapiti di telefonia mobile, fissa, di mail e pec;
2) sull’istanza del G., completa di tutti i suoi requisiti, si sarebbe formato il silenzio assenso; inoltre, l’art. 150 del regolamento comunale non sarebbe stato applicabile, essendosi già formato il diritto soggettivo al sepolcro.
L’Amministrazione eccepisce che, tenuto conto delle modalità di rilascio delle concessioni di suoli cimiteriali, avvenuto con un elenco nominativo allegato alle deliberazioni G.C. 915/1985 e 1164/1985, senza indicazione dei dati anagrafici e della residenza dei numerosi concessionari, l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi del menzionato art. 150 del regolamento era stato reso noto agli interessati con avviso reso pubblico mediante suo inserimento nell’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nonché mediante affissioni all’ingresso del cimitero comunale e apposizione di appositi cartelli sui singoli lotti oggetto delle concessioni. Prosegue osservando che tali modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza erano da ritenersi pienamente legittime ai sensi dell’art. 8 comma 3 legge n. 241/90, trattandosi di destinatari numerosi e non facilmente individuabili, in quanto le concessioni erano state rilasciate mediante semplice elenco nominativo dei concessionari allegato a delibere molto risalenti nel tempo, senza alcuna indicazione di dati anagrafici.
In memorie depositate in data 28.05.2020 ed in data 10.06.2020 la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
È infatti fondata la prima censura. Come già osservato in sede cautelare, avrebbe dovuto provvedersi ad effettuare la comunicazione individuale all’interessato, e non procedersi con la pubblicazione nell’albo pretorio. Non è infatti condivisibile la tesi del Comune, secondo cui sarebbe stato legittimo comunicare l’avvio del procedimento di decadenza con un avviso pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché affisso all’ingresso del cimitero comunale e apposto, su appositi cartelli, sui singoli lotti oggetto di concessioni, trattandosi di destinatari numerosi e non facilmente individuabili. La parte ricorrente aveva infatti provveduto ad un’elezione di domicilio, sicché non si vede come possa sostenersi che essa, destinataria del provvedimento, non fosse facilmente individuabile.
Dunque, la pronunziata decadenza della concessione di suolo cimiteriale risulta illegittimamente adottata, essendo stato violato il principio del contraddittorio procedimentale; con la conseguenza che viene ad essere viziato anche il successivo provvedimento di annullamento dell’autorizzazione n. 1/2019 del Comune di Afragola (alla realizzazione di una cappella gentilizia), una volta venuto meno l’unico presupposto su cui lo stesso è stato fondato.
Peraltro, va notato che parte ricorrente ha documentato come fosse stato ben rispettato il disposto di cui all’art. 150 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Afragola, avendo l’originario intestatario della concessione cimiteriale presentato all’ente pubblico, già in data 15.5.1996, un’istanza per realizzare un monumento funebre (con allegato il relativo progetto); istanza poi riformulata in data 16.10.2014.
Non è invece fondata la seconda censura. Invero, va detto che l’invocato disposto di cui all’art. 20 DPR 380/2001 (a prescindere da ogni questione circa la sua rilevanza ratione temporis), in ogni caso ha ad oggetto gli ordinari permessi di costruire, e perciò non risulta applicabile nella fattispecie qui in discussione, riguardante un tipo di provvedimento del tutto diverso (cioè la realizzazione di un monumento funebre), implicante la verifica del rispetto anche di normative ulteriori rispetto a quella edilizia (per casi analoghi, cfr TAR Campania-Napoli, n. 1173 del 17.3.2020; TAR Campania-Napoli, n. 590 del 7.2.2020; TAR Campania-Napoli n. 4711 del 3.10.2019; TAR Lazio-Roma n. 1461 del 5.2.2019).
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2235 dell’anno 2019, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna il Comune di Afragola a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi agli avv.ti Luca Marocco e Giuseppe G., procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 70/2020, con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Guglielmo Passarelli Di Napoli)
IL PRESIDENTE (Michelangelo Maria Liguori)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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