Quesito pubblicato su ISF2018/4-a

Poiché capita sempre più spesso che ci venga richiesta l’estumulazione straordinaria di un cadavere per portarlo a cremazione (prima quindi dei 20 anni dalla tumulazione prescritti dal Reg. reg.le lombardo 6/2004 e smi), chiediamo:
a) se sia possibile APRIRE IL COFANO, riponendo poi i resti/cadavere in contenitore idoneo al trasporto ed alla cremazione, visto che il regolamento regionale all’art. 20, comma 6, nulla dice in merito alle modalità (ad es. se con o senza zinco);
b) oppure se risulti indispensabile procedere alla cremazione del feretro integro, SENZA APRIRLO, obbligando quindi i parenti a rivolgersi ad un forno crematorio in grado di cremare anche lo zinco contenuto nel cofano.
Risposta:
In primo luogo bisogna esaminare la situazione in base alla legislazione statale.
L’art. 88 del D.P.R. 285/1990, contempla il caso del trasferimento in altra sede di feretro tumulato.
Inoltre l’art. 86, comma 1 dello stesso regolamento statale prevede che il sindaco regoli le esumazioni e le estumulazioni con specifica ordinanza.
Poiché il trasferimento al crematorio per la cremazione è da considerarsi “trasferimento in altra sede” appunto ai fini di cremazione, se nulla è previsto nel caso specifico nel regolamento comunale in materia del luogo di partenza o di arrivo, o in alternativa nella ordinanza sindacale del luogo di partenza, gli unici riferimenti di legge sono quelli contenuti nel citato art. 88 del D.P.R. 285/1990 e in quelli previsti dalla stessa norma statale circa le caratteristiche che devono possedere i feretri destinati a cremazione (Circolari Min. Sanità 24/1993 e 10/1998). Se, invece, vi fosse una esplicita previsione di confezionamento del luogo di arrivo (Comune del crematorio), vale la più restrittiva tra la previsione di partenza e quella di arrivo.
Di norma vi è l’obbligo di cassa di zinco unicamente nei casi previsti (malattia infettivo-diffusiva, trasporto funebre oltre un certo chilometraggio). Cassa di zinco che può essere sostituita (per trasporti funebri di lunga distanza destinati a inumazione o cremazione) da materiali e tecniche di confezionamento autorizzate (per semplicità: uso di involucro di plastica biodegradabile).
Sempre di norma, per procedere a cremazione, nella gran parte dei crematori italiani (65 su 75) non è consentita la introduzione di parti metalliche del feretro.
Nei casi da voi richiamati e oggetto di quesito, a parere dello scrivente, non vi è un obbligo di destinazione di un feretro ad un crematorio che possa cremare anche feretri con zinco, ma questa è una opzione possibile.
È altrettanto possibile destinarlo ad altro crematorio che non accetti la controcassa di zinco, previa “idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento” e cioè portando il feretro in camera mortuaria del cimitero, aprendolo, togliendo lo zinco e se occorre garantire l’impermeabilità del fondo della bara come previsto, con successiva collocazione del cadavere dentro il cofano e infine chiusura dello stesso.
Si consiglia che la procedura venga esplicitamente indicata nella ordinanza sindacale che regola le esumazioni ed estumulazioni, tanto più che in Lombardia non vi è più l’obbligo (invece presente secondo la legislazione statale) di presenza del coordinatore sanitario (o figura sanitaria da questi delegata).
In altri termini occorre che sia individuato, sempre a parere di chi scrive, chi ha il compito di verificare la “idonea sistemazione del feretro” che, in assenza di diversa indicazione, è chi ha il compito di “custodia cimiteriale” ai sensi di legge (si veda cosa intende il legislatore nella circolare 24/1993 del Ministero della sanità e cioè anche personale dell’ufficio di polizia mortuaria o chi nella organizzazione sia preposto a tale compito, come spesso accade è il capo squadra degli operatori cimiteriali).
Il motivo del riferirsi alla legislazione statale è dato dal fatto che ove una norma regionale non abbia specificatamente modificato la norma statale vigente, vale ancora quest’ultima, con opportuna integrazione con la norma regionale, attraverso un coordinamento sistematico.
Ora, sul fatto specifico, la regione Lombardia prevede (nel regolamento regionale,) all’art. 20, comma 7 del reg. reg.le 6/2004 e smi che possa essere chiesto il personale dell’ASL quando sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali.:
“7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell’ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.”
E, inoltre, prevede che sia il Comune a regolare le esumazioni e le estumulazioni, specificando pure la procedura da seguire al comma 13:
“13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole.”
Concludendo, si consiglia di seguire la procedura di cui al comma 13 del citato regolamento regionale, dotandosi di apposita ordinanza sindacale per regolare la materia. Se vi fosse urgenza di provvedere, nel frattempo, potete adottare la soluzione prospettata (eliminazione dello zinco in camera mortuaria di cimitero), e se ravvisate sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali, richiedete che il Comune interessi l’ASL affinché presenzi con proprio personale alle operazioni che si svolgono in camera mortuaria cimiteriale (in Lombardia detto deposito mortuario).
Ovviamente il feretro deve essere conforme a quanto stabilito dalla regione Lombardia per la cremazione entro i suoi confini. Se la cremazione avvenisse fuori dei suoi confini allora subentra il rispetto della normativa statale (che funge un po’ da esperanto tra regioni, ai fini di polizia mortuaria).

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