TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 2 gennaio 2021, n. 2

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 2 gennaio 2021, n. 2

Pubblicato il 02/01/2021
N. 00002/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2019, proposto da
Romeo D., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Russi, Massimo Di Tonto, Luisa Sergiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Luisa Rossi in Pescara, c.so Umberto n. 55/4;
contro
Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vittorio C., Giulio C., rappresentati e difesi dall’avvocato Nadia Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Renato C., Giulio Francesco Mario C. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento dirigenziale del Comune di Chieti – V settore – 6° servizio – Verde Pubblico e Arredo Urbano – Opere e Servizi Cimiteriale prot. n. 2019/0063773 del 17/9/2019, a firma del Dirigente Ing, Paolo Intorbida, notificato via PEC ai sottoscritti difensori Avv.ti Massimo Di Tonto e Luisa Sergiacomo in pari data, con il quale è stata rigettata la diffida ad adempiere, del 8/8/2019, atta ad ottenere l’autorizzazione per l’estumulazione straordinaria ex art. 56 del Regolamento di Polizia Cimiteriale e Mortuaria del Comune di Chieti (delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19/4/2017) ed art. 27 comma 5 della L.R. 41/12, di tutti e/o di taluni resti mortali presenti nel sepolcro sito nel Cimitero Monumentale di Chieti zona 1D lotto 23, per la riduzione dei resti mortali tutti al fine dell’inserimento in singole cassette ossari, da tumulare in loculo ubicato nel medesimo sepolcro, ovvero in caso di riscontro della parziale mineralizzazione, per la disposizione di un turno di rotazione supplementare in campo di terra;
B) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale del quale è menzione nel presente atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chieti, di Vittorio C. e di Giulio C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica telematica del giorno 13 novembre 2020 il dott. Massimiliano Balloriani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– come già sottolineato da questo Tribunale con la sentenza 481 del 2014, vertente sul medesimo edificio sepolcrale, “detta struttura privata è stata realizzata su concessione rilasciata il 21 febbraio 1957 al sig. Mario P. dal Comune di Chieti appunto per la costruzione di una cappella gentilizia sul suolo del cimitero comunale. In detto atto concessorio sono altresì indicate in modo specifico le persone che da morte avrebbero potuto essere inumate nella cappella. E difatti tali persone sono state ivi sepolte. Il sig. Mario P., poi, privo di eredi legittimari all’atto della morte, con testamento pubblico n.83 del 29 maggio 1987 ha nominato quale suo erede universale l’odierno ricorrente onerandolo tra l’altro, oltre che dell’assistenza vitalizia anche abitativa a richiesta, di provvedere “con ogni cura alla manutenzione anche straordinaria della cappella gentilizia nel cimitero di Chieti curandovi altresì la mia sepoltura” e disponendo poi che “la cappella se e in quanto possibile ai sensi delle disposizioni vigenti all’epoca della mia morte passerà in proprietà del mio erede istituito ma questi non potrà in alcun modo modificarne la destinazione e cioè dovrà rispettare le sepolture dei miei familiari ivi poste”. In forza di tali disposizioni di ultima volontà il ricorrente ha ottenuto appunto il subentro nella titolarità della cappella, con la deliberazione n. 3567 del 1992 della Giunta comunale di Chieti”;
– sempre con la succitata sentenza, il Tribunale ha altresì sottolineato che “occorre innanzitutto distinguere il diritto personalissimo di visita sepolcrale (per esercitare la pietas verso il defunto; cd. diritto di sepolcro secondario) che appartiene a tutti gli eredi del defunto e non può essere oggetto di atti di autonomia privata, né può essere impedito o limitato in alcun modo. V’è poi il diritto di proprietà sull’edificio sepolcrale, il quale, in quanto assimilabile ad un diritto reale di superficie su suolo pubblico, è di norma disponibile, salva la necessità della voltura della concessione cimiteriale. In teoria, quindi, ove non vi ostassero disposizioni dei regolamenti cimiteriali, vi potrebbero essere soggetti titolari del diritto di superficie e subentrati nella concessione i quali non abbiano tuttavia il diritto di sepolcro cd. primario, cioè di essere seppelliti in quella cappella. V’è poi appunto il diritto ad essere sepolti in una cappella (cd. diritto di sepolcro primario), il quale si ritiene abbia pur sempre carattere reale (seppure ad esercizio postumo, per mezzo di familiari o della pubblica Autorità), e che si può trasmettere per atto mortis causa o inter vivos oppure solo iure sanguinis, a seconda, rispettivamente, che si tratti di un sepolcro ereditario oppure familiare. Ciò che decide se, nel caso di specie, il sepolcro è familiare (o gentilizio) oppure ereditario, è la volontà del fondatore, cioè di colui che realizza il sepolcro e gli imprime una destinazione. Nel caso di specie, anche al di là del nomen iuris (cappella gentilizia di famiglia, appunto) utilizzato nell’atto di concessione del 1957 in favore del primo concessionario-costruttore della cappella P. Mario, quest’ultima concessione viene rilasciata per l’inumazione di 5 persone ben definite e specificate appartenenti alla famiglia, con esclusione di altri. Si tratta quindi indubbiamente di un sepolcro cd. familiare.
