TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1970

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1970

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1970
Il Consiglio comunale ha competenza sulla “disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”, mentre la disciplina di dettaglio spetta all’organo avente competenza residuale su tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e non riservati dalla legge al Consiglio.
La previsione di corresponsione anticipata sia del costo dell’inumazione sia di quello successivo relativo all’esumazione, consentendo, ragionevolmente, la copertura di tutti i costi necessari per la gestione della salma già al momento della sepoltura, semplificando la procedura ed evitando l’aggravio del bilancio comunale dovuto alla “esumazione d’ufficio” conseguente all’eventuale mancato versamento della tariffa da parte dell’interessato al momento in cui fosse maturato il lasso temporale necessario. Per quel che concerne la tariffa per l’inumazione perpetua (99 anni) essa è frutto dell’elaborazione di una metodologia ad hoc per gli appartenenti a quelle religioni che non prevedono l’esumazione del cadavere e, rispetto alle quali, l’offerta dei servizi cimiteriali ha ragionevolmente predisposto un servizio ed una tariffa specifica.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 25/05/2020
N. 01970/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03636/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2019, proposto da
Carmela R., rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, n. 15;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
A) della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Napoli n. 136 del 31 marzo 2019, pubblicata all’albo pretorio il successivo 4 aprile 2019, avente a oggetto la determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali;
B) ove e per quanto di interesse per la ricorrente, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio 2006, come successivamente modificato;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato trasmesso con la prova della notifica al Comune di Napoli e al Ministero della Salute in data 1° agosto 2019, la signora Carmela R., che ha agito quale residente nel territorio campano, ha premesso che con la delibera n. 136 del 31 marzo 2019, pubblicata all’albo pretorio il successivo 4 aprile 2019, la Giunta del Comune di Napoli avrebbe introdotto “nuove” tariffe per la remunerazione dei servizi di polizia mortuaria.
Secondo quanto la ricorrente ha osservato, in particolare, la precedente disciplina comunale prevedeva due distinte tariffe per l’inumazione e per l’esumazione che gravavano sui cittadini in tempi diversi, diversamente la nuova tariffa importa l’obbligo per il congiunto di pagare in anticipo l’esumazione.
Inoltre, la medesima delibera di Consiglio comunale stabiliva una tariffa per l’inumazione perpetua che, a differenza di quanto disposto con la delibera di giunta impugnata, prescindeva dai criteri di calcolo del canone concessorio per il suolo cimiteriale.
Con il ricorso straordinario la sig.ra R. ha quindi chiesto l’annullamento della deliberazione giuntale e, per quanto di ragione, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, proponendo i seguenti motivi di doglianza.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d. Lgs. 267/2000. Carenza di potere e incompetenza.
La delibera impugnata sarebbe viziata da incompetenza in quanto si sarebbero istituite due nuove tariffe, laddove alla Giunta comunale competerebbe ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. f) solo la determinazione delle aliquote, mentre l’istituzione delle stesse spetterebbe al Consiglio comunale.
II. Violazione dell’art. 345 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Invalidità derivata.
L’illegittimità della delibera impugnata discenderebbe, altresì, dall’inefficacia del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (RPCM) che avrebbe dovuto essere sottoposto all’omologazione da parte del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 345 del R.D. n. 1265/34.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del RPMC. Carenza di potere e incompetenza.
L’art. 55 del RPCM prevede la competenza della Giunta a determinare le tariffe per i servizi e le concessioni di cui all’art. 54, comma 3, ma il provvedimento gravato avrebbe istituito tariffe non riconducibili ai servizi elencati in tale ultima disposizione, sicchè anche sotto questo profilo esso sarebbe viziato da incompetenza della Giunta.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.E.L.. Mancato contemperamento interessi pubblici e privati coinvolti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Irragionevolezza.
L’aumento del costo dei servizi cimiteriali a carico degli utenti sarebbe di entità tale da non essere più commisurato al relativo costo, ciò, peraltro, in difetto di un’istruttoria diretta ad accertarne la congruità.
Con istanza ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 del 4 settembre 2019, il Comune di Napoli si è opposto al ricorso straordinario e ha chiesto la trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale. Pertanto la sig.ra Carmela R. si è costituita innanzi a questo Tribunale insistendo nella domanda di annullamento previa sospensione degli atti impugnati.
Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli, rilevando in limine il difetto di legittimazione attiva della ricorrente che non avrebbe provato di avere un interesse concreto ed attuale alla contestazione delle nuove tariffe, atteso che un tale interesse si radicherebbe solo nel caso in cui sorgesse la necessità di fruire di servizi cimiteriali.
Il gravame sarebbe poi inammissibile per mancata impugnazione della delibera n.17 del 29 marzo 2019 con cui il Consiglio Comunale ha modificato le tariffe dei suoli cimiteriali e su cui si è fondata la delibera impugnata nel presente giudizio.
Nel merito il Comune contesta le censure di parte ricorrente chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, ulteriormente articolando le proprie difese e all’udienza pubblica del 26 febbraio 2020 la causa è passata in decisione.
Può prescindersi dallo scrutinio delle censure di rito perché il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’incompetenza della Giunta a determinare le tariffe, perché in tale materia competente sarebbe il Consiglio comunale.
Il rilievo è privo di pregio.
