La tumulazione delle urne cinerarie nel copritomba dei campi ad inumazione?

Come “aggirare” il divieto di inumare le urne cinerarie?

In effetti la sepoltura, nella nuda terra, delle ceneri si configurerebbe come una velata dispersione delle stesse tra le zolle della fossa, una volta ricoperta (ecco perchè, ad esempio, la Regione Lombardia non abbia recepito questo innovativo istituto della Legge n.130/2001) e lo sversamento delle ceneri, in modo da renderne impossibile un’ulteriore raccolta, richiede una procedura particolarmente aggravata (autorizzazione da perte dell’Ufficiale di Stato Civile) con manifestazione di volontà rafforzata (è di rigore una disposizione testamentaria scritta) da parte del de cuius, proprio per i riflessi di natura penale (si rischia la reclusione) che ex Art. 411 Cod. Penale, la dispersione non autorizzata presenta, configurandosi quale reato contro la pietà verso i defunti.

Prima dell’avvento della Legge n. 130/2001, in parte ancora “congelata” per alcune regioni italiane, la destinazione finale delle urne cinerarie e, quindi, degli esiti da completa cremazione dei cadaveri umani, era disciplinata solo dal Testo Unico Leggi Sanitarie ed, in subordine dal DPR n. 285/90.

 

Le ceneri, allora, se si esclude la dispersione (in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90) per l’ordinamento nazionale di polizia mortuaria (Art. 343 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 ed Art. 80 comma 3 DPR 285/90) previgente all’approvazione della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 avrebbero potuto solamente esser tumulate, ovvero racchiuse in un vano inteso come un volume stabile, definito e delimitato da elementi scatolari (pareti), mentre la tamponatura di tale cella, anche ai sensi della Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, ha solo la funzione di preservare l’integrità dell’urna da eventuali profanazioni o dall’azione aggressiva degli agenti atmosferici.

 

Questo spazio “chiuso” potrebbe fisicamente trovarsi anche fuori del recinto cimiteriale.

 

Il Consiglio di Stato in tale postilla (Art. 343 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934) ha individuato il grimaldello normativo per rendere operativa la custodia delle ceneri presso un domicilio privato.

 

La rivoluzionaria motivazione del parere del Consiglio di Stato, cui si è attenuto lo stesso Presidente della Repubblica, con DPR 24/02/04, però, ha aperto altri spiragli, tra cui la possibilità di implementare parti della Legge 130/01 attraverso specifici regolamenti di dettaglio o combinati disposti tra le norme di principio contenute nella stessa Legge e le norme preesistenti tali da determinare la possibilità di dare piena attuazione agli istituti della Legge 130/2001, attraverso una complessa opera di ricostruzione ed integrazione del tessuto normativo.

 

La Legge 130/2001, tra le forme di sepoltura delle ceneri, prevede anche l’interramento, in quel caso, però occorre sia specificato il materiale dell’urna, che si ritiene debba essere biodegradabile ai sensi dell’Art.75 comma 1 DPR 285/90.

 

L’inumazione delle urne cinerarie, dunque, può avvenire solo dopo specifica e formale regolamentazione, in cui si stabiliscano le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa), delle urne, nonché i tempi e le modalità in cui il de cuius, o chi ha titolo per disporre di lui, possa, scientemente, decidere che le sue ceneri siano sepolte in campo di terra.

 

Secondo alcuni commentatori potrebbe esser lo stesso regolamento comunale di polizia mortuaria a recepire queste indicazioni.

 

In questi ultimi anni di impasse normativo, dovuto all’ormai nota sospensiva della Legge 130/01, in diverse zone d’Italia, dove alta è la scelta cremazionista, si è elaborato un ingegnoso sistema di sepoltura “spuria” in cui si compendiano i tratti caratteristici dell’inumazione e della tumulazione.

 

Di solito ogni fossa è sormontata da un cumulo di terreno, si tratta della sagomatura delle zolle affiorate dalla profondità.

 

Per effetto del naturale compattamento del terreno (o per cedimento del coperchio del feretro) nei mesi immediatamente successivi alla inumazione, si ha un assestamento del terreno con abbassamento del tumulo.

 

E’ anche per questo motivo che in vari Comuni italiani viene previsto un periodo di 6 mesi dalla inumazione in cui non collocare cippi o copritomba, ma solo lapidine provvisorie.

 

L’intuizione geniale consiste nel ricavare nella profondità di questo spessore, su cui sarà posizionata la lastra tombale, un pozzetto dalle dimensioni in grado di ospitare una o più urne cinerarie.

 

Questa piccola camere sepolcrale ipogea per urne è, a tutti gli effetti, una sorta di mini loculo, chiuso da una parete rimovibile che lo rende assolutamente ermetico, così da impedire l’infiltrazione delle acque piovane.

 

Così l’urna è sia immersa nella nuda terra, sia tumulata.

