Autorizzazioni previste dal Regolamento Nazionale di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma.

Con il DPCM 26 maggio 2000, adottato per dare attuazione alla riforma amministrativa ai sensi dell’art. 5 della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche, sono state individuate le funzioni e i compiti in materia sanitaria conferiti alle regioni; tra queste, alla Tabella A, lettera c), sono previste le autorizzazioni disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285.

Con la circolare 21 maggio 2002 n. 400, prot. VII/91/1924, il Ministero della Salute sottolineava che i provvedimenti autorizzativi (relativi all’autorizzazione dell’uso di casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30) di cui agli articoli 31, 75 e 77 del citato Regolamento, dovessero comunque inquadrarsi come provvedimenti di competenza statale ai sensi dell’art. 115, co. 1, lett. B) del D.Lgs n. 112/1998, poiché aventi valore sostanzialmente normativo e non burocratico.

 

La non più recentissima  circolare del Ministero della Salute, prot. DGPRE 36158-P-11/12/2015, non ribadisce tale orientamento, anzi lo sovverte e fornisce chiarimenti relativamente alla nuova procedura autorizzativa.

 

Il Ministero della Salute non autorizzerà più i singoli manufatti delle Società produttrici/importatrici di materiali funerari (cofani o valvole) ma, per materiali diversi da quelli previsti dal D.P.R. n. 285/1990, saranno definite, previa acquisizione di parere da parte del Consiglio Superiore di Sanità, unicamente le prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria, correlate allo specifico utilizzo,  sia esso il solo trasporto, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione. La vigilanza sulla corrispondenza tra le prescrizioni tecniche fornite e le produzioni/articoli delle singole Società è assegnata alla Regione, alla quale il Ministero spedirà copia delle predette prescrizioni igienico-sanitarie. La Regione provvederà a regolamentare con apposito provvedimento le procedure di controllo.

Perché, mai, allora, questo “ribaltone” concettuale e di impostazione sistemica?

 

In effetti per Costituzione (art. 117 comma 4) l’autorizzazione all’impiego di nuovi materiali è di competenza regionale, ma senza un adeguato coordinamento dall’alto – temiamo – si rischi il caos soprattutto in una materia così delicata.

Valvole depuratrici di feretro e dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante sostitutivi del nastro metallico, nel corse degli ultimi decenni, hanno notevolmente semplificato la vita (lavorativa) di impresari ed addetti alle pompe funebri.

Volete un esempio: nel frangente di “INFETTI” gli ormai superati DD.MM ministeriali, di autorizzazione quinquennale, avrebbero imposto il “cappottino” ermetico interno alla cassa vicariante la lamiera di zinco solo nell’evenienza di cremazione (vietandone, così, implicitamente l’uso nella pratica dell’inumazione), mentre, proprio in queste ore di emergenza, i protocolli operativi di diverse Regioni, tra le più colpite dall’infezione “Corona Virus” raccomandano anche per l’inumazione l’adozione di quest’ultimo, in quanto molto più pratico del tradizionale cofano metallico, che – dopo tutto, una volta giunti in cimitero dovrebbe, pur sempre esser tagliato, in quanto è d’obbligo neutralizzarne la tenuta stagna (art. 75 comma 2 D.P.R. n. 285/1990), con grave nocumento (rischio biologico) dei necrofori stessi.

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Carlo Ballotta

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