Il solito problema “omologazione” dei Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria – 2/3

La permanente vigenza dell’art. 345 t.u.ll.ss., r. d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., fa sì che tale disposizione procedimentale trovi attuazione, a prescindere, ed indipendentemente, dalle norme statutarie vigenti in generale per i regolamenti comunali, che ne escono così, eventualmente, rafforzati, sulla base del principio della specialità della norma, secondo il celebre broccardo latino: “lex specialis derogat legi generali”.
Dopo l’entrata in vigore della L. di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presupposto determinante l’efficacia potrebbe essere riferito anche, eventualmente, all’omologazione (leggasi, più correttamente: approvazione) regionale, in quanto la funzione del Governo (Ministero della Salute) ha unicamente la valenza di consentire, del tutto eventualmente, l’esercizio di quel potere di annullamento straordinario previsto dall’art. 138 del testo unico ordinamento enti locali d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., in applicazione dell’art. 2, comma 3 lett. b) L. 23 agosto 1988, n. 400, con la conseguenza che permane l’obbligo della comunicazione del Regolamento assunto, la quale ha luogo con l’inoltro al Dicastero della Salute tramite la locale Prefettura, in quanto organo locale emanazione del Governo Centrale, passaggio -quest’ultimo – ineludibile che esclude la possibilità della trasmissione diretta da parte del Comune al Ministero della Salute.

Tra l’altro, questa funzione reperisce adeguato corollario anche nelle indicazioni degli artt. 115 e 121 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per cui la reale sussistenza di tale momento procedimentale risulta adeguatamente fondata. L’elemento, che ha portato chiarezza sulla stabile vigenza di tale procedura integrativa di efficacia, si è avuto con la regolazione dei procedimenti amministrativi del Ministero dell’(allora) Sanità, ottenuta con il D. M. 18 novembre 1998, n. 514 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 1999), specie se si consideri come alcuni sostenitori dell’abrogazione implicita dell’art. 345 t.u.ll.ss. imperniassero la loro tesi ermeneutica anche sull’assenza di una definizione del procedimento e dei relativi termini.
In realtà, la motivazione, sulla base della quale va affermata l’odierna vigenza della norma, è quella della sua natura di legge speciale, che, in quanto tale, s’impone sulle norme di carattere generale e di diritto comune.

Con l’anzidetto decreto ministeriale, emanato in attuazione delle disposizioni degli artt. 2 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., il procedimento di omologazione è stato disciplinato, anche nei tempi per l’adozione di eventuali provvedimenti, fissati rispettivamente in 90 giorni.
La titolarità, all’interno dell’amministrazione del Ministero della Salute, era individuata nel Dipartimento di prevenzione, Ufficio VII, mentre all’interno della Regione (sempre ché la regione richiami a sè con espressa legge regionale, questa spettanza) va imputata al dirigente proposto al settore sanità (quale ne sia la denominazione), fatto salvo il potere di auto-organizzazione delle Regioni, anche per i termini del procedimento.
Il dies ad quem consta nel “timing” entro il quale il Ministero della Salute, o la Regione, debbano pronunciarsi, positivamente o negativamente, ma la sua inutile decorrenza non determina che possa trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso, il ricorso al quale richiederebbe una espressa norma legislativa che lo legittimi e le singole regioni potrebbero anche agire in tal senso, in favore di un certo snellimento burocratico.

Mancando, tuttavia, precisa disposizione di Legge che qualifichi l’inerzia come giudizio positivo (silenzio-assenso), la stessa si qualifica unicamente come atto omissivo, senza che possa sortire altri effetti ultronei.
Decorso il termine, senza che vi sia stata una qualche pronuncia, il Comune, che ha adottato il Regolamento comunale di polizia mortuaria “pendente”, si trova nell’alternativa tra l’attendere un provvedimento formale sul testo di Regolamento comunale di polizia mortuaria in fieri e l’instaurazione di un giudizio in sede amministrativa per conseguire l’adempimento dell’obbligo da parte della Regione  (o dello Stato) di pronunciarsi sul testo di Regolamento comunale di polizia mortuaria adottato dal consiglio comunale.
L’omologazione è co-requisito di efficacia congiuntamente alla successiva pubblicazione nell’albo pretorio per 15 giorni, da effettuare anche ai sensi dell’art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modif., si veda anche, a tal proposito T.A.R. Sicilia sez. 3^ n. 549/2019 sull’eventuale inadempienza,  (e l’efficacia si determina compiuta tale pubblicazione, di cui l’avvenuta omologazione, connota l’elemento temporale che consente l’inizio del “conto alla rovescia”), per cui il momento della decisione finale della Regione o del Ministero riveste un rilievo sostanziale all’interno del processo di redazione e di acquisto di efficacia del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Come si vede, il Regolamento municipale di polizia mortuaria richiede processi complessi di stesura ed efficacia, che ne sottolineano la rilevanza e l’importanza strategica nel buon governo del fenomeno funerario, in sede locale.
In proposito, merita di essere citato il D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, unitamente alla nota (circolare) del Ministero della salute, Dir. Gen. Prev. Sanit., Uff. 4° (ex DGPREV), prot. I.4.c.d.3 del 22 luglio 2015 (nota inoltrata agli assessorati regionali e/o delle province autonome alla sanità, ma non ai Comuni o loro rappresentanze), con cui si afferma come, secondo l’Ufficio legislativo del Ministero, l’approvazione (c.d. omologazione) dei regolamenti comunali di polizia mortuaria non concerna più il  Ministero, indipendentemente dall’attuale assetto della polizia mortuaria ed anche nelle more di disposizioni di leggi regionali, oltretutto preannunciando l’”aggiornamento” (leggasi: espunsione della previsione) del citato D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, che menziona tale procedimento (all’Allegato, n. 5, con un termine per la conclusione del procedimento di 60 giorni), definito quale desueto ed anacronistico.

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Carlo Ballotta

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