Autorizzazioni sul trattamento e trasporto dei “Resti Mortali” – Parte II

Il DPR 285/90 al CAPO XVII, dedicato ad esumazioni ed estumulazioni, non impone di dare adeguata pubblicità-notizia al disseppellimento1 dei cadaveri (rectius: delle loro ossa2 o delle loro trasformazioni di stato), ma questa precauzione di corretto rapporto con la cittadinanza diviene pressoché d’obbligo quando si chieda il consenso (o, al contrario, la manifestazione di palese disinteresse) degli aventi diritto per particolari destinazioni dei resti mortali, come avviene appunto con la cremazione.

La ritumulazione, essendo pur sempre una forma di sepoltura privata, sarà sempre subordinata al versamento di un canone3 per ottenere in concessione in uso un avello, una cella sepolcrale, un loculo, una nicchia muraria, oppure per rinnovare una concessione preesistente ex Art. 92 comma 1 DPR 285/90.

L’autorizzazione a inumazione o tumulazione di cui all’Art. 74 del DPR 396/2000 risulta esser diversa sotto il profilo funzionale perchè è il provvedimento con cui L’ufficiale di Stato Civile preso atto dell’incontrovertibile decesso attraverso in certificato di avvenuta visita necroscopica di un individuo ne autorizza la di lui sepoltura. Per i resti mortali non c’è certo il dubbio della morte apparente, poiché provengono da almeno 10 anni di inumazione o ancor peggio da oltre 20 anni di tumulazione in loculo stagno.

In caso di morte sospetta o violenta, poi, l’autorizzazione alla sepoltura ai sensi del DPR 396/2000, rispetto a quella ex Art. 3 comma 5 DPR 254/2003, come rilevato implicitamente dalla Circ.Min. degli Interni 33 del 15/07/2004 si carica di un diverso significato: alla luce, infatti, dell’Art. 116 del Decreto Legislativo 27/1889 l’Autorità Giudiziaria con il proprio prodromico nulla osta dichiara di aver raccolto sufficiente materiale probatorio per consentire almeno lo svolgimento del funerali e pone l’Ufficiale dello Stato Civile in condizione di provvedere ad autorizzare tumulazione o all’inumazione, mentre per la cremazione servirebbe un ulteriore provvedimento liberatorio da parte della Procura della Repubblica.

Anche nel caso dell’autorizzazione cui all’Art. 74 del DPR 396/2000 , però non è necessariamente specificato il luogo di sepoltura e bisogna dedurlo delle norme dell’Art. 50 DPR 285/90.

Dovrebbe, allora, essere il comune4 “a quo”, cioè quello da cui muoverà il trasporto, a sincerarsi sulla sussistenza o meno di un diritto all’accoglimento in cimitero per poi autorizzare lo stesso trasporto verso il comune di destinazione dove il resto mortale sarà tumulato, inumato o incinerato, anche perché tutti i trasporti funebri (di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri) sono soggetti alla regola della tipicità, ovvero debbono muovere da luogo individuato ed autorizzato e giungere in località altrettanto ben definita ed autorizzata dalla competente autorità territoriale come:

  • Il cimitero (Artt. 24 e 50 DPR 285/90)
  • L’impianto di cremazione (Art. 26 DPR 285/90)
  • L’Estero (Artt. 27 e 29 DPR 285/90)
  • Un sepolcro privato fuori del recinto cimiteriale (Artt. 101 e seguenti DPR 285/90
  • Un cimitero particolare (Art. 104 DPR 285/90)
  • Una tumulazione privilegiata (Art. 105 DPR 285/90)

Le due autorizzazioni (quella dell’art. 74 Reg. Stato civile e quella dell’art. 3 comma 5 DPR 254/2003) sono distinte, nel senso che quando e’ richiesta la seconda, la prima si e’ esaurita, essendo già avvenuta l’attività allora autorizzata. Non si capisce, allora, il perché alcuni uffici cimiteriali richiedano copia della vecchia bolletta di seppellimento, anche in caso di cremazione

In merito alla destinazione dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, poi, pare proprio che la questione sia la medesima del trasporto del cadavere immediatamente post mortem, dove la verifica sull’accoglibilità non e’ condizione per l’autorizzazione al trasporto, ma azione rimessa alla diligenza della parte richiedente, ed è quasi sempre l’impresa funebre ad accollarsi questa responsabilità, perché tra le due pubbliche amministrazioni civiche non è contemplato un feed-back preventivo.

