Nel DDL attività funerarie si amplia la nozione di trasporto di salma

Proseguiamo con l’analisi di alcuni articoli di interesse per i nostri lettori del DDL "Disciplina delle attività nel settore funerario e norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri", nella versione TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 56, 511 E 95, e precisamente oggi analizziamo l’articolo 5:

Articolo 5 (Sostituzione dell’articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L’articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Articolo 339 – 1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la struttura per il commiato, l’abitazione del defunto fino ad una distanza non superiore a 600 chilometri sul territorio nazionale, ed entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l’accertamento di morte. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove è avvenuta l’osservazione al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto funebre, intendendosi tale il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell’incaricato del trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, che è da effettuare con mezzo funebre e con il personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d’igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento, compresa l’eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Il medico intervenuto al momento per la constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussistano pericoli per l’igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma nell’eventualità che i familiari o loro delegati, anche soggetti esercenti l’attività di pompe funebri, ne facciano in seguito richiesta. Di tale documentazione è data comunicazione da parte del soggetto esercente l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre incaricato, anche per telefax o altra via telematica:
a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;
b) all’azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;
c) al responsabile della struttura ricevente.
4. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l’accettazione della salma con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b). Qualora non sia stato effettuato al luogo di decesso, sarà cura del comune di destinazione della salma avvisare il medico necroscopo per effettuare l’accertamento di morte che sarà inviato tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione.
5. In caso di pericolo per l’igiene pubblica il trasporto è autorizzato dal medico necroscopo che detta le cautele da osservarsi.
6. In caso di sospetto di morte dovuta a reato sono l’Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute che autorizzano il trasporto all’obitorio. Il trasporto di cadavere, il trasporto di ceneri, di resti mortali e di ossa è autorizzato dal comune dal quale partono. È compito del comune di partenza avvisare, di preferenza attraverso strumenti telematici, il comune di destinazione o la corrispondente autorità, se all’estero. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all’autofunebre impiegata; per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dall’azienda sanitaria locale, che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
7. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico sanitarie e possono essere svolti da chiunque in possesso dell’autorizzazione al singolo trasporto. Il trasporto di cadavere e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.
8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari, gli esercenti e il personale addetto al trasporto funebre o all’attività di pompe funebri, alla trattazione dei funerali o all’attività di trasporto funebre devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l’assunzione nel pubblico impiego.
9. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».

Con l’articolo in questione la vera novità è che viene distinto il trasporto di salma da quello di cadavere (e fin qui la cosa è già nota, essendo stata già definita e sperimentata in varie regioni), ma la vera novità è che ora è trasporto di salma quello in cui ricorrano le seguenti congiunte condizioni:

  1. si svolga all’interno del territorio nazionale;
  2. si svolga entro le prime 48 ore dal decesso;
  3. il tragitto da compiere sia inferiore a 600 chilometri;
  4. il luogo di partenza sia il luogo di decesso;
  5. il luogo di arrivo sia inderogabilmente: locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la struttura per il commiato, l’abitazione del defunto;

E’ del tutto ininfluente che sia avvenuta o meno (se sussistono le condizioni di cui sopra) la visita per accertare la morte del medico necroscopo.

La identificazione della salma trasportata è effettuata dall’incaricato del trasporto, mentre al medico intervenuto è attribuito il compito di certificare che il ttrasporto possa farsi o meno senza pregiudizio per la pubblica salute e ovviamente che non sussistano sospetti di morte dovuta a reato.

Cambia profondamente il concetto oggi vigente in tutte le Regioni che hanno defitito il trasporto di salma quello effettuato prima dell’accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

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2 thoughts on “Nel DDL attività funerarie si amplia la nozione di trasporto di salma

  1. X Fabrizio,

    L’inizio delle operazioni cimiteriali è fissato con l’accoglimento del feretro nel cimitero da parte del Responsabile del servizio di custodia: egli verifica gli incartamenti che accompagna il feretro (decreto di trasporto e titolo di sepoltura) e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione). Questo è stabilito dall’articolo 23 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

    Sempre a cura dello stesso Responsabile o di chi per lui (specie nelle strutture organizzative più complesse), vi è l’obbligo di registrazione dell’ingresso del feretro e del luogo e data di sepoltura, ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n.285/1990.

    Il cimitero fa parte del demanio comunale specifico (ex art. 824 comma 2 del Codice Civile). È quindi compito del proprietario dell’impianto (= il Comune) stabilire a chi sia permesso svolgere mansioni all’interno del cimitero, trattandosi di pubblico servizio.

    Lo strumento che generalmente si utilizza è il regolamento di polizia mortuaria comunale.

    In assenza di diversa regolamentazione comunale è d’uso attenersi al criterio secondo cui il trasporto funebre termina con la consegna del feretro al personale incaricato al cimitero delle operazioni (di inumazione o di tumulazione o cremazione) e con la consegna della documentazione al seguito del feretro.

    Quindi generalmente il compito dell’impresa funebre si esaurisce al cancello del cimitero.

    Negli ultimi anni, le carenze di personale cimiteriale da un lato e la sempre maggiore volontà degli operatori funebri di accompagnare il feretro fino al luogo di sepoltura o di temporaneo deposito ha determinato uno spostamento verso quest’ultimo luogo della competenza dell’impresa funebre, ma è solo l’Amministrazione comunale (in qualità di proprietaria del cimitero) a poterlo decidere sulla liceità di questo comportamento, per altro apprezzabile, almeno sino a quando non serva a mascherare eventuali gravi carenze nell’organico degli addetti cimiteriali.

    La presenza di un operatore dell’impresa funebre in termini di assistenza alla famiglia e valutazione della migliore conclusione della cerimonia è comunque sempre possibile.

    Pertanto è responsabilità di ogni Comune decidere se il trasporto funebre cessi all’entrata in cimitero o meno.

    In assenza di esplicita e diversa norma del regolamento di polizia mortuaria comunale è lecito prevedere che il trasporto s’intenda terminato al cancello.

    Nel caso ciò non avvenga la situazione deve essere segnalato al Sindaco, che a sensi dell’articolo 51 del D.P.R. 285/90 ha il compito di vigilare sull’applicazione della normativa speciale di settore statale, regionale, laddove sussista, e di quella regolamentare comunale.

  2. desidero un chiarimento relativo al trasporto funebre; in molti Comuni, specialmente piccoli o medio piccoli il trasporto si intende terminato quando il feretro è posto dai necrofori dell’impresa di pompe funebri dentro al loculo o posizionato nella fossa.
    Da parte del Comune al massimo è presente l’operatore che chiude o un incaricato per il ritiro dei documenti.
    chiedo tutto ciò è trasparente, regolare, in linea con la sicurezza degli operatori?
    grazie, attendo Vostra gentile e competente risposta. cordiali saluti.

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