Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 novembre 2018, n. 30778

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 novembre 2018, n. 30778

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 novembre 2018, n. 30778

In sede di accertamento tributario sul reddito d’impresa, il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari.

NORME CORRELATE

Art. 39 dPR 29/9/1973, n. 600

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30778 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 28/11/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2395/2012 R.G. proposto da
R. LUCA (c.f. ), rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Fonzo, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 50, presso lo studio dell’Avv. Paolo Iorio;
— ricorrente —
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
— controricorso —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, n.123/O4/2011 depositata il 31 maggio 2011, non notificate.
Udita la relazione svolta ne|l’adunanza camerale del 3 luglio 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori;
Rilevato che:
-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello proposto da R. LUCA (in seguito, ii contribuente), titolare di una ditta svolgente servizi funebri, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (in seguito, CTP) n.217/07/2009, avente ad
oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito di impresa ai fini IRPEF, IVA, IRAP, oltre ad interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2005;
– In particolare, a seguito d tentativo di adesione ad esito negativo, il contribuente adiva la CTP contestando, tra l’altro, i presupposti per l’accertamento, l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione e, nel merito, l’infondatezza delle riprese; l’Agenzia resisteva ed i giudici di prime cure rigettavano il ricorso; il contribuente proponeva appello, chiedendo l’annullamento dell’atto impositivo e, in subordine, la riduzione degli importi dovuti, ma anche l’appello veniva disatteso;
-II contribuente propone infine ricorso per Cassazione contro la sentenza della CTR, affidato ad un unico motivo, articolato in cinque distinte doglianze, cui resiste l’Agenzia con controricorso.
Ritenuto che:
— Con un unico motivo di ricorso si deduce l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. La violazione e falsa applicazione di legge“;
– A riguardo, trova accoglimento |’eccezione di inammissibilità di parte del motivo articolata dall’Agenzia in controricorso, dal momento che il riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge, da mettersi in relazione con il paradigma dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., neppure enunciato nel motivo, é assolutamente generica, non essendo nemmeno indicata una previsione di legge che si assuma violata;
— Quanto alla parte del mezzo di impugnazione, in cui é identificabile un vizio di motivazione ai fini dell’art.360 primo comma n.5 c.p.c., sebbene il paradigma normativo non sia menzionato, nonostante i cinque quesiti in calce, è enucleabile una prima doglianza secondo cui la CTR non si sarebbe pronunciata sull’appello, incentrato sulla considerazione che i beni individuati nell’accertamento come non fatturati (es. imbottiture, cornici, manifesti ecc…), non sarebbero essenziali per l’esecuzione di servizi funebri; dunque, secondo il contribuente, la ricostruzione operata dai verbalizzanti sarebbe inattendibile. Una seconda doglianza lamenta l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo condotto dall’Amministrazione. Infine, la CTR non avrebbe tenuto conto di documentazione decisiva provante l’effettiva esecuzione di servizi funerari e dell’assenza di obbligo di rendicontazione di
magazzino da parte del contribuente;
– Anche la parte del motivo relativa ai vizio motivazionale é inammissibile. In linea generale, va rammentato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, ii discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo indutti-
vo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell‘accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari (Cass. 14 novembre 2014 n.24278; Cass. 9 giugno 2017 n.14376);
– Orbene, a fronte di un reddito di impresa dichiarato molto basso, di inferiore a 17.300,00 euro lordi, unico reddito dichiarato in un nucleo familiare di quattro persone, i verbalizzanti hanno operato la ricostruzione dei numero dei servizi erogati dal contribuente in regime di evasione, attraverso un accertamento analitico-induttivo ex art.39 primo comma lett. d) dei D.P.R. n.600/73. La motivazione della CTR ripercorre in modo convincente le risultanze dell’accertamento dell’Ufficio, incrociando i dati ed evidenziando le numerose incongruenze, tra cui quella contabile tra le fatture dei servizi funerari e quelle passive dei costi delle merci occorrenti; vi sono poi le incongruenze extracontabili, tra le quali il numero elevato dei manifesti utilizzati a fronte dei numero modesto dei funerali denunciati, il confronto tra acquisti e rimanenze di magazzino, incluse le imbottiture contestate con il motivo di ricorso come non essenziali ai servizi funerari e circa le quali, per precauzione, l’ufficio ha anche scomputato uno scarto dei 10% per lo sfrido. Gli elementi di prova, numerosi, sono stati ritenuti dalla CTR gravi precisi e concordanti. Tuttavia, ii contribuente si limita a contestare genericamente e a negare l’evasione, ma non adduce ai fini dell’art. 36O primo comma n.5 c.p.c. alcun elemento cli prova contrario e decisivo ritualmente introdotto nel processo e non esaminato dai giudici d’appello;
—In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, secondo soccombenza, al rigetto segue il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M./strong>
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate in € 2.750,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Così deciso il 3.7.2018, in Roma.
II Presidente
Ernestino Bruschetta

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Sereno Scolaro

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