Se si trattasse di traslazione di cadavere dopo un lasso di tempo di prima sepoltura l’incaricato del trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del DPR 285/90, dovrebbe essere munito solo della autorizzazione al trasporto, ai sensi art. 24 DPR 285/90. Sarebbe invece importante far seguire eventuali disposizioni concernenti: divieto di cremazione fino a nulla osta dell’autorità giudiziaria, morte per malattia infettivo diffusiva. La fornitura di una fotocopia dell’autorizzazione alla sepoltura è possibile, ma non obbligatoria, questa necessità, invece, non occorre più per i resti mortali, per i quali non si applicano nemmeno più i commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR 285/90.

Ci sia consentito, invece, un parallelismo con il processo autorizzatorio per la sistemazione delle ceneri, soprattutto per le loro destinazioni atipiche come dispersione in natura o custodia a domicilio, ma anche per la più tradizionale tumulazione. In questo caso sembra valere il vecchio brocardo del cuius regio eius religio5, vale a dire il la regola secondo cui autorizzazioni e permessi sono rilasciati non dal comune di partenza del trasporto funebre, ma dall’ente locale nel cui distretto amministrativo6 avverranno materialmente tumulazione, dispersione o custodia presso un domicilio privato.

L’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è il logico portato di un’istruttoria meno aggravata rispetto a quella dettata dall’Art. 79 del DPR 285/90 e dall’art. 3 L. n. 130/2001, dell’Art. 1 DM 20/8/1992 per autentica delle firme, poiché secondo il dettato della Legge 130/2001 e lo stesso DPR 254/2003 per incinerare i resti mortali basterebbe un semplice assenso, cioè un atto volitivomeno formalizzato rispetto ad una più strutturata manifestazione di volontà (si veda la controversa Circ.Min. n.37 del 1 settembre 2004), tuttavia anche dopo Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 che consentiva la diretta cremazione dei resti mortali senza più soggiacere alle restrizioni di cui all’Art. 867 del DPR 285/90 rimane, elemento centrale, la volontà:

1)Dei congiunti del de cuius in primis secondo jure sanguinis ed in subordine secondo criterio di poziorità ex Art. 79 DPR 285/90

2)Del comune, nel silenzio o nel disinteresse degli aventi titolo, attraverso apposita ordinanza con cui si estrinseca il potere decisionale e discrezionale del sindaco in quanto organo monocratico a rilevanza politica proprio perché elettivo. Non bisogna poi dimenticare come il sindaco rivesta il ruolo di autorità sanitaria locale, ex Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000, cui il regolamento nazionale di polizia mortuaria demanda il compito di regolare esumazioni ed estumulazioni.

Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali finalizzato alla loro cremazione o sepoltura in campo indecomposti possono esser cumulative.

 


1 Ai sensi degli Artt. 82 comma 4 e ed 86 comma 1 DPR 285/90 è il sindaco a regolare le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione attraverso apposita ordinanza.
2 Il periodo legale di sepoltura dovrebbe esser proprio funzionale alla scheletrizzazione dei cadaveri, con conseguente raccolta delle ossa.
3 La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione
4 L’art. 50 indica quali cadaveri possono essere ricevuti in un cimitero. Al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto il Sindaco del Comune di decesso può accertarsi (anche a mezzo comunicazione via fax o telegrafica) della disponibilità di posti salma nel cimitero di destinazione.

5 Cuius regio euis religio è una formula linguistica coniata al tempo dei forti contrasti tra chiese riformate e la gerarchia ecclesiastica di Santa Romana Chiesa, quando si trattava di ripartire le rispettive sfere d’influenza nelle zone dell’Europa Continentale. La sua traduzione è: “La religione (e, quindi, la potestà normativa) di colui del quale è il territorio”. Parafrasandola in termini di polizia mortuaria potremmo dire per il procedimento autorizzatorio si segue il protocollo del comune nel cui territorio o cimitero avverranno rispettivamente custodia delle ceneri, tumulazione delle stesse, o loro dispersione.
6 Si veda a tal proposito l’Art. 4 dello schema di regolamento comunale in tema di cremazione elaborato da SEFIT.
7 Obbligo di un turno supplementare di rotazione in campo di terra.

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Carlo Ballotta

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