Loculi ipogei e spazio esterno per il libero accesso del feretro

La sentenza del TAR Sardegna. Sez. I, 16 marzo 2015, n. 225 consente di prendere in considerazione alcune soluzioni costruttive cui devono rispondere i loculi: nel caso, l’ammissibilità di loro realizzazione con sovrapposizioni verticali, associate alla caratteristiche che ciascun loculo debba avere uno spazio esterno libero per l’accesso del feretro (art. 76, commi 2 e 3 dPR 10/9/1990, n. 285.
Nella specifica fattispecie la questione non è affrontata, anzi è dichiarata neppure “giustiziabile”, cioè sottratta a sindacato di legittimità, considerando che le scelte pianificatorie effettuate dalla P.A. costituiscano apprezzamento di merito o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale, mentre altri aspetti emergono da assunti di parte (in particolare il fatto che, nello specifico caso, costruzioni di loculi ipogei presentano “spazi” circostanti che consentono, previa escavazione. il libero accesso del feretro. Ovviamente, questa potrebbe non essere la sola modalità costruttiva adottabile per i loculi ipogei, ben potendosi realizzare manufatti in cui il libero accesso del feretro sia assicurata altrimenti (es.: con costruzioni che includano un c.d. “vestibolo”, destinato a rimanere vuoto avente la sola funzione di permettere, appunto, il libero accesso al singolo loculo dei feretri).
Per altro, non mancano, nelle diverse realtà, loculi ipogei che difettano di questa caratteristica, con la conseguenza che (sempre parlandosi di loculi ipogei) il 1° feretro è collocato, con la 1^ tumulazione, nella posizione inferiore, il 2° in quella immediatamente sovrastante e così via, con la conseguenza che per eventuali accessi (es.: estumulazione per traslazione in altra sepoltura) si rende necessario lo spostamento dei feretri sovrastanti, cioè esattamente quanto l’art.76, comma 3 dPR 10/9/1900, n. 285 intende prevenire (o, inibire). Per inciso, in talune di queste realtà risulterebbe che i loculi ipogei così realizzati sia, localmente (ma non dovunque), denominati … “inumazioni”, obliterando il significato proprio dei termini.
La presenza di queste modalità di realizzazione dei loculi ipogei suggerisce di operare una verifica sulle norme applicabili, nel tempo, in relazione ai Regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria, cosa che permette di stimare se al momento della realizzazione di tali loculi ipogei dovesse farsi riferimento a disposizioni magari diverse, oppure se si tratti di realizzazioni già difformi rispetto alla normativa vigente all’epoca.

= L’art. 76 R.D. 8/6/1865, n. 2322 non affrontava la questione del libero accesso del feretro (  Art. 76. Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione in sepolture private, queste debbono esser costrutte e disposte in modo da evitare la diffusione di miasmi all’aria libera quando rimangono chiuse e rendere innocua la loro momentanea apertura nel caso che sieno destinate alla deposizione di più feretri. )
= Il R.D. 6/9/1874, n. 2120 non affrontava l’ipotesi, così come neppure la L. 22/12/1888, n. 5849 (come, del resto, neanche la precedente L. 20/3/1865, n. 2248, Allegato C, trattandosi di materia propriamente regolamentare (considerazione che porta a constatare come a volte non sia del tutto presente la differenza tra norme di rango primario e norme di rango secondario)).
= La questione viene peraltro ripresa con l’art. 63 R.D. 11/1/1891, n. 42: (  Art. 63. Art. 63. (I) Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purché scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.  (II)  Lo spessore delle pareti murarie delle nicchie non potrà mai essere inferiore a centimetri quaranta.</i>). Un tale impianto è riconfermato, con identico testo, con l’art. 63 R.D. 25/7/1892, n. 448.
= Maggiori dettagli si hanno con l’art. 55 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880:  Art. 55.  (I)  Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all’altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, scanalati all’interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra.  (II)  Le nicchie e i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo. (III)  Omissis
= Infine, l’art. 76 dPR 21/10/1975, n. 803 prevedeva: ” Art. 76.   (I) Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all’altro.   (II)   Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all’interno con cemento.   (III)  I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. (III, IV, V, VI, VII)  Omissis

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Sereno Scolaro

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