Prove di federalismo in campo funerario

Prove di federalismo in campo funerario

Con un veloce iter consultivo durato poco più di tre mesi il DDL approvato in prima lettura nel Consiglio dei ministri del 7 marzo u.s. è riapprodato in Consiglio dei Ministri il 19 giugno 2003, per trasformarsi in DDL governativo da presentare in uno dei rami del Parlamento, per iniziarvi l’iter alla ripresa della sessione autunnale.
Nel frattempo l’originario impianto del testo predisposto dal Ministero della salute ha subito qualche variazione, ad opera dei pareri che sono stati forniti in Conferenza Unificata da ANCI e Regioni.
Il primo testo del marzo di quest’anno presentava timidi segni di decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali. Con le ultime modifiche è rimasto nella sua essenza politica, ma diverse materie sono ora state decentrate a Regioni ed Enti Locali.
La parte più attesa della riforma, sia per lo stato civile che per i cittadini, è senza dubbio lo sblocco dell’articolo 3 della legge 130/01 sulla cremazione e quindi la possibilità di disperdere le ceneri o di affidarle al familiare per la conservazione anche all’esterno dei cimiteri.
Si dovrà però pazientare ancora almeno un anno o poco più, quel che occorrerà per tradurre in legge questo disciplina dei servizi funerari, perché ciò sia possibile.
L’ufficiale di stato civile diventa il cardine del sistema autorizzatorio non solo di inumazione, tumulazione, ma anche di cremazione, affido delle ceneri a familiare, dispersione delle ceneri e trasporto funebre.
L’altro piatto forte della riforma consiste nella regolamentazione dell’attività funebre, che viene fissata dallo stato solo nei principi fondamentali. Si tratterà di vedere se le Regioni saranno veloci nella emanazione di norme di dettaglio o sulla base di questi principi sarà sufficiente la regolamentazione dei Comuni, titolari di questa facoltà per legge (oltre che per DDL).
Le Regioni hanno acquistato il ruolo di normare il trasporto funebre, l’attività funebre, pianificare la localizzazione dei cimiteri e dei crematori. Hanno facoltà di aumentare i limiti e le distanze delle zone di rispetto cimiteriale.
Secondo il principio di sussidiarietà il Comune diventerà il vero attore di buona parte della regolamentazione in materia funeraria: nel campo cimiteriale, necroscopico, funebre e di polizia mortuaria. Inoltre le autorizzazioni in materia funeraria sono rilasciate dal Comune, per cui la riforma si misurerà nella capacità effettiva dei Comuni di rispondere in maniera moderna ed efficace a questi compiti.
Resta ora da capire quanto ancora varrà il regolamento di polizia mortuaria nazionale, già oggi solo osservabile nei principi, laddove un altro soggetto con capacità normativa intervenga in materia.
E di soggetti ora ve ne sono due: la Regione, che ha capacità legislativa per la materia concorrente della salute e i Comuni con il regolamento in materia funeraria, questi ultimi non solo per effetto del DDL Sirchia, ma anche per quanto specificato nell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
La vera novità della legge è la lettura delle riserve che la legge contiene per talune categorie economiche:
Realizzazione di cimiteri e crematori ai Comuni, che li possono gestire nelle forme a loro consentite dalla legge sui servizi pubblici locali.
La realizzazione di crematori è consentita anche alle Socrem, ma non la gestione. È probabile che sia questione da rivedere nella fase di approvazione in Parlamento del testo finale, in quanto la soluzione desta perplessità.
Altra grande novità è la separazione netta tra gestione dei cimiteri e gestione delle attività funebri, intese come trasporto funebre, pompa funebre e servizi del commiato, ma anche attività marmoree svolte in concorrenza.
È chiaro che le gestioni di obitori e cimiteri potranno andare a braccetto, mentre i servizi del commiato faranno una concorrenza formidabile alle camere mortuarie delle strutture sanitarie.
La tanatoprassi, pur introdotta come definizione e quadro d’insieme, è congelata nella attuazione, in quanto il DDL rimanda ad un successivo provvedimento per poter essere operativa.
Spunta, quasi inaspettata, una normativa ponte sui cimiteri per animali d’affezione fino a che le Regioni non emanino un organico provvedimento in materia.
Per finire questo breve commento è interessante valutare che a distanza di un anno dalla modifica della normativa sulla edificabilità dei suoli e sulle distanze cimiteriali operata con l’articolo 28 della legge 166/2002, questo DDL la corregge profondamente, riscrivendo completamente l’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie in senso più favorevole al sistema cimiteriale e con spazi per la edificabilità in zona di rispetto molto più contenuti.
Tutto sommato un disegno di legge che presenta diversi spunti di novità, tra i quali spicca il decentramento di poteri, fornisce una cornice di riferimento per il settore dell’imprenditoria funebre, prima nel limbo e dà una ventata di novità per i cimiteri (favorendo la esternalizzazione della gestione ed è nettamente a favore della cremazione).

Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 3/2003.

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