 

Consentiteci un paragone forse ardito, ma di forte valore esplicativo: tale soluzione è stata adottata anche per la sepoltura dei Papi (segnatamente Paolo VI e Giovanni Paolo II, appunto tumulati in una tomba a sterro, poiché, nelle loro ultime volontà, avevano esplicitamente chiesto sepoltura nella terra e non in altro manufatto monumentale collocato in superficie.

 

Si tratta di un sistema che, quando legittimato dal regolamento cittadino di polizia mortuaria, non confligge con la Legge ed ha permesso di accogliere, senza stravolgimenti, anche in tempi passati il rispettabilissimo desiderio di inumare i residui della cremazione, rendendo anche possibile la sepoltura di un feretro ed un’urna nella stessa fossa, in deroga all’Art. 74 (un solo cadavere per ciascuna fossa) pratica funebre altrimenti ammessa solo per madre e neonato deceduti in concomitanza del parto.

 

Si prospetta, però, una criticità procedurale.

 

La tumulazione è una metodologia di sepoltura, assimilabile alla sepoltura privata, di cui al capo XVIII DPR 285/90, che comporta, dietro la corresponsione di un canone, fatti salvi i rarissimi casi di particolari benemerenze verso la municipalità, la concessione di un’area, su cui edificare un sepolcro, oppure direttamente di un manufatto (blocco murario, colombario…) in cui dar sepoltura ai defunti.

 

 

L’inumazione nelle quadre di terra e non in campi concessi per la realizzazione di sepolcri privati basati sul sistema ad inumazione, anche dopo la Legge n.26 del 28 febbraio 2001, non comporta la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa.

 

Inoltre, di solito, il comune, titolare ultimo del sepolcreto, può imporre un diritto di polizia mortuaria per l’apposizione della lapide e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni).

 

Il manufatto è, però, costruito a cura del familiare, poiché ai sensi dell’Art. 70 DPR 285/90 l’amministrazione ha il solo obbligo di dotare ogni buca di un cippo recante oltre al numero progressivo della tomba le generalità del defunto.

 

Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, siano versate nel cinerario comune, o nel giardino delle rimembranze del cimitero.

 

Non possono invece esser sparse in natura perché manca l’esplicita volontà del de cuius.

 

In alternativa, a carico dei richiedenti, si individua una nicchia ossario o un loculo dove riporre la cassettina con i resti del cadavere esumato assieme alla urna cineraria, oppure chi ha titolo chiede ed ottiene la conservazione delle ceneri presso il proprio domicilio.

 

Naturalmente le ossa o ancor peggio l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo rivenuti all’atto dell’esumazione non possono, nella maniera più assoluta seguire lo stesso percorso extra moenia (ossia fuori del recinto cimiteriale) delle ceneri e la loro destinazione obbligata sarà rispettivamente:

 

L’ossario comune o la cassettina ossario e la tumulazione individuale (su richiesta dei famigliari) per l’ossame.
Un nuovo turno di sepoltura in campo indecomposti, la ritumulazione ai sensi della Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998, oppure la cremazione per i resti mortali (ex DPR 254/03).

Se l’inconsunto viene cremato è possibile il riavvicinamento con le altre ceneri originariamente sepolte nella stessa fossa.

 

Deve, quindi, essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo, implicito o esplicito, di nessuna concessione, in quanto non sussiste akcun rapporto concessorio se non quello per il temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba.

 

Dal punto di vista economico questa novità deve essere valutata attentamente per introdurre specifici tariffari, perché in questa maniera, qualora essa divenisse un fenomeno di massa, il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie).

 

Ovviamente, in ogni momento, l’avente titolo può individuare un’altra collocazione dell’ urna cineraria, tra quelle consentite della Legge, chiedendone l’estumulazione “straordinaria” al comune nel cui cimitero l’urna è conservata.

 

Può sembrare curioso, ma, in questo frangente, si ricadrebbe nella fattispecie regolamentare, piuttosto nuova per il nostro sistema funerario, dell’estumulazione straordinaria di ceneri… e non di feretri.

 

 

Questa sepoltura mista delle ceneri, in cui si compendiano tratti distintivi della tumulazione ed, invece, aspetti propri dell’inumazione, non è una destinazione finale, ultima e, perciò, irreversibile (come, invece, accade per la dispersione) poiché dette ceneri potranno successivamente seguire altri percorsi, è, allora, assolutamente d’obbligo un’urna sigillata, che rechi gli estremi anagrafici del defunto e realizzata in materiale non facilmente deperibile (vetro, marmo, metallo pregiato…), ai sensi del pargrafo 14 Circ. MIn. n. 24/1993 e soprattutto del D.M. 1 luglio 2002 siccome la tumulazione, ancorché in ambiente posto sotto il livello del piano di campagna, non comporta la biodegradabilità degli elementi immessi nel ciclo cimiteriale.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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