Una pronuncia e due principi

Il TAR Toscana, Sez. I, 27 luglio 2021, n. 1111 (per gli Abbonati PREMIUM reperibile nella Sezione SENTENZE) è stato chiamato ad affrontare una questione sorta tra un Comune ed una SO.CREM. e che aveva già visto decisioni della giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di mettere a fuoco più aspetti, in particolare due.
La 1^ riguarda la questione della natura di servizio pubblico della cremazione, per la quale, in base alla vigente normativa, è pacifica la natura del servizio di cremazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, la cui gestione spetta ai comuni e, in relazione al quale, non sono applicabili i principi sovranazionali in tema di concorrenza e di libera iniziativa economica privata.
È evidente che una differente interpretazione, diretta ad aprire l’attività di cremazione anche ai privati, vanificherebbe la stessa ratio della disposizione contenuta nell’art. 6 comma 2 della L. 130/2001, nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai Comuni la gestione dell’attività della cremazione e, ciò, mediante l’espressione di un potere discrezionale alle stesse Amministrazioni di individuare la forma di gestione più idonea, tra quelle previste nell’art. 113 del D.lgs. 267/2000.
In questo senso è anche un parere dell’AGCM (parere AS1140-affidamento del servizio di cremazione del 21 luglio 2014, pubblicato sul bollettino n. 30 del 28 luglio 2014), laddove si conferma la natura necessariamente pubblica del servizio di cremazione, così come l’incompatibilità della gestione diretta del servizio da parte di soggetti privati e da ultimo, la legittimità della cessazione automatica degli affidamenti diretti.
La 2^ attiene all’istituto dell’accessione, dato che la costruzione di un impianto crematorio realizzato in diritto di superficie, su terreno pubblico concessole in uso dal Comune proprietario: quindi, il suo è un diritto di proprietà superficiaria insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale e, come tale, inalienabile e, ciò, con la conseguenza che le opere che accedono al terreno medesimo, ex adverso realizzate in regime di diritto di superficie, vengono conseguentemente acquisite per accessione dall’Amministrazione proprietaria del suolo.
Tale effetto acquisitivo, in quanto connesso alla natura del bene, si realizza anche in caso di concessione a tempo indeterminato, attesa l’appartenenza del cimitero al demanio comunale e l’assoggettamento dello stesso al regime di inalienabilità proprio di tali beni.
Probabilmente, limitarsi a questi due aspetti potrebbe essere riduttivo, poiché, approfondendo le argomentazioni della sentenza, si ricavano elementi di rilevante portata.

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Sereno Scolaro

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