TAR Campania, Napoli, Sez. III, 26 agosto 2021, n. 5627

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 26 agosto 2021, n. 5627

Pubblicato il 26/08/2021
N. 05627/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01909/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2017, proposto da A.N.I.F.A. – Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano con domicilio fisico eletto presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad opponendum:
A.C.I.T.O.F. Associazione Campana Imprese Trasporti Onoranze Funebri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- della determinazione presidenziale n. 9 del 08/02/2017 del Comune di Napoli
– del parere della Consulta delle Attività funebri e Cimiteriali della Regione Campania del 09/11/2016, parte integrante della su detta determinazione, in quanto emesso relativamente ad aspetti che travalicano i suoi compiti istituzionali e non di sua competenza.
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non espressamente indicato;
nonché per la condanna
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 – tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – la dott.ssa Rosalba Giansante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 14 aprile e 26 maggio 2017 e depositato il 12 maggio 2017, l’A.N.I.F.A. – Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane – ha chiesto l’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio SUAP e del Direttore Centrale Patrimonio del Comune di Napoli n. 9 dell’8 febbraio 2017 e del parere della Consulta delle Attività funebri e Cimiteriali della Regione Campania del 9 novembre 2016, parte integrante della suddetta determinazione, nonché la condanna del Comune resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di tutela della concorrenza e di apertura dei mercati Cost. art. 117, comma 2, lett. e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 artt. 14 – 19 in attuazione direttiva 2006/123/CE, (in tema di titolo abilitativo);
2) Illegittimità costituzionale dell’obbligo dotazione minima di dipendenti e l’applicabilità di alcune tipologie di contratti per il reclutamento del personale.
3) Violazione e falsa applicazione legge regionale n. 12 del 24/11/2001 e s.m.i. art 3 e ss. eccesso di potere e incompetenza della Consulta regionale delle attività funebri e cimiteriali.
Il Comune di Napoli si è costituito a resistere in giudizio con atto di stile e ha successivamente prodotto documentazione e una memoria in data 31 maggio 2017, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad una delle parti resistenti, Consulta della Attività funebri e Cimiteriali della Regione Campania, avendo parte ricorrente impugnato sia la determinazione dirigenziale n. 9 dell’8 febbraio 2017 che il parere, ivi richiamato, reso dalla Consulta, nonché per ulteriori profili; in particolare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della determinazione n. 61/2015 del Comune di Napoli con cui è stato sancito il superamento del regime della SCIA con quello dell’autorizzazione ed in quanto l’associazione ricorrente non avrebbe esibito in giudizio né lo statuto e né l’atto autorizzativo all’instaurazione del giudizio, il che impedirebbe la verifica sia della legittimazione ad agire, sia dello stesso interesse a tutela del quale si chiede la pronunzia giurisdizionale. Ha dedotto, comunque, l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
In data 1° giugno 2017 l’A.C.I.T.O.F., Associazione Campana Imprese Trasporti Onoranze Funebri, ha depositato l’atto di intervento ad opponendum con il quale ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’atto presupposto – determinazione n. 61/2015 – effettivamente lesivo dell’interesse azionato in giudizio, in quanto il lamentato superamento del regime della SCIA è stato sancito non con la determina impugnata bensì con la determinazione dello stesso SUAP n. 61 del 24 giugno 2015, non impugnata dalla ricorrente; ha dedotto, comunque, l’infondatezza del ricorso nel merito e ha concluso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 793 del 7 giugno 2017 questa Sezione,
Considerato che non appare rilevabile un pregiudizio grave ed irreparabile nella sfera giuridica della ricorrente Associazione, mostrandosi il provvedimento finalizzato piuttosto al controllo dei requisiti delle Imprese esercenti l’attività, senza determinare allo stato a loro carico alcuna conseguenza negativa;”,
ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Comune di Napoli ha depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della determina n. 61/2015, per omessa notifica ad una delle parti resistenti e per difetto di legittimazione, non risultando versato in atti né lo statuto, nè l’atto autorizzativo all’instaurazione del giudizio, ed ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso stesso in quanto, successivamente alla proposizione dell’odierno gravame, essa amministrazione comunale ha adottato la Determinazione n. 32 del 29 maggio 2017 del Servizio SUAP e della Direzione Centrale Patrimonio recante “Integrazioni alla Determinazione n. 9 del 08/02/2017 inerente alle indicazioni operative connesse al rilascio del titolo abilitativo aggiornato alla normativa vigente per le imprese funebri e/o filiali di imprese funebri operanti nell’ambito del territorio del Comune di Napoli”, depositata in giudizio in data 7 giugno 2017 e rimasta inoppugnata, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Parte ricorrente ha prodotto note di replica contestando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della determina n. 61/2015, in quanto a suo avviso irrilevante alla luce del petitum sostanziale del ricorso stesso, e chiedendone l’accoglimento.
All’udienza del 6 luglio 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Napoli con la memoria del 31 maggio 2017 e ribadita nella memoria del 4 giugno 2021, in quanto l’associazione ricorrente non avrebbe esibito in giudizio né lo statuto e né l’atto autorizzativo all’instaurazione del giudizio, il che impedirebbe la verifica sia della legittimazione ad agire, sia dello stesso interesse a tutela del quale si chiede la pronunzia giurisdizionale.
L’eccezione è fondata.
Ed invero parte ricorrente si è limitata a rappresentare nel ricorso di avere come oggetto la valorizzazione e la promozione dell’attività funeraria, nonché la funzione di coordinamento dell’attività delle imprese funebri sul territorio nazionale ed in particolare nell’ambito del territorio campano dove registrerebbe un gran numero di associati, pertanto tutti gli atti normativi e amministrativi che incidono sull’attività tipica delle imprese e delle associazioni di settore rivestirebbero interesse per l’associazione stessa, ma non ha prodotto in atti il proprio statuto volto a provare quanto solo asseritamente affermato, come era suo onere. Né ha provveduto in merito a seguito della eccezione sollevata da parte resistente in ordine alla sua legittimazione ad agire.
Inoltre la procura alle liti risulta rilasciata dal Presidente e legale rappresentante dell’associazione ma non avendo prodotto in giudizio lo statuto non è dato comprendere se, come condivisibilmente sostenuto dal Comune di Napoli, il Presidente abbia il potere di decidere sulla proposizione di azioni giudiziale, ben potendo prevedere lo statuto l’attribuzione della rappresentanza legale anche in giudizio e quindi come tale limitata alla sola legittimazione processuale passiva, richiedendosi invece per la legittimazione processuale attiva la previa adozione di un atto di straordinaria amministrazione da parte dell’organo competente, consiglio direttivo o assemblea (cfr.T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 29).
Parte ricorrente avrebbe dovuto produrre in giudizio, pertanto, il proprio statuto sia al fine della prova della legittimazione processuale attiva del Presidente, risultando quest’ultimo nella procura alla presente lite solo quale legale rappresentante, sia al fine della prova della rilevanza della questione per cui è causa per le finalità statutarie perseguite dall’associazione stessa e, quindi, al fine della verifica dell’interesse ad agire nel presente ricorso.
Ed invero alla luce della condivisibile giurisprudenza, nel processo amministrativo la legittimazione attiva (e, dunque, l’intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2020, n. 6037).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova della legittimazione attiva ed interesse ad agire.
Il Collegio ritiene che sussistano motivi di equità per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui motivazione.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Rosalba Giansante)
IL PRESIDENTE (Anna Pappalardo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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