TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490
MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490
La previsione, regionale oltretutto data con atto amministrativo (art. 2, lett. e) D.G.R. (regione Campania) n. 731 del 27/11/2017), per cui la rimessa di mezzi funebri richieda essere allocata nel territorio comunale ovvero in comune “limitrofo e/o confinante”, costituisce requisito finalizzato ad assicurare che il carro funebre e le autovetture relative possano raggiungere nel più breve tempo possibile il comune oggetto dell’attività, esigenza che è garantita anche quando il comune non sia confinante, ma limitrofo. in base all’art. 14 delle preleggi, il criterio letterale deve primariamente muovere l’interprete nell’applicare la norma, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, allorché il tenore della disposizione consente di attribuirvi “il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva. Il primato dell’interpretazione testuale è un principio pacifico, che esprime l’assiomatica verità per cui l’ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. L’impiego dei termini quali sinonimi nel linguaggio comune (dettato dall’uso corrente dei vocaboli) non è d’impedimento all’attribuzione del diverso significato nel lessico giuridico, secondo quanto sopra considerato e avuto riguardo alla maggiore specificità del linguaggio tecnico.

NORME CORRELATE
https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Leggi/dpr90-285_21.htm
Pubblicato il 12/09/2019
N. 04490/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03179/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3179 del 2019, proposto da:
Ditta Onoranze Funebri K. s.r.l.s., con sede in Pietramelara – località Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvocati Renato Labriola e Domenico Delli Paoli, con domicilio digitale: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it;
contro
Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore avv. Pasquale Di Fruscio, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 19 e domicilio digitale: francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 2618 del 28/5/2019 del Responsabile SUAP, con cui è stata rigettata la s.c.i.a. del 5/2/2019, prot. n. 570, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di autorizzazione all’attività funebre nonché delle seguenti attività: trasposto salma; trasporto cadaveri, attività di trattamento tanatocosmesi o tanatoprassi; recupero di cadavere su disposizione dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici e privati; per quanto di interesse, dell’art. 2 lett. e) della delibera della Giunta regionale della Campania n. 731 del 27/11/2017 e dell’art. 11 lett. e) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell’11/8/2015; nonché per la declaratoria del risarcimento dei danni subiti e subendi dal diniego impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per la camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
– con l’impugnato provvedimento prot. n. 2618 del 28/5/2019 è stata denegata la richiesta della Società ricorrente di essere autorizzata a svolgere le attività in epigrafe indicate, di cui alla s.c.i.a. del 5/2/2019;
– nel provvedimento si considera che, essendo l’autorimessa nel Comune di Calvi Risorta, la ricorrente risulterebbe sprovvista di un locale conforme alle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 285 del 1990, sito nel territorio comunale ovvero in un comune “limitrofo e/o confinante”, secondo quanto prescritto dall’art. 2, lett. e), della D.G.R. n. 731 del 27/11/2017;
– viene in particolare addotto che “il Comune di Calvi Risorta non è confinante e/o limitrofo (anche in virtù del fatto che sono sinonimi) al Comune di Pietramelara”;
Precisato che l’oggetto del contendere e il punto controverso tra le parti attiene all’interpretazione dell’art. 2, lett. e), della cit. D.G.R. n. 731 del 27/11/2017, fondandosi il diniego su quanto da esso disposto, restandone esclusa ogni altra questione (in particolare, sulle previsioni del Regolamento comunale non esibito);
Rilevato che, con un unico motivo, la ricorrente deduce che:
– le espressioni “confinante” e “limitrofo” non sono sinonimi, desumendosi anche dal portale www.tuttitalia.it (contenente l’elenco dei Comuni italiani) che nel novero dei Comuni limitrofi sono annoverati i Comuni propriamente confinanti (di c.d. “prima corona”) e quelli di c.d. “seconda corona” (confinanti con i primi), ai quali appartiene Calvi Risorta in riferimento a Pietramelara;
– l’utilizzo della particella disgiuntiva nella delibera regionale denota che i termini sono adoperati quali alternativi (confinante “ovvero” limitrofo), cosicché è sufficiente che l’autorimessa sia posta in un Comune limitrofo;
– il requisito in parola è finalizzato ad assicurare che il carro funebre e le autovetture relative possano raggiungere nel più breve tempo possibile il Comune oggetto dell’attività, e tale esigenza è garantita pur allorquando il Comune non sia confinante ma limitrofo (nel caso di specie, risultando finanche una minore distanza di 7,7 Km. tra Calvi Risorta e Pietramelara, rispetto alla distanza di 8,1 Km. tra i Comuni confinanti di Formicola e Pietramelara);
Rilevato altresì che è nel contempo formulata la domanda di risarcimento dei danni per € 170.000,00, con riserva di documentare;
Ritenuto che il ricorso, limitatamente alla domanda impugnatoria, è meritevole di accoglimento alla stregua delle seguenti motivazioni:
a) l’art. 2, lett. a) della richiamata D.G.R. esige che alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo deve essere allegato il contratto di locazione o titolo di proprietà dell’autorimessa, “da ubicare necessariamente nel Comune ovvero in altro Comune confinante e/o limitrofo” (in possesso degli indicati requisiti di ordine igienico-sanitario e delle altre disposizioni cennate);
b) emerge dal tenore della disposizione che trattasi di ipotesi poste tra loro in alternativa, mediante l’utilizzo della particella disgiuntiva ”o” tra le espressioni adoperate (che, ove sinonime, avrebbe reso superfluo il riferimento anche ai Comuni limitrofi, bastando riferirsi a quelli confinanti);
c) in ragione di ciò, dal tenore letterale deriva che la norma opera una differenziazione tra Comuni confinanti e limitrofi (che non appare sganciata dalla realtà normata, come sembra emergere dalla consultazione del sito a cui fa riferimento la ricorrente);
d) in base all’art. 14 delle preleggi, il criterio letterale deve primariamente muovere l’interprete nell’applicare la norma, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, allorché il tenore della disposizione consente di attribuirvi “il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva” (Cass., sez. I, 18/6/2018 n. 16083; cfr., altresì, Cons. Stato, sez. III, 28/12/2017 n. 6129: “Il primato dell’interpretazione testuale è un principio pacifico, che esprime l’assiomatica verità per cui l’ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato”);
e) l’impiego dei termini quali sinonimi nel linguaggio comune (dettato dall’uso corrente dei vocaboli) non è d’impedimento all’attribuzione del diverso significato nel lessico giuridico, secondo quanto sopra considerato e avuto riguardo alla maggiore specificità del linguaggio tecnico;
Ritenuto quindi che, per quanto considerato, si palesa illegittimo il diniego e va accolto il ricorso, relativamente all’impugnazione del provvedimento, che deve essere conseguentemente annullato;
Ritenuto che la domanda risarcitoria va respinta, non rinvenendosi alcun profilo di danno dalla pronta definizione del giudizio e risultando la domanda risarcitoria, peraltro, sprovvista di qualsiasi prova o allegazione;
Ritenuto che, per la regola della prevalente soccombenza, le spese processuali in favore della Società ricorrente vanno poste a carico del Comune resistente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Renato Labriola che ha sottoscritto il ricorso e la memoria, dichiarandosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 2618 del 28/5/2019 del Responsabile SUAP.
Condanna il Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, il tutto con attribuzione all’avvocato Renato Labriola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Esposito Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

440 Posts

View All Posts
Follow Me :