Quesito pubblicato su ISF2001/1-g

Un cittadino ha richiesto al Comune di … di avere in concessione una tomba situata accanto alla propria tomba di famiglia. Il bene in oggetto si trova in uno stato di abbandono, già accertato dal Comune: le ultime sepolture risalgono agli anni ’30. Premesso quanto sopra, vi si domanda se: 1. Si può concedere l’uso della tomba alla richiedente? 2. Si può prevedere la rimozione della lapide presente considerando che ha valenza artistica essendo catalogata alla Sovraintendenza? 3. Come ci si deve comportare nel caso di ritrovamento di resti mortali per la loro deposizione?

Risposta:
Ove il comune accerti la situazione di stato di abbandono del sepolcro privato nel cimitero può avviare la procedura di decadenza, previa diffida a provvedere alle opere di ripristino necessarie. Una volta che il comune abbia completato tale procedimento, l’area rientra nella disponibilità del comune, così come il manufatto ivi insistente e può provvedere all’assegnazione a terzi, avendo verificato che sia idoneo alla funzione sepolcrale o dopo avere adottato i necessari interventi di ripristino della funzione cimiteriale. Le modalità di assegnazione a terzi dovrebbero essere stabilita dal regolamento comunale di polizia mortuaria, così che non si può escludere che l’assegnazione abbia luogo nei riguardi di concessionari finitimi. Qualora ciò avvenisse, la concessione sarebbe in ogni caso a tempo determinato e distinta rispetto a quella già in essere (di cui non risultano indicazioni sull’oggetto, durata o altri elementi) ed è retta dalle norme regolamentari vigenti al momento della concessione. Per quanto riguarda la lapide funeraria, si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 229/L (e alla conseguente circolare Sefit n. 4243 del 12 aprile 2000, rivolta alle aziende e comuni aderenti e reperibile al sito http://www.euroact.net e pubblicata anche su “I Servizi Funerari” n. 3, aprile-giugno 2000). Ne consegue che la lapide è soggetta ad interventi (demolizione, rimozione, modifica, restauro, ecc.) previa acquisizione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, attraverso i propri organi periferici. Tali interventi possono essere imposti al “nuovo” concessionario, quale esso sia, con l’atto di concessione, a mente dell’art. 92, comma 3 DPR 10 settembre 1990, n. 285, salvo che gli interventi non siano necessari al fine di assicurare la funzionalità sepolcrale del manufatto. I resti mortali sepolti nella concessione dichiarata decaduta sono regolati dall’art. 86 e, residualmente, dall’art. 67 DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,CIMITERO-tombe interesse storico-artistico,CONCESSIONE-cessione di tomba,CONCESSIONE-incuria


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