Chi può acquisire funerali?

Chi può acquisire funerali?

Una delle maggiori innovazioni date dalla L.R. Lombardia 22/03 è stata l’introduzione della nozione di esercizio di attività funebre, contenuta nell’articolo 8.
Essa quasi coincide con quella contenuta nell’AC 4144.
In fase di definizione del regolamento attuativo della L.R. Lombardia 22/03 su questa problematica si è discusso ampiamente, giungendo alla conclusione che la fissazione dei requisiti per poter operare siano uno degli assi portanti dell’intera manovra regolamentare.
Profonde sono state le divergenze di opinioni in materia, confrontandosi due diverse filosofie:
– la prima – propugnata da FENIOF – che intende fissare i requisiti per l’acquisizione dei funerali almeno pari a quelli occorrenti per la effettuazione del trasporto funebre: quindi la necessità che sia un’impresa strutturata e solo questa a poter acquisire funerali;
– la seconda – sostenuta da FEDERCOFIT – che, fermo restando che i requisiti per svolgere il trasporto funebre fossero mantenuti ad un livello adeguato, consente la possibilità di acquisire funerali anche a società o ditte individuali destrutturate, potendo queste vendere servizi prodotti da altri.
Ambedue le filosofie presentano pregi e difetti, ma la scelta dell’un modello o dell’altro non incide solamente sulla evoluzione del comparto funebre, bensì anche sul livello di concorrenza per l’acquisizione del funerale e, in ultima analisi, sul deprecabile fenomeno di “caccia al morto”.
Consentendo l’acquisizione del funerale solo all’impresa strutturata (fortemente strutturata, dovendo avere 5 dipendenti, carro funebre, sede commerciale e rimessa funebre, queste ultime due anche in affitto) si ha una concentrazione dell’imprenditoria funebre in poche imprese.
Dalle 5.500 attuali si potrebbe giungere a valori tra le 1.000 e le 1.500 unità per l’intero Paese, in quanto tali costi fissi presuppongono un numero minimo di servizi prossimo a 300 all’anno.
L’altra visione dell’impresa funebre è invece legata alla circostanza che, specie nelle grandi città si sono organizzate situazioni di agenzie funebri collegate a centri di fornitura di servizi.
Per cui si vorrebbe mantenere la possibilità di operare con questo schema che, in sostanza, legittima la singola persona che lavora in una sede a continuare la propria operatività, fruendo dell’allestimento delle bare, dell’eventuale trasporto a domicilio e del trasporto funebre dato da altre imprese appositamente attrezzate.
Di positivo c’è l’economia di scala.
Di negativo il permanere della possibilità di concorrenza “serrata” per l’acquisizione di funerali.
È probabile che la giusta soluzione stia in una via di mezzo, che comunque non possa prescindere dalla tutela del dolente e della concorrenza, con la differenziazione dei requisiti necessari per l’acquisizione di un funerale da quelli per lo svolgimento del trasporto funebre, se quest’ultimo è svolto in maniera disgiunta dal primo.
In altri termini si potrebbe richiedere una presenza strutturata sia per l’acquisitore di funerali sia per chi effettua il trasporto funebre, differenziando tra le due necessità.
Per le Federazioni dell’imprenditoria privata queste non sono solo filosofie diverse, ma concreta rappresentanza dell’uno o dell’altro interesse, in quanto espressione della natura degli associati prevalenti.
Per la Federazione dell’imprenditoria pubblica è la soluzione al problema della moralizzazione e del calmiere per il settore.
Troppi gli interessi in gioco per non continuare nei prossimi mesi a vederne delle belle, perché questo sarà il tema che appassionerà maggiormente nel dibattito per l’approvazione dell’AC 4144.

Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 2/2004.

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