Tar Basilicata, Sez. I, 5 dicembre 2014, n. 833

Testo completo:
Tar Basilicata, Sez. I, 5 dicembre 2014, n. 833
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2014, proposto dalla Consulgest Service Lavori Elettrici di Allegretti Antoni & C. S.a.s. (d’ora in poi Consulgest Service), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Auletta e Vito Andrea Auletta, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Viale Marconi n. 167 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Pascale;
contro
Comune di Oliveto Lucano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
I.L.V.C. Impianti Elettrici S.r.l. (d’ora in poi I.L.V.C.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
-della Determinazione n. 90 del 24.9.2014 (comunicata nota comunale ex art. 79, comma 5, D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 3175 del 6.10.2014), con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Oliveto Lucano ha emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della I.L.V.C. per la concessione ventennale del servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive del Cimitero comunale;
-del bando, pubblicato il 7.4.2014, nella parte in cui non veniva specificato il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa) e nella parte in cui i criteri selettivi erano stati indicati genericamente;
per la declaratoria:
1) in via principale, dell’aggiudicazione della predetta concessione in favore della Consulgest Service;
2) in via subordinata, per la ripetizione del procedimento di evidenza pubblica;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori Vito Andrea Auletta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con Determinazione n. 37 del 2.4.2014 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Oliveto Lucano, in attuazione degli indirizzi della Del. G.M. n. 16 del 5.2.2014, indiceva, ai sensi degli artt. 30 e 125, comma 11, D.Lg.vo n. 163/2006, un’indagine di mercato per l’affidamento della concessione ventennale del servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive del Cimitero comunale.
L’affidamento aveva a suo contenuto:
1) “gestione del servizio di illuminazione elettrica (lampade votive) delle sepolture presenti nelle cappelle, tombe di famiglia e colombari”;
2) “messa a norma del’impianto elettrico votivo in ordine alle protezioni di sicurezza da contatto diretto/indiretto ovvero la conversione dell’intero impianto in classe II di sicurezza a doppio isolamento”;
3) “sostituzione delle lampade attualmente in uso, di tipo ad incandescenza, con lampade di nuova concezione di tipo a LED (a risparmio energetico)”;
4) “revisione totale dell’impianto in modo da ristrutturare esteticamente tutte le linee elettriche primarie e secondarie ed ogni singolo punto luce”;
5) “manutenzione degli impianti votivi nelle cappelle, tombe di famiglia e colombari”;
6) “realizzazione dei nuovi punti utente, quando richiesti, ivi compresi la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi portalampade”;
7) “gestione funzionale ed economica del servizio, compreso la fornitura dell’energia elettrica e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento da parte del concessionario”.
Il Bando (pubblicato nell’Albo Pretorio on line dal 7 al 29.4.2014) prevedeva i seguenti criteri selettivi: 1) “compensi corrisposti al Comune”; 2) “tariffa praticata all’utenza”; 3) “miglioramenti dell’impianto”.
Entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 29.4.2014 presentavano l’offerta:
– la I.L.V.C., che proponeva: a) di corrispondere al Comune 6.000,00 € al momento della stipula del contratto e per i restanti 20 anni il 10% di tutte le somme incassate dagli utenti; b) di confermare agli utenti la tariffa attuale di 11,47 € oltre IVA con adeguamento triennale all’indice ISTAT per le famiglie, operai ed impiegati; c) oltre alle opere indicate nel bando, la sostituzione dei 36 lampioni esistenti, aventi il palo in ferro, con altri di nuovo tipo di classe II di sicurezza e con dispositivi antinquinamento luminoso;
– la Consulgest Service, che offriva di: a) corrispondere al Comune la somma complessiva di 23.310,00 €, cioè 1.165,00 annui; b) confermare la tariffa attuale per le lampade esistenti, ma di chiedere 20.000,00 € oltre IVA per i nuovi allacci; c) eseguire tutte le opere indicate nel provvedimento di indizione del procedimento.
