Quesito pubblicato su ISF2016/1-b

L’ufficio contratti del Comune di … , per formalizzare la concessione cimiteriale attraverso scrittura privata, usa la seguente prassi, consolidata nel tempo. Vengono fatti firmare due originali in bollo, di cui uno viene consegnato al concessionario. A seguito di osservazione pervenuta da un utente, tale ufficio si chiede se sia necessario avere un doppio originale o se al contrario ne basti uno da tenere depositato in ufficio.

Risposta:
Le concessioni cimiteriali sono atti di concessione temporanea a titolo oneroso di un bene appartenente al demanio comunale. Nel nostro ordinamento non si riscontra una norma che disponga per tali atti l’obbligo della stipula in forma pubblico-amministrativa. Infatti tale forma è necessaria quando l’atto, per sua natura, deve essere conoscibile ed opponibile a terzi interessati.
Poiché la concessione fa sorgere in capo al concessionario facoltà limitate al diritto di sepoltura ed all’uso della stessa, ma non il diritto di disporre del bene nel senso della trasmissibilità a terzi o dell’esercizio di poteri inerenti la proprietà o gli altri diritti reali, non occorre la pubblicità qualificata che deriva dalla stipula del-l’atto in forma pubblico-ammini-strativa. Tuttavia nulla vieta la scelta di tale forma.
Nel caso in cui l’atto sia stipulato per scrittura privata non autenticata, come chiarito dalla C.M. 15.5.1998, n. 126 (si veda anche R.M. 17.7.1996, n. 128/E e 5.8.1996, n. 173/E), le concessioni cimiteriali sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2, tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, purché l’ammontare dell’impo-sta determinata risulti inferiore ad € 129,11. Di conseguenza, il valore dell’atto, determinato ovviamente dal canone concessorio, non deve essere superiore ad € 6.455,71 (€ 6.455,71 x 2% = € 129,11). Si osserva infine che la base imponibile cui commisurare l’imposta è costituita dal valore economico risultante dall’atto ovvero dal corrispettivo complessivo della stessa concessione. Pertanto, il canone annuo deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione.
Chiarito quanto sopra circa l’inquadramento della scrittura privata autenticata, si tratta ora di comprendere se e perché deve essere in bollo. È facoltà del Comune procedere alla concessione cimiteriale, che provvede a seguito di istanza di persona richiedente la concessione.
Ad avviso dello scrivente, essendo scrittura privata non autenticata, occorre che la stessa sia prodotta in duplice copia, una che resta al Comune e una che è rilasciata al cittadino. In bollo deve essere sia l’istanza di richiesta della concessione del loculo o altra concessione cimiteriale, sia la copia che viene rilasciata al cittadino, mentre non vi è necessità che la copia che resta in Comune sia in bollo.
Difatti tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione – tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili – sono soggette all’apposizione dell’imposta di bollo, come previsto dall’art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione. E ogni rilascio di provvedimento amministrativo conseguente alla istanza è altresì da assoggettare all’imposta di bollo, in base alla stessa norma (1 bollo ogni 4 facciate).

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione, VARI.


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