CoVid-19 e scheda ISTAT, quali le novità?

In tempi amari di pandemia da CoVid-19 tutte le procedure standard sembrano saltate o annullate per l’emergenza sanitaria, eppure, l’Istat pare aver posto un po’ d’ordine, chiarendo per il corona-virus la classificazione per la corretta attribuzione della causa di morte, attraverso la diffusione di un importante prontuario per i soggetti istituzionalmente preposti alla redazione della “famigerata” scheda istat.

 

L’obbligo della compilazione della scheda di morte compete al medico curante (art. 1, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) o, per i casi di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1). Si veda anche la non più recentissima circolare istat n. 3 prot 736 del 18.01.1995.

 

Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale titolarità nel medico, in quanto esercente la professione.

 

Sul punto va anche rammentata la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In caso di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali esami invasivi è tenuto a dare comunicazione al sindaco del proprio referto (autorità sanitaria locale) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma ciò altro non significa se non che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata compilata. In ogni caso, sia che l’obbligo sia assolto dal medico curante o dal medico necroscopo, quando quest’ultima figura risulti legittimata, va utilizzato solo ed unicamente il modello prescritto (art. 1, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 1238).

 

Il medico individuato ai termini del comma 1 o del comma 4 dell’art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non può sottrarsi dal redigere la denuncia della causa di morte, salvo non incorrere in violazioni rilevanti sia sotto il profilo penale sia sotto quello disciplinare.

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Carlo Ballotta

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