Nella seduta pubblica del 7.5.2014 la Commissione giudicatrice, composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Dott. Giovanni Conte, con le funzioni di Presidente e dal Consulente esterno Ing. Giorgio Adone, apriva le buste contenenti la documentazione amministrativa, accertando l’allegazione di tutti i documenti richiesti, e le buste contenenti le offerte, di cui veniva data integrale lettura. La Commissione a tal punto riteneva necessario “effettuare opportune verifiche e calcoli” all’esito dei quali sarebbe stato emanato l’atto di aggiudicazione provvisoria.
Nella successiva seduta pubblica del 4.6.2014 veniva emanato\ l’atto di aggiudicazione provvisoria in favore della I.L.V.C. avendo giudicata più conveniente la sua offerta, perché l’offerta del 10% di tutte le somme incassate dagli utenti poteva essere stimata in 12.406,30 €, “ipotizzando 10 decessi all’anno, di cui 7 con l’attivazione di nuove lampade”, e la proposta di sostituzione dei 36 lampioni esistenti veniva quantificata in 10.800,00 €. Conseguentemente il maggiore compenso al Comune, offerto dalla Consulgest Service, risultava ampiamente compensato dalla predetta sostituzione dei lampioni esistenti, mentre risultava equivalente la tariffa per i nuovi allacci, tenuto conto dell’adeguamento ISTAT, indicato dalla I.L.V.C., a tutte le lampade votive.
Con Determinazione n. 90 del 24.9.2014 (comunicata con nota comunale del 6.10.2014 prot. n. 3175, ex art. 79, comma 5, D.Lg.vo n. 163/2006 ) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Questo provvedimento ed anche il bando, nella parte in cui non specificava il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa) e nella parte in cui i criteri selettivi erano stati indicati genericamente, sono stati impugnati dalla Consulgest Service con il presente ricorso (notificato il 28.10.2014 e depositato il 31.10.2014), deducendo:
1) violazione dei criteri selettivi indicati da bando, attesocchè l’offerta della ricorrente era più conveniente, in quanto: a) la stima della Commissione del 10% di tutte le somme incassate dagli utenti si basava su dati incerti; b) l’adeguamento ISTAT alla tariffa risultava svantaggioso per l’utenza; c) la sostituzione dei lampioni esistenti non rientrava nell’ambito oggettivo del procedimento di evidenza pubblica in esame e, comunque, non si comprendeva come il Comune avesse determinato la somma di 10.800,00 €;
2) violazione dell’art. 81, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto il bando non aveva specificato il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa);
3) violazione dell’art. 30, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto il bando aveva indicato i criteri selettivi in modo generico;
4) violazione dell’art. 81, commi 2, 4 e 10, D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto: a) la Commissione giudicatrice doveva essere composta da tre membri; b) il secondo componente della Commissione, diverso dal Presidente, aveva svolto le funzioni di Responsabile del procedimento; c) la ricorrente aveva chiesto con istanza di accesso del 3/4.7.2014 la copia dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice e, poiché la stazione appaltante non lo aveva indicato, doveva ritenersi che non vi era stato un formale atto di investitura della Commissione, per cui doveva ritenersi violato il principio, secondo cui la Commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, applicabile anche alle concessioni di servizi, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Decisione n. 13 del 7.5.2013.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, va precisato che il bando ha determinato, come prescritto dall’art. 30, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006, in modo sufficiente i criteri selettivi, consentendo alle ditte interessate di formulare un’offerta congrua e dettagliata, per ottenere l’aggiudicazione.
Pertanto, deve ritenersi che non siano stati violati i principi comunitari e nazionali della trasparenza, dell’adeguata pubblicità, della non discriminazione e/o parità di trattamento e di proporzionalità, pure previsti dal citato art. 30, comma 3, D.Lg.vo n. 163/2006.
