Consiglio di Stato, Sez. II, 6 maggio 2021, n. 3536

Consiglio di Stato, Sez. II, 6 maggio 2021, n. 3536

Pubblicato il 06/05/2021
N. 03536/2021REG.PROV.COLL.
N. 05115/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5115 del 2013, proposto dalla signora Maria Teresa R., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Aievola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sara Dima in Roma, viale delle Milizie, n.76
contro
la signora Amalia R., non costituita in giudizio
nei confronti
del Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1412/2013, resa tra le parti, concernente la fruizione in esclusiva di una concessione cimiteriale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021, il Cons. Antonella Manzione in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania iscritto al n.r.g. 1705 del 2009 la signora Amalia R., odierna appellata, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’utilizzo in esclusiva della cappella mortuaria edificata nel cimitero di Castello di Cisterna, in quanto unica erede del titolare della relativa concessione, signor Giuseppe R., deceduto in data 8 settembre 1973, con conseguente annullamento, ove necessario, della delibera di Giunta municipale n. 67 del 2 dicembre 1972, che ne aveva esteso la titolarità anche al fratello, signor Nicola R.
2. Con sentenza n. 1412 del 12 marzo 2013 l’adito tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio ai signori Rosa R., Raffaele R. e Valeria R., fratelli germani della signora Maria Teresa R., e coeredi del defunto signor Nicola R., individuati quali contitolari anche dei diritti sulla cappella funeraria nelle disposizioni testamentarie per atto del notaio Gaetano D’Alessio del 10 marzo 1983, ha accolto il ricorso. La decisione si fonda sull’assunto che a fronte della titolarità formale della concessione in capo al solo dante causa della ricorrente, non è stato prodotto in atti il consenso alla sua estensione anche al fratello Nicola, benché se ne dia atto nelle premesse della richiamata delibera, con conseguente facoltà di fruizione della cappella per la sepoltura dei di lui eredi.
3. La sentenza è stata appellata dalla signora Maria Teresa R., con il ricorso n. 5115 del 2013 per i seguenti motivi:
I) mancata integrazione del contraddittorio, in quanto non vi sarebbe la prova della serietà delle ricerche dei coeredi effettuate per potersi dire perfezionata la notifica con il c.d. rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.);
II) travisamento dei fatti, stante che lo ius sepulchri spettava ad entrambi i fratelli e, conseguentemente, era stato trasmesso agli eredi di entrambi, come provato dalla certificazione del responsabile dei servizi cimiteriali in data 10 aprile 2013 attestante sia la scritta all’ingresso della cappella gentilizia, che reca la dicitura “F.lli Cav. Giuseppe e Nicola R. e famiglia”, sia le indicazioni delle inumazioni ivi avvenute dei membri della famiglia R.
4. Non si sono costituiti in giudizio né la signora Amalia R., né il Comune di Castello di Cisterna.
5. All’udienza pubblica del 23 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Giunge in decisione l’ appello proposto dalla signora Maria Teresa R. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, n. 1412 del 2013, che, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto il ricorso n.r.g. 1705 del 2009 della signora Amalia R. per l’annullamento del provvedimento del Comune di Castello di Cisterna con cui, rettificando un asserito errore materiale, e col consenso delle parti, si è stabilita la cointestazione della concessione cimiteriale già rilasciata formalmente al nominativo del solo signor Giuseppe R. anche al fratello Nicola. Allo scopo di ricostruire la vicenda, peraltro risalente nel tempo, il primo giudice ha disposto in via istruttoria che il Comune di Castello di Cisterna fornisse chiarimenti in merito agli atti e ai documenti in suo possesso concernenti la data di rilascio della concessione e gli eventuali lavori di sistemazione compiuti ovvero autorizzati in favore di terzi sull’area nella quale si trova la sepoltura privata n. 375, o sulle aree a questa adiacenti. Ha quindi ritenuto provata la tesi attorea sull’assunto del mancato rinvenimento in atti sia della concessione cimiteriale originaria al signor Giuseppe R. (indicata erroneamente come n. 65 del 1958, laddove la parte riferisce essere stata la stessa rilasciata nel 1970), sia dell’assenso da questi prestato alla condivisione dell’uso della cappella gentilizia anche da parte del fratello Nicola.
7. La fondatezza nel merito dell’appello consente di non scrutinare l’eccezione relativa alla asserita mancata integrazione del contraddittorio, disposta dal primo giudice, giusta il mancato rispetto delle norme del codice di rito civile in tema di notifiche.
8. Il Collegio ritiene infatti di non condividere la ricostruzione del T.A.R. per la Campania, che a fronte della mancanza di prova documentale sia del titolo originario che della manifestazione di volontà alla sua estensione, ha inteso dare rilievo solo a tale seconda lacuna, avallando la tesi della signora Amalia R., con conseguente dequotazione degli elementi, in fatto e in diritto, a supporto della opposta tesi dell’odierna appellante. In primo luogo ha così neutralizzato la portata certificativa della delibera n. 67 del 4 dicembre 1972, che costituisce atto pubblico, laddove dà atto non solo della richiesta del signor R. Nicola a che il suo nome fosse incluso, accanto a quello del fratello signor Giuseppe R., nella concessione del lotto al cimitero urbano, ma anche della dichiarazione di quest’ultimo «con cui non si oppone a tale richiesta ma anzi la favorisce assumendo che si è trattato di mero errore materiale data che la richiesta fu fatta a nome di entrambi». E ancora, in senso ancora più dirimente, ha completamente pretermesso il richiamo, egualmente probante in assenza di elementi idonei a confutarne l’assunto, alla circostanza che agli atti d’ufficio «risulta la veridicità di quanto affermato».
D’altro canto, la Cappella, visivamente fruibile da entrambe le famiglie, come da scritta apposta all’ingresso (“F.lli Cav. Giuseppe e Nicola R. e famiglia”), ha dato sepoltura, incontestata tra le parti, al signor Raffaele R., erede del signor Nicola R., deceduto il 22 settembre 1992, seppure in data essa pure ignota per avvenuto smarrimento da parte del Comune anche del registro delle inumazioni.
9. In sintesi, il Collegio non ritiene siano state fornite prove idonee a confutare quanto risultante dalla delibera n. 67 del 2 dicembre 1972, ovvero che l’intestazione formale della concessione cimiteriale al solo signor Giuseppe R. fosse frutto di mero refuso, cui l’Amministrazione ha inteso porre rimedio mediante atto di mera rettifica, e su espressione di volontà concorde di entrambi i fratelli.
10. Per quanto sopra detto, il Collegio ritiene di accogliere l’appello n.r.g. 5115/2013 e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1412 del 2013 del T.A.R. per la Campania, respingere il ricorso di primo grado n.r.g. 1705 del 2009 per l’annullamento della delibera di Giunta municipale n. 67 del 1972.
11. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della materia trattata e alle difficoltà ricostruttive addebitabili alle reiterate lacune istruttorie poste in essere dal Comune, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente FF
Hadrian Simonetti, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
L’ESTENSORE (Antonella Manzione)
IL PRESIDENTE (Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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