Difatti emerge una precisa volontà del fondatore che esso si trasferisca automaticamente solo a determinate e indicate persone che a lui sono legate da vincoli di sangue (circostanza che ha determinato tra tali specifici titolari il sorgere di una comunione indivisibile, che esclude ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche del medesimo fondatore). Tuttavia, alla morte dell’ultimo degli aventi diritto, termina tale particolare forma di comunione, e lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 7000 del 2012). In tal senso, deve essere intesa, ad avviso del Collegio, la volontà del fondatore, nel senso cioè di mantenere come familiare il sepolcro fino alla sepoltura dell’ultimo avente diritto, disponendo poi che, compiuta e fatta salva tale destinazione familiare, la proprietà del sepolcro sarebbe passata al suo erede, ivi incluso, s’intende, il diritto di sepoltura, sempre dopo la sepoltura dell’ultimo familiare indicato e con l’obbligo di rispettare tali sepolture. Nella disposizione testamentaria indicata dal ricorrente egli è beneficiario del diritto di proprietà del sepolcro, che del resto è strumentale alla cura e manutenzione del sepolcro stesso, salvo il limite di non poter in alcun modo modificarne la destinazione e cioè rispettare le sepolture dei suoi familiari ivi poste, vale a dire mantenerne la sua destinazione familiare nei limiti delle sepolture già effettuate e indicate nell’atto di concessione originario (5 oltre il concessionario-fondatore)
”;
– con la sentenza 481 del 2014, dunque, questo Tribunale ha sancito che “… non v’è alcun dubbio che il ricorrente sia legittimamente subentrato nella concessione cimiteriale del suo dante causa…”, pur con le limitazioni richiamate;
– tutto ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente, premettendo di essere proprietario iure successionis e concessionario per subentro con diritto di sepoltura della Cappella in questione, si duole del diniego opposto dal Comune alla istanza di autorizzazione alla estumulazione e riduzione dei resti mortali ivi tumulati, per essere inseriti negli ossari all’interno del medesimo sepolcro;
– il medesimo ricorrente espone di aver in realtà proposto una ulteriore identica istanza, ricevendo un diniego nel quale il Comune ha ribadito “sic et simpliciter quanto già comunicato in precedenza”;
– ad avviso del ricorrente: – il Comune non avrebbe considerato che, secondo quanto statuito nella succitata sentenza del Tar, il sepolcro sarebbe ormai diventato ereditario e non più familiare, e dunque il proprietario potrebbe disporvi ulteriori sepolture, con tutti i poteri derivanti dall’articolo 19 del regolamento di polizia mortuaria, tra i quali appunto la estumulazione delle salme mineralizzate presenti da oltre trent’anni per ridurle e inserirle nei loculi all’interno della medesima Cappella; – in difetto il proprio diritto di sepoltura sarebbe pregiudicato, contenendo la Cappella già 6 salme, vale a dire il massimo della sua capienza; – il Comune inoltre non avrebbe concluso il procedimento nei termini previsti e non avrebbe ammesso a parteciparvi gli odierni controinteressati;
– all’udienza del 13 novembre 2020 la causa è passata in decisione;
– sussiste innanzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che – se si verte, come nel caso di specie, di un sepolcro costruito all’interno di un cimitero pubblico di carattere demaniale – il diritto di sepolcro presuppone una concessione da parte dell’autorità amministrativa, assimilabile al diritto di superficie nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 8197/1994), ma correlato sul piano genetico a un potere della Pubblica Amministrazione, funzionale alla cura di beni e interessi di ordine pubblico oltreché edilizi (cfr. Cass. 8197/1994; Cons. Stato 3313/2000); e come noto le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi a tale concessione, che non attengano all’aspetto meramente patrimoniale del rapporto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. 4760/1988 proprio con riferimento alla concessione di suolo cimiteriale) (in tal senso vds di recente anche Tribunale ordinario di Mantova, sentenza 1035 del 2015);
– il ricorso è tuttavia tardivo e dunque irricevibile, atteso che il primo diniego del 17 luglio 2019 è giunto a conoscenza del ricorrente quantomeno alla data del 25 luglio 2019, allorché sono state redatte le osservazioni a tale decisione nell’interesse del ricorrente stesso;
– benché tali osservazioni siano redatte ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, la lettura del provvedimento del 17 luglio 2019 evidenzia che si tratta in realtà di un provvedimento definitivo (il Comune si esprime infatti in modo perentorio senza alcun invito a presentare osservazioni: “… per tali motivi la sua istanza non può essere accolta”), e non di un preavviso di diniego, e dunque era onere del ricorrente impugnarlo nel termine perentorio di 60 giorni, ampiamento spirato al momento della notifica del presente ricorso;
– come ammette lo stesso ricorrente, difatti, il successivo provvedimento ribadisce, pur ampliandole, le precedenti ragioni del diniego, sicché esso è da intendere come atto meramente confermativo, in quanto tale non idoneo a far ridecorrere i termini per l’impugnazione;
– le medesime conclusioni, peraltro, erano già state confermate dal Comune di Chieti con l’ulteriore provvedimento meramente confermativo del 29 luglio 2019 (“… non si può che confermare quanto precedentemente comunicatoLe”)
– in ogni caso, nel merito, il ricorso è altresì manifestamente infondato, atteso che, come già evidenziato nella sentenza 481 del 2014, il diritto di sepoltura trasferito per via ereditaria ha imposto il rispetto delle sepolture ivi esistenti, e dunque il richiedente non appare legittimato alla precoce estumulazione (perché si tratta appunto di un limite alla propria legittimazione, avente rilievo anche ai fini di cui all’articolo 19 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Chieti);
– le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara irricevibile e comunque infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di tutte le parti costituite della somma complessiva di euro 3.000 (1.500 in favore del Comune e 1.500 in favore dei due controinteressati assistiti dallo stesso difensore), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Massimiliano Balloriani)
IL PRESIDENTE (Paolo Passoni)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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