Come questa Sezione ha già di recente evidenziato, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale ha competenza sulla “disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”, mentre la disciplina di dettaglio spetta all’organo avente competenza residuale su tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e non riservati dalla legge al Consiglio, vale a dire alla Giunta che, pertanto, è competente a determinare in concreto le tariffe de quibus (cfr. da ultimo TAR Campania, sez. I, 10 settembre 2018, n. 5436; TAR Liguria sez. I, 16 luglio 2018, n. 617).
Ciò premesso, come evidenziato dal Comune di Napoli, in relazione alle tariffe dei suoli e sulla base dell’art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali, l’ente, precedentemente alla delibera impugnata, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2019 n.17, le tariffe per le concessioni di suoli e manufatti cimiteriali, fissando soglie specifiche in relazione all’estensione delle superfici occupate. Sotto questo aspetto la gravata delibera si pone come disposizione di attuazione dei criteri dettati dalla predetta disposizione e non ha introdotto nuove tariffe ma ha a rimodulato il sistema tariffario alla luce del criterio previsto con la deliberazione consiliare in parola ed in linea con il criterio di riparto delle competenze tra Giunta e Consiglio tracciato dal predetto articolo 42 TUEL.
Con il secondo motivo di doglianza parte ricorrente contesta la legittimità del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali che all’art. 55 rimette alla Giunta la determinazione delle tariffe, adducendo che l’iter procedimentale seguito per l’adozione di tale atto non sarebbe in linea con quello prescritto dall’art. 345 del R.D. 17 luglio 1934, n. 1265 non essendo stata richiesta ed ottenuta l’omologazione del Ministero della Sanità ivi prescritta.
Il rilievo non coglie nel segno in quanto è evidente che tale nulla osta era funzionale a salvaguardare precipuamente la materia di igiene e sanità, al fine di non esporre a pericolo la popolazione, laddove le previsioni dettate dai singoli comuni nei propri RCPM non fossero conformi alle regole tecniche in materia, mentre la previsione di un tale controllo ha scarso senso a fronte di disposizioni che, come quelle oggetto di causa, hanno per oggetto esclusivamente le tariffe relative all’occupazione di spazi cimiteriali.
Inoltre, come rilevato dal convenuto Comune, alla materia regolamentata dal RD del 1934 si è sovrapposta tutta la complessa rete di fonti anche di livello costituzionale, che hanno completamente riformato il settore, spostando in capo alla Regione la competenza in materia sanitaria, al punto che comunque lo stesso Ministero della salute ha ritenuto di emanare un’apposita circolare interpretativa in materia, datata luglio 2015 (n. I.4.c.d.3) con la quale ha precisato che tale omologazione, in buona sostanza, non è più da tempo adottata e deve ritenersi oramai superata, per cui, precisa la Circolare in parola, il DPCM n 24 del 21 gennaio 2015, che ancora menziona il “desueto procedimento amministrativo” contemplato dal predetto Regio decreto, verrà aggiornato.
Ne consegue che la violazione procedimentale ipotizzata da parte ricorrente si rivela insussistente.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali che agli art. 54 e 55 dispone che la Giunta avrebbe competenze solo a determinare le tariffe dei servizi di cui all’art. 54, co. 3, tra i quali non sono compresi quelli (inumazione ed esumazione) oggetto di giudizio.
In contrario deve evidenziarsi che parte ricorrente non si è avveduta che, come detto, le tariffe per l’occupazione di spazi cimiteriali sono state approvate dal Consiglio comunale di Napoli con il provvedimento del 29 marzo 2019 n.17 che ha fissato per l’appunto le tariffe in relazione alla misura delle aree occupate ed è stata poi attuata con la delibera gravata che ha modulato le specifiche tariffe in relazione alla tipologia di servizi erogati e ai relativi spazi occupati.
Ora sia l’inumazione che l’esumazione sono procedimenti prodromici all’occupazione di spazi cimiteriali di dimensioni diverse con applicazione delle relative tariffe le quali, dunque, si riconducono alla predetta recente delibera consiliare.
Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l’innalzamento immotivato delle tariffe che sarebbero state adottate in assenza di una completa istruttoria.
Invero, secondo quanto evidenziato dal convenuto Comune, la contestata delibera non introduce un aumento indiscriminato delle tariffe ma determina l’accorpamento delle tariffe per l’inumazione ed esumazione, sul presupposto che quella originariamente prevista, non includendo l’esumazione al termine del periodo di mineralizzazione dei corpi, imponeva di attendere che il congiunto provvedesse a pagare le relative separate tariffe, con la conseguenza che qualora non lo avesse fatto, il costo relativo al servizio di esumazione sarebbe rimasto in capo al Comune e iscritto nel passivo di bilancio.
Sotto questo profilo la delibera gravata ha previsto la corresponsione anticipata sia del costo dell’inumazione sia di quello successivo relativo all’esumazione, consentendo, ragionevolmente, la copertura di tutti i costi necessari per la gestione della salma già al momento della sepoltura, semplificando la procedura ed evitando l’aggravio del bilancio comunale dovuto alla “esumazione d’ufficio” conseguente al mancato versamento della tariffa da parte dell’interessato al momento in cui fosse maturato il lasso temporale necessario.
Per quel che concerne la tariffa per l’inumazione perpetua (99 anni) essa è frutto dell’elaborazione di una metodologia ad hoc per gli appartenenti a quelle religioni che non prevedono l’esumazione del cadavere e, rispetto alle quali, l’offerta dei servizi cimiteriali ha ragionevolmente predisposto un servizio ed una tariffa specifica.
In definitiva tutte le censure del ricorso si appalesano infondate ed esso deve essere quindi respinto.
Tenuto conto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali per alcune delle questioni trattate, le spese del presente giudizio possono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1970in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Domenico De Falco)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARI

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Sereno Scolaro

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