I criteri selettivi, previsti dal bando, non sono stati violati dalla Commissione giudicatrice, in quanto:
1) per quanto riguarda il criterio “compensi corrisposti al Comune”, va evidenziato che la stima dell’offerta dell’aggiudicataria, relativa al 10% di tutte le somme incassate dagli utenti, determinata dalla Commissione in 12.406,30 €, si basava sulla ragionevole previsione di 10 decessi all’anno, di cui 7 con l’attivazione di nuove lampade;
2) in relazione al criterio “tariffa praticata all’utenza”, la Commissione ha accertato una sostanziale equivalenza delle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, in quanto quest’ultima ha confermato l’attuale tariffa di 11,47 € oltre IVA sia per gli impianti esistenti, sia per le nuove lampade votive, prevedendo l’adeguamento triennale all’indice ISTAT per le famiglie, operai ed impiegati, mentre la Consulgest Service ha differenziato il trattamento tra lampade esistenti, per le quali veniva confermata l’attuale tariffa, e nuovi allacci, ai quali veniva applicato il maggiore prezzo di 20,00 € oltre IVA;
3) con riferimento al criterio “miglioramenti dell’impianto”, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sostituzione dei lampioni esistenti rientrava nell’ambito oggettivo del procedimento di evidenza pubblica in commento, in quanto nel bando veniva specificato che la concessione comprendeva anche la “revisione totale dell’impianto in modo da ristrutturare esteticamente tutte le linee elettriche primarie e secondarie ed ogni singolo punto luce”; mentre risulta generica la censura, relativa alla determinazione da parte della Commissione in 10.800,00 € del valore della sostituzione dei 36 lampioni esistenti, aventi il palo in ferro, con altri di nuovo tipo di classe II di sicurezza e con dispositivi antinquinamento luminoso, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che non era stato indicato il modo in cui tale somma era stata calcolata, ma non ha offerto alcun indizio di prova sull’inattendibilità della suddetta somma.
Tutte le altre censure non colgono nel segno, perché i suindicati criteri selettivi consistono tutti in elementi di carattere economico e/o che si risultano suscettibili di valutazione economica, per cui deve ritenersi che, nella specie, l’Amministrazione committente ha chiaramente indicato nel bando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il quale, oltre al prezzo, vengono valutati con apposito punteggio elementi di tipo qualitativo.
Ed invero, la Commissione giudicatrice non ha potuto emanare immediatamente l’atto di aggiudicazione provvisoria nella prima seduta pubblica del 7.5.2014 soltanto perché risultava necessario effettuare con maggiore serenità -e perciò non alla presenza dei rappresentanti degli offerenti- i relativi calcoli.
Pertanto, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l’art. 84 D.Lg.vo n. 163/2006, che disciplina, come espressamente indicato dalla sua rubrica, la “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per TAR Palermo Sez. I Sent. n. 1605 del 7.9.2011), “è legittima la composizione della Commissione giudicatrice di una gara di appalto composta da un numero pari di componenti, nel caso in cui il criterio fissato nel bando ai fini dell’aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto l’applicazione del primo criterio non implica valutazioni di tipo discrezionale.
Per lo stesso motivo risulta non pertinente e/o in conferente il richiamo alla Decisione C.d.S. Ad. Plen. n. 13 del 7.5.2013, per cui risulta irrilevante il silenzio del Comune resistente, formatosi sull’istanza di accesso, presentata dalla ricorrente il 3/4.7.2014.
Comunque, va, infine, rilevato che dalla documentazione acquisita in giudizio si evince chiaramente che il Consulente esterno Ing. Giorgio Adone, secondo componente della Commissione, non ha svolto le funzioni di Responsabile del procedimento, in quanto sia il bando, sia il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono stati sottoscritti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Dott. Giovanni Conte, che ha espletato le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice.
Poiché sia il Comune, sia l’aggiudicataria non si sono costituite in giudizio, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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