TAR Basilicata, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 252

TAR Basilicata, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 252

MASSIMA
TAR Basilicata, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 252
Non risulta illegittima la disposizione del Regolamento cimiteriale del Comune nella parte in cui statuisce che “l’assegnazione di loculi interrati sarà acconsentita solo se questi siano accessibili dall’interno della struttura stessa”, in quanto tale norma risulta espressamente finalizzata ad impedire l’esecuzione delle opere di scavo dei vialetti cimiteriali, che, per ogni seppellimento, danneggiano le canalizzazioni della rete elettrica, le condotte per la raccolta delle acque pluviali ed il manto di asfalto e/o l’esistente pavimentazione.
Il diritto acquisito dai titolari delle concessioni cimiteriali perpetue consiste nella non applicazione di un termine a tali concessioni cimiteriali, ma non anche nella permanente facoltà da parte dei titolari di tali concessioni di continuare scavare, per ogni seppellimento, i viali del cimitero.

NORME CORRELATE
Pubblicato il 27/04/2020
N. 00252/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2019, proposto da Olga Palmina B., rappresenta e difesa dall’avv. Vincenzo Savino, PEC savino.vincenzo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 177;
contro
Comune di Melfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Romanelli, PEC avvmarioromanelli@pec.giuffre.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
< omissis > S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Paolo Guarino, PEC studioguarino@pec.giuffre.it, con domicilio eletto in Potenza VIA IV Novembre n. 38;
per l’annullamento:
-della nota prot. n. 4288 del 15.2.2019, con la quale il Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Melfi ha respinto le istanze della sig.ra Olga Palmina B. del 21.1.2019 e del 14.2.2019, richiamando il vigente Regolamento comunale cimiteriale;
-dell’art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale del Comune di Melfi, approvato con Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, nella parte in cui statuisce che “l’assegnazione di loculi interrati sarà acconsentita solo se questi siano accessibili dall’interno della struttura stessa”;
-della Del. C.C. n. 11 del 6.2.2017, nella parte in cui, sebbene richiama “i diritti già acquisiti dai concessionari e riconosciuti agli stessi in sede di autorizzazione alla costruzione dei loculi interrati già realizzati”, prevede, in deroga al predetto art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale ex Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, esclusivamente fino al 31.12.2017 “l’utilizzo dei loculi interrati, già concessi o in corso di regolarizzazione, salvo l’onere di provvedere, a cura e spese del richiedente, alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”;
-della risposta del 2.8.2013 ad apposito quesito, relativo ai lavori di ripristino della pavimentazione dei viali e delle strade del Cimitero di Melfi, di un’impresa, interessata a partecipare alla gara di project financing per l’affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento, riqualificazione e gestione del Cimitero di Melfi, da parte del Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture del Comune di Melfi, con la quale era stato precisato che “i loculi, per i quali non vi è diretto accesso al feretro, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 285/1990, non saranno più idonei alla tumulazione”, e del successivo contratto, stipulato il 9.9.2015 dal Comune con l’impresa aggiudicataria della predetta gara < omissis > S.r.l.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melfi e dell’impresa < omissis > S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 22 aprile 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 17.3.2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanze del 21.1.2019 e del 14.2.2019 la sig.ra Olga Palmina B. ha chiesto al Comune di Melfi di ridurre i resti mortali di Emilio B. (morto nel 1964) e di Battista B. (morto nel 1968), i cui feretri si trovano nei loculi interrati della Cappella di famiglia, con il loro posizionamento negli ossari annessi ai due loculi, e di trasferire nei predetti loculi interrati i feretri di Giovanni B. e di Mario M., attualmente siti nel 1° e nel 4° loculo fuori terra della suddetta Cappella di famiglia.
Con nota prot. n. 4288 del 15.2.2019 il Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Melfi ha respinto le predette istanze, richiamando il vigente Regolamento comunale cimiteriale, cioè: 1) l’art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale del Comune di Melfi, approvato con Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, nella parte in cui statuisce che “l’assegnazione di loculi interrati sarà acconsentita solo se questi siano accessibili dall’interno della struttura stessa”, per impedire l’esecuzione delle opere di scavo dei vialetti cimiteriali, deteriorando, per ogni seppellimento, le canalizzazioni della rete elettrica, le condotte per la raccolta delle acque pluviali ed il manto di asfalto e/o l’esistente pavimentazione; 2) la Del. C.C. n. 11 del 6.2.2017, nella parte in cui, sebbene richiama “i diritti già acquisiti dai concessionari e riconosciuti agli stessi in sede di autorizzazione alla costruzione dei loculi interrati già realizzati”, prevede, in deroga al predetto art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale ex Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, esclusivamente fino al 31.12.2017 “l’utilizzo dei loculi interrati, già concessi o in corso di regolarizzazione, salvo l’onere di provvedere, a cura e spese del richiedente, alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”.
