Quesito pubblicato su ISF2011/1-b

Esistono norme a livello nazionale che impongano un valore minimo per il raggio d’azione del camino di processo degli impianti crematori (distanza tra asse del camino e prime abitazioni)?
Per quanto riguarda invece la distanza tra il cimitero e le prime abitazioni, la L. 130/01 integra l’art. 338 R.D. 1265/34 esplicitando al comma 1 che “i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 m dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne>” . Ci sono stati sviluppi in merito negli anni successivi al 2001?


Risposta:
Non risultano norme dirette in tal senso, ma solo norme indirette (visto che il crematorio deve essere dentro un cimitero e il cimitero deve distare dall’abitato, anche il crematorio deve distare dall’abitato).
In passato il crematorio era considerato industria insalubre di I classe (fino al D.M. 23/12/1976), ma poi non è più stato inserito nell’elenco, che ora è stato aggiornato con D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (GG.UU. 20 settembre 1994, n. 220, suppl. ord. e 10 dicembre 1994, n. 288, suppl. ord.).
I riferimenti normativi sono l’ultima versione dell’art. 338 del T.U.LL.SS. (leggermente diversa da quella riportata in domanda: in pratica il cimitero di urne è uguale ad altro cimitero ai fini delle distanze minime) e l’art. 216 (estratto) del medesimo provvedimento, che si riporta di seguito:
“Art. 216 ” Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.”
Si veda anche l’art. 57 del D.P.R. 285/90.
La zona di rispetto è ordinariamente 200 metri, riducibile (di fatto a 50 metri).
È possibile che qualche norma regionale dica qualche cosa di leggermente diverso, ma ordinariamente quel che conta è il parere ai fini della installazione del forno.


Norme correlate:
Art 338 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Art 00 di Legge n. 130 del 1
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Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-crematorio,CREMAZIONE-altri,DISTANZE_CIMITERIALI-distanze


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