Quesito pubblicato su ISF2004/4-e

Il Comune di … chiede come si determina la condizione di indigenza di un individuo, necessaria per l’applicazione di quanto disposto dalla L. 26/2001 in materia di onerosità di cremazione ed inumazione.

Risposta:
Va premesso che le disposizioni dell’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, si applicano alla cremazione o all’inumazione quando debba valutarsi l’eventuale titolo di gratuità al momento della sepoltura conseguente al decesso, mentre in ogni altro caso in cui, dopo la sepoltura, i familiari chiedano altri trattamenti la norma non può trovare applicazione, essendosi in presenza di una richiesta di parte. E ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali i familiari tenuti alla sepoltura non vi abbiano provveduto. Inoltre va precisato che se la disposizione citata considera tre fattori (indigenza del defunto, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, disinteressa da parte dei familiari), con l’art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 relativamente alla cremazione va considerata unicamente la situazione di indigenza del defunto. La condizione d’indigenza va valutata dai servizi sociali all’interno delle competenze loro attribuite dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, della legislazione regionale attuativa e dei piani territoriali, sia per quanto riguarda la definizione della misura dell’indicatore della situazione economica (ISE) da considerare nel caso di indigenza (artt. 6, art. 22, comma 2 lett. a) e art. 28), sia dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a considerare nel caso di defunto appartenente a famiglia bisognosa, per altro, questo ultimo, non più applicabile alla cremazione (fermo restando che si considera solo quella autorizzata immediatamente post mortem). Sempre alla luce della citata legge quadro n. 328/2000 le situazioni economiche, in quanto previste e stabilite dal regolamento comunale per l’erogazione dei servizi sociali, sono accertate con la dichiarazione sostitutiva unica (art. 25 L. 8 novembre 2000. n. 328). L’onere relativo alla cremazione, alla inumazione e all’esumazione ordinaria sono a carico del bilancio dei servizi sociali del comune di residenza al momento del decesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 stessa Legge). Nella specie, intervenendo la richiesta di altra pratica funebre in momento diverso da quello immediatamente post mortem, indipendentemente dalle ragioni di ciò, non sussistono elementi di gratuità, i quali, se a tempo debito, andavano valutati ed accertati dai servizi sociali, assumendone l’obbligo e nelle forme e modi previsti dalle disposizioni sopracitate.

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 1 di Decreto Legge n. 392 del 0
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