La sig.ra Olga Palmina B. con il presente ricorso, notificato il 19.4.2019 e depositato il 17.5.2019, ha impugnato la predetta nota prot. n. 4288 del 15.2.2019, le suddette Delibere C.C. n. 48 del 30.11.2015 e n. 11 del 6.2.2017 ed anche la risposta del 2.8.2013 ad apposito quesito, relativo ai lavori di ripristino della pavimentazione dei viali e delle strade del Cimitero di Melfi, di un’impresa, interessata a partecipare alla gara di project financing per l’affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento, riqualificazione e gestione del Cimitero di Melfi, da parte del Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture del Comune di Melfi, con la quale era stato precisato che “i loculi, per i quali non vi è diretto accesso al feretro, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 285/1990, non saranno più idonei alla tumulazione”, ed il successivo contratto, stipulato il 9.9.2015 dal Comune con l’impresa aggiudicataria della predetta gara < omissis > S.r.l., deducendo:
1) l’eccesso di potere per la contraddittorietà dell’impugnata Del. C.C. n. 11 del 6.2.2017, in quanto, sebbene richiama “i diritti già acquisiti dai concessionari e riconosciuti agli stessi in sede di autorizzazione alla costruzione dei loculi interrati già realizzati”, prevede che tali diritti possono essere esercitati soltanto fino al 31.12.2017; nonché l’eccesso di potere per l’illogicità del predetto termine del 31.12.2017, in quanto i loculi interrati, accessibili dai vialetti cimiteriali, avrebbero quantomeno potuto continuare ad essere utilizzati, con l’onere di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, fino a che l’aggiudicataria del predetto project financing avesse iniziato l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione dei viali e delle strade del Cimitero di Melfi, anche perché l’ultimo comma dell’art. 19 del contratto, stipulato il 9.9.2015 tra il Comune e l’aggiudicataria < omissis > S.r.l., prevede che “la riqualificazione attinente alla ripavimentazione e le opere connesse nei viali del Cimitero saranno eseguite solo successivamente all’estumulazione dell’ultima salma tumulata nei loculi per i quali non vi è diretto accesso al feretro”;
2) l’errata interpretazione dell’art. 76, comma 3, DPR n. 285/1990, in quanto tale norma si limita a stabilire che “ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro”, ma non impedisce che l’accesso al feretro possa avvenire mediante lo scavo del vialetto cimiteriale e perciò non pone alcun divieto di tumulazione ed estumulazione al di sotto della sede stradale, ma vuole solo impedire che, per eseguire un’estumulazione o procedere ad una tumulazione, sia necessario estumulare prima altri feretri; fermo restando che il vigente Regolamento di polizia mortuaria ex DPR n. 285/1990, eccetto il caso della soppressione del Cimitero ex art. 98 stesso DPR n. 285/1990, non può limitare l’utilizzo delle anteriori concessioni perpetue;
3) la violazione del Regolamento ex art. 2 L.R. n. 11/2016, approvato con Del. G.R. n. 402 dell’11.5.2018, nella parte i cui precisa che i loculi possono essere costruiti su piani sovrapposti sia ipogei che epigei e che “ogni loculo deve essere realizzato in modo che l’eventuale tumulazione ed estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro”, da cui si evince più chiaramente che l’accesso al feretro possa avvenire mediante lo scavo del vialetto cimiteriale;
4) la violazione del principio di irretroattività ex art. 11, comma 1, delle Disp. Prelim. al C.C., in quanto le impugnate Delibere C.C. n. 48 del 30.11.2015 e n. 11 del 6.2.2017 non possono incidere sul diritto acquisito della ricorrente, di accedere al livello sotterraneo della sua Cappella di famiglia mediante lo scavo del vialetto cimiteriale, specificando anche che la contestazione delle predette Delibere non è irricevibile, in quanto, non essendo immediatamente lesive, sono state impugnate unitamente all’atto applicativo, lesivo della ricorrente, di cui alla nota del Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza prot. n. 4288 del 15.2.2019;
5) l’illegittimità dell’impugnata risposta del Responsabile dell’Ufficio comunale Infrastrutture del 2.8.2013 all’apposito quesito di un’impresa partecipante alla gara di project financing, per i predetti quattro motivi di impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Melfi e l’impresa < omissis > S.r.l., i quali, oltre sostenerne l’infondatezza, hanno eccepito:
1) l’inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrente, in quanto, poiché la concessione, relativa ai due loculi interrati, era stata rilasciata nel 1949 a Emilio B., la ricorrente non aveva dimostrato di essere subentrata all’originario concedente ed anche perché la Cappella di famiglia, composta da 4 loculi fuori terra e da un ossario, si riferisce ad un’altra concessione, rilasciata il 1966 ad un’altra persona, la quale è stata autorizzata nel 1981 a costruire la predetta Cappella di famiglia “a condizione che venissero demoliti gli attuali due loculi interrati”, in quanto il relativo suolo avrebbe dovuto essere utilizzato come spazio esterno libero per l’accesso diretto ai 4 loculi fuori terra ed all’ossario della Cappella di famiglia in discorso;
2) l’irricevibilità dell’impugnazione delle Delibere C.C. n. 48 del 30.11.2015 e n. 11 del 6.2.2017, in quanto, poiché la ricorrente con l’istanza di estumulazione del 25.9.2018 e con la domanda di tumulazione del 12.10.2018 aveva accettato l’applicazione delle norme del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, avrebbe dovuto impugnare le citate Delibere C.C. n. 48 del 30.11.2015 e n. 11 del 6.2.2017 quanto meno entro il termine decadenziale dell’11.12.2018, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 19.4.2019;
3) con riferimento all’impugnazione della risposta del Responsabile dell’Ufficio comunale Infrastrutture del 2.8.2013 all’apposito quesito di un’impresa partecipante alla gara di project financing, l’inammissibilità per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha partecipato alla predetta, ed anche l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’impugnazione del contratto, stipulato il 9.9.2015 dal Comune con l’impresa aggiudicataria della predetta gara < omissis > S.r.l..
Con memoria del 15.11.2019 la ricorrente ha replicato, insistendo per la sua legittimazione a ricorrere, in quanto: a) la concessione del 1966, relativa alla Cappella di famiglia, composta da 4 loculi fuori terra e da un ossario, la cui costruzione è stata realizzata dopo il 1981, era stata rilasciata a sua sorella “e fratelli”; b) comunque, l’autorizzazione del 7.3.1981 di costruzione della Cappella di famiglia, se prevedeva la demolizione dei due loculi interrati, non ne impediva la loro ricostruzione; c) in ogni caso, ai sensi dell’art. 93 DPR n. 285/1990 le Cappelle di famiglia sono riservate ai familiari ed agli eredi.
In data 22.4.2020 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 17.3.2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
Mentre risulta palesemente fondata l’eccezione, sollevata dal Comune e dalla concessionaria < omissis > S.r.l., di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con riferimento all’impugnazione del contratto, stipulato il 9.9.2015 dal Comune con l’impresa < omissis > S.r.l., si può prescindere dalle altre eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità, sempre proposte da entrambe le parti resistenti, tenuto conto dell’infondatezza nel merito del ricorso in epigrafe.
Infatti, per quanto riguarda le censure dedotte con il primo motivo, va statuito che non risulta illegittimo l’art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale del Comune di Melfi, approvato con Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, nella parte in cui statuisce che “l’assegnazione di loculi interrati sarà acconsentita solo se questi siano accessibili dall’interno della struttura stessa”, in quanto tale norma risulta espressamente finalizzata ad impedire l’esecuzione delle opere di scavo dei vialetti cimiteriali, che, per ogni seppellimento, danneggiano le canalizzazioni della rete elettrica, le condotte per la raccolta delle acque pluviali ed il manto di asfalto e/o l’esistente pavimentazione.
Né può essere considerato illogico il termine ultimo del 31.12.2017, stabilito dalla Del. C.C. n. 11 del 6.2.2017, per “l’utilizzo dei loculi interrati, già concessi o in corso di regolarizzazione, salvo l’onere di provvedere, a cura e spese del richiedente, alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”, in quanto già con il contratto del 9.9.2015 il Comune di Melfi aveva affidato alla < omissis > S.r.l. la concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento, riqualificazione e gestione del Cimitero di Melfi, comprendente anche i lavori di ripristino della pavimentazione dei viali e delle strade cimiteriali.
Ed invero il diritto acquisito dai titolari delle concessioni cimiteriali perpetue consiste nella non applicazione di un termine a tali concessioni cimiteriali, ma non anche nella permanente facoltà da parte dei titolari di tali concessioni di continuare scavare, per ogni seppellimento, i viali del Cimitero di Melfi.
Pertanto, non sussiste alcuna contraddizione tra le impugnate Delibere C.C. n. 48 del 30.11.2015 e n. 11 del 6.2.2017, anche perché, sebbene il richiamato l’art. 19 del contratto, stipulato il 9.9.2015 tra il Comune e la concessioaria < omissis > S.r.l., prevede che “la riqualificazione attinente alla ripavimentazione e le opere connesse nei viali del Cimitero saranno eseguite solo successivamente all’estumulazione dell’ultima salma tumulata nei loculi per i quali non vi è diretto accesso al feretro”, la ricorrente con le istanze del 21.1.2019 e del 14.2.2019, oltre ad estumulare i resti mortali dei cadaveri, che attualmente si trovano nei due loculi interrati, vuole continuare a tumulare nei predetti due loculi interrati altri due feretri, trasferendoli dal 1° e 4° loculo fuori terra della suindicata Cappella di famiglia.
Ciò, tenuto pure conto della circostanza che il contestato art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale ex Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015 prevede anche che i titolari, come la ricorrente, dei loculi interrati, che non risulta accessibili dall’interno della Cappella di famiglia, beneficiano, “secondo la situazione ISEE”, di una tariffa agevolata per la concessione di altri loculi o di agevolazioni per la concessione di un’altra Cappella di famiglia.
Conseguentemente, prescindendo dalla questione se l’art. 76, comma 3, DPR n. 285/1990, nel prevedere che “ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro”, può essere interpretato nel senso che nel sotterraneo di tale spazio esterno libero, di diretto accesso alle Cappelle di famiglia, non possono oppure possono essere tumulati altri feretri, va disatteso anche il secondo motivo, in quanto anch’esso finalizzato alla pretesa, non meritevole di accoglimento, di poter continuare ad accedere ai feretri mediante lo scavo del vialetto cimiteriale, anche perché, se il predetto art. 76, comma 3, DPR n. 285/1990 dovesse consentire la realizzazione di un loculo sotterraneo nell’ambito dell’area antistante la Cappella di famiglia, ai sensi di tale norma deve comunque essere lasciato lo spazio necessario, sia per accedere ai loculi fuori terra della Cappella di Famiglia, sia per tumulare e/o estumulare i feretri, collocati sotto terra, senza dover scavare i viali del Cimitero, che vengono utilizzati da tutti i visitatori.
Per lo stesso motivo, va parimenti disatteso il terzo motivo, anche perché la parte del Regolamento ex art. 2 L.R. n. 11/2016, approvato con Del. G.R. n. 402 dell’11.5.2018, richiamata dalla ricorrente, non prevede che i loculi delle Cappelle di famiglia possono essere ipogei o epigei, ma si riferisce espressamente alle “nicchie ossarie e cinerarie ipogei od epigei”.
Da quanto sopra esposto discende anche l’infondatezza della censura, relativa alla violazione del principio di irretroattività ex art. 11, comma 1, delle Disp. Prelim. al C.C., articolata con il quarto motivo, in quanto il contestato art. 2 dell’Appendice A del Regolamento cimiteriale del Comune di Melfi, approvato con Del. C.C. n. 48 del 30.11.2015, nella parte in cui statuisce che “l’assegnazione di loculi interrati sarà acconsentita solo se questi siano accessibili dall’interno della struttura stessa”, non impedisce l’utilizzo delle Cappelle di famiglia, ma vuole solo evitare che, per ogni seppellimento, debbono essere scavati i vialetti cimiteriali.
Infine, da quanto sopra statuito, si desume anche la legittimità dell’impugnata risposta del Responsabile dell’Ufficio comunale Infrastrutture del 2.8.2013 all’apposito quesito di un’impresa partecipante alla gara di project financing, e del conseguente contratto del 9.9.2015 tra il Comune e la < omissis > S.r.l., nella parte disciplinante i lavori di ripristino della pavimentazione del Cimitero di Melfi, quando precisa che i feretri non possono essere tumulati nei loculi interrati, se per il loro accesso risulta necessario scavare i viali e le strade del Cimitero di Melfi.
A quanto sopra consegue che il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, con riferimento all’impugnazione del contratto, stipulato il 9.9.2015 dal Comune con l’impresa < omissis > S.r.l., e per il resto infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi 4.000,00 €, oltre IVA e CPA, cioè 2.000,00 € oltre IVA e CPA per ognuna delle due parti resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l’intervento in collegamento da remoto dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Pasquale Mastrantuono)
IL PRESIDENTE (Fabio